31995R0843

Regolamento (CE) n. 843/95 della Commissione del 18 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2210/93 relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 19/04/1995 pag. 0013 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 843/95 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2210/93 relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare gli articoli 10, paragrafo 3 e 17, paragrafo 4,

considerando che i regimi comunitari d'intervento previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 implicano la necessità di disporre dei costi rilevati sui mercati all'ingrosso e nei porti rappresentativi della Comunità;

considerando che è opportuno modificare l'elenco dei mercati e porti degli Stati membri che devono essere considerati rappresentativi per un determinato prodotto;

considerando che l'articolo 29 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare la parte X dell'allegato I, prevede l'adattamento dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi per taluni prodotti;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

(3) GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

MERCATI ALL'INGROSSO E PORTI RAPPRESENTATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA

I. Prodotti dell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Prodotti dell'allegato I D del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

III. Prodotti dell'allegato I E del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

IV. Prodotti dell'allegato II A del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

V. Prodotti dell'allegato II B del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

VI. Prodotti dell'allegato II C del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

VII. Prodotti dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>

VIII. Prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92

>SPAZIO PER TABELLA>