31995R0852

Regolamento (CE) n. 852/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 20/04/1995 pag. 0010 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 852/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 B, ultimo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

considerando che l'azione della Comunità a favore della coesione socioeconomica deve avvenire nel rispetto delle norme della libera concorrenza; che il presente programma costituisce una misura eccezionale e che pertanto gli aiuti comunitari vanno limitati alle misure necessarie all'adattamento dell'industria tessile portoghese alle nuove esigenze dettate dalla situazione internazionale;

considerando che l'industria tessile e dell'abbigliamento portoghese, che rappresenta un terzo dell'occupazione e delle esportazioni industriali portoghesi, dimostra una grande fragilità di fronte all'aumento della concorrenza internazionale connessa con gli accordi del GATT e che le loro conseguenze in tale settore importante nel tessuto economico di alcune regioni portoghesi rischia di compromettere la coesione economica e sociale della Comunità;

considerando che il 15 dicembre 1993 il Consiglio ha approvato l'intenzione della Commissione di destinare 400 milioni di ECU all'ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di un bonifico d'interessi per i prestiti eventualmente accordati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altri organismi finanziari per la realizzazione degli obiettivi del programma specifico;

considerando che la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la comunicazione 94/C/180/04 agli Stati membri concernente gli orientamenti dell'iniziativa intesa all'ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo (5);

considerando che l'autorità di bilancio ha convenuto di iscrivere i mezzi finanziari relativi al presente programma in uno dei capitoli del bilancio rientrante nella rubrica III delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale, del 29 ottobre 1993, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (6);

considerando che è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che occorre stabilire le disposizioni di utilizzazione di dette risorse;

considerando che al fine di semplificare la gestione di tali risorse che dovrebbe essere affidata alla Commissione e di garantire la coerenza con gli altri interventi strutturali comunitari, la Commissione applicherà per analogia le pertinenti disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali e, in particolare, quelle dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 (7), n. 4253/88 (8), n. 4254/88 (9), n. 4255/88 (10) e n. 1866/90 (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito, per il periodo 1995-1999, un programma specifico di ammodernamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Portogallo, in prosieguo denominato « programma », allo scopo di agevolare il suo adeguamento all'evoluzione della concorrenza internazionale.

Articolo 2

Le misure ammissibili, le condizioni di concessione del contributo comunitario e le disposizioni di attuazione figurano nell'allegato.

Articolo 3

Il programma della Repubblica portoghese è oggetto di un finanziamento congiunto dello Stato membro interessato e della Comunità. L'importo di riferimento finanziario per la partecipazione della Comunità all'esecuzione del presente programma per il periodo 1995-1999 è di 400 milioni di ECU, ai prezzi del 1994.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

Le imprese beneficiarie dei prestiti concessi dalla BEI o da altri organismi finanziari ai fini del presente programma potranno usufruire di un bonifico d'interessi, mediante prelievo sulla dotazione prevista nel primo comma, per un importo totale di 100 milioni di ECU.

Articolo 4

Si applicano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali e, in particolare, quelle riguardanti i tassi d'intervento, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza, la valutazione, l'esecuzione finanziaria, il controllo finanziario e l'indicizzazione.

Articolo 5

Non oltre il 31 dicembre 1997, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento e non appena possibile una relazione di valutazione globale.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ

ALLEGATO

1. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Portogallo presenta alla Commissione la propria proposta particolareggiata del programma.

Quest'ultimo sarà valutato dalla Commissione ai fini di una decisione di approvazione.

Detta valutazione verterà segnatamente sull'esistenza di una strategia d'adattamento dell'industria tessile e dell'abbigliamento nel periodo 1995-1999, la cui approvazione da parte della Commissione è una condizione per la concessione di contributi comunitari a titolo di detto programma. Tale strategia dovrà inoltre definire le misure d'inquadramento degli aiuti alle imprese, in particolare per quanto riguarda la condizione di non aumentare globalmente le capacità di produzione dell'industria tessile portoghese, espresse in volume.

I. MISURE AMMISSIBILI

2. Le misure ammissibili riguardano le imprese del settore tessile presenti al 1° luglio 1994 sul territorio portoghese. Il programma presentato dalle autorità portoghesi dovrà contenere un insieme equilibrato di misure, coerenti con il quadro generale dello sviluppo regionale in Portogallo e la strategia d'adattamento globale del settore tessile e dell'abbigliamento, mirate all'elaborazione e alla realizzazione di piani individuali di ammodernamento delle imprese, allo sviluppo della cooperazione fra imprese e al miglioramento dell'ambiente in termini di servizi.

Le misure ammissibili possono riguardare:

a) L'aiuto al finanziamento di perizie esterne per aiutare le imprese nell'elaborazione dei piani di ammodernamento e nel miglioramento delle conoscenze in materia, per esempio, di design, politica della qualità, concezione e produzione assistita mediante computer, marketing, organizzazione interna delle imprese, sanità e sicurezza dei lavoratori;

b) Azioni di formazione professionale connesse all'elaborazione e alla realizzazione dei piani d'ammodernamento nonché alla riconversione del personale in disoccupazione o a rischio di disoccupazione;

c) Per le piccole e medie imprese che dispongono di un piano d'ammodernamento concepito con l'ausilio di esperti esterni, un contributo temporaneo al finanziamento degli stipendi degli ingegneri, dei tecnici o dei quadri assunti per collaborare alla realizzazione del piano;

d) Il finanziamento dei piani d'ammodernamento delle imprese (investimenti immateriali miglioramento delle conoscenze o investimenti materiali, compresi gli impianti destinati direttamente alla produzione).

Gli investimenti in impianti di produzione potranno essere incentivati solo mediante l'accesso a capitali di rischio, prestiti della BEI o di altri organismi finanziari con contributi in conto interessi e fondi di garanzia;

e) La messa a disposizione del settore tessile di agenti d'animazione e di consulenza, per sensibilizzare le imprese al miglioramento delle conoscenze, aiutandole a sviluppare la cooperazione fra esse e con i loro fornitori e clienti;

f) L'aiuto all'adattamento delle imprese nel settore tessile e dell'abbigliamento, in particolare alle disposizioni sull'ambiente vigenti nella Comunità, nell'intento di ridurre l'inquinamento e facilitare il trattamento e il riciclaggio di effluenti liquidi e residui industriali, nonché l'assistenza tecnica per la messa a punto di processi di produzione o di manutenzione meno inquinanti.

II. CONDIZIONI DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

3. Per ogni decisione di finanziamento dei piani d'ammodernamento delle imprese, le autorità portoghesi, responsabili dell'inquadramento degli aiuti, dovranno verificarne la coerenza con la strategia globale di adattamento convenuta con la Commissione. Esse dovranno subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto del piano approvato. Le necessarie disposizioni in merito all'istruzione delle domande d'aiuto, alla sorveglianza dell'attuazione dei piani d'adattamento e alle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte saranno determinate, di comune accordo, dalle autorità portoghesi e dalla Commissione delle Comunità europee.

I progetti d'investimento finanziati in base al presente programma s'inquadrano nei regimi d'aiuto orizzontali esistenti in Portogallo e dovranno quindi soddisfare i criteri d'ammissibilità previsti in tali regimi. Pertanto non è previsto un regime d'aiuto specifico per il settore tessile e dell'abbigliamento.

Le imprese beneficiarie dovranno comprovare il rispetto della legislazione nazionale in materia di condizioni di lavoro.

III. ATTUAZIONE

4. Ogni sei mesi la Commissione e le autorità portoghesi esamineranno il rispetto della strategia globale convenuta con la Commissione, nel quadro del comitato di sorveglianza appropriato, in base a relazioni d'esecuzione sullo stato di avanzamento del programma e, quando risulti opportuno, valutazioni indipendenti.

5. Le autorità regionali e locali e le parti sociali dovrebbero essere coinvolte, secondo le modalità più opportune, nell'elaborazione e nell'attuazione del programma.

6. La proposta deve contenere una valutazione della situazione ed indicare gli obiettivi da raggiungere; essa deve inoltre contenere un calendario ed i criteri e le procedure di attuazione, sorveglianza e valutazione. Durante e alla fine del periodo contemplato dal programma, la Commissione, di concerto con il Portogallo, valuterà i risultati del programma presentato. Il Parlamento europeo, gli Stati membri e il comitato di sorveglianza saranno informati in merito ai risultati delle valutazioni e alle disposizioni prese in considerazione degli stessi.

7. Le spese presentate in base a tale programma sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 1995.