Regolamento (CE) n. 839/95 del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica l'elenco dei paesi inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 19/04/1995 pag. 0009 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 839/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 che modifica l'elenco dei paesi inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (1), si applica alle importazioni dei prodotti originari, tra l'altro, da Estonia, Lettonia, Lituania; considerando che la Comunità ha firmato accordi di libero scambio con Estonia, Lettonia e Lituania, paesi che hanno dato avvio a un importante programma di riforme economiche volte a garantire la loro transizione verso un'economia di mercato; considerando che è di conseguenza necessario prevedere che, a decorrere dall'entrata in vigore di tali accordi, i paesi in questione non siano più ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Estonia, Lettonia, Lituania sono cancellate dall'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal giorno dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio rispettivamente conclusi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ (1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.