REGOLAMENTO (CE) N. 970/95 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1995 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo per quanto riguarda taluni prodotti
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 29/04/1995 pag. 0057 - 0059
REGOLAMENTO (CE) N. 970/95 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1995 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo per quanto riguarda taluni prodotti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (4), ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni, le fragole, le albicocche e le pesche; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »; considerando che il regolamento (CE) n. 642/95 della Commissione (7) ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 30 aprile 1995; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni e i carciofi, un periodo I; che, per le fragole, le albicocche, le pesche e i pomodori, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire un periodo I e II fino al 18 giugno 1995; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89; considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS; considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni e i carciofi rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso. 2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 10, i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 25, 0702 00 30 e 0702 00 35, le albicocche di cui ai codici NC 0809 10 10 e 0809 10 20 e le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00, - i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché - i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, sono determinati nell'allegato. Articolo 2 1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7. Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. 2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente. Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione Periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 giugno 1995 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>