31995R0810

Regolamento (CE) n. 810/95 della Commissione, dell' 11 aprile 1995, che stabilisce limiti quantitativi definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categorie 14, 17 e 29) originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 12/04/1995 pag. 0002 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 810/95 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1995 che stabilisce limiti quantitativi definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categorie 14, 17 e 29) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3298/94 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili delle categorie 14, 17 e 29 specificati in allegato e originari della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata « Cina ») hanno superato il livello di cui all'articolo 10, paragrafo 1 in combinato disposto con l'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, il 28 ottobre 1994 sono state notificate alla Cina richieste di consultazioni relative alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili delle categorie 14 e 17, mentre il 15 novembre 1994 è stata notificata la richiesta di consultazioni relativa alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 29;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, con il regolamento (CE) n. 2797/94 del Consiglio (3), sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori sulle importazioni nella Comunità dei prodotti di cui alle categorie 14 e 17, originari della Cina, per il periodo 28 ottobre 1994 - 28 gennaio 1995 e che, con il regolamento (CE) n. 59/95 della Commissione (4), sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori sulle importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 29, originari della Cina, per il periodo 15 novembre 1994 - 14 febbraio 1995;

considerando che, in seguito alle consultazioni con la Cina, è stato stabilito che la Cina limiti per il 1995 le esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 14, 17 e 29 ad importi specifici e che a tali prodotti si applichino le disposizioni dell'accordo tra la Comunità e la Cina sugli scambi di prodotti tessili relative alle esportazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II dell'accordo e in particolare le disposizioni relative al sistema di duplice controllo;

considerando che è stato inoltre convenuto che i prodotti delle categorie 14 e 17 spediti dalla Cina nella Comunità (Comunità a dodici) prima del 28 ottobre 1994 e i prodotti della categoria 29 spediti dalla Cina nella Comunità (Comunità a dodici) prima del 1° gennaio 1995 non siano soggetti ai limiti stabiliti per le rispettive categorie e che lo stesso trattamento si applichi ai prodotti di ciascuna delle due categorie suddette spediti prima del 1° gennaio 1995 dalla Cina nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, a condizine che siano presentati per l'immissione in libera pratica prima del 31 marzo 1995 nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, siano destinati esclusivamente al consumo interno in detti paesi e siano stati ammessi nel territorio dei paesi in questione a norma del regime nazionale che sarebbe stato applicato prima della data dell'adesione;

considerando che è opportuno confermare che le importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali sono stati stabiliti limiti quantitativi sono e restano soggette, a decorrere dal 1° gennaio 1995, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V di detto regolamento e in particolare alle disposizioni relative al sistema di duplice controllo esposto nell'allegato III e al quale si fa riferimento nell'articolo 10, paragrafo 4 del medesimo regolamento;

considerando che i prodotti delle categorie 14, 17 e 29 esportati dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1995 devono essere dedotti dal limite quantitativo fissato per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995;

considerando che i limiti quantitativi stabiliti per il 1995 non ostano all'importazione:

1) dei prodotti delle categorie 14 e 17 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2797/94 oppure tra il 29 gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

2) dei prodotti della categoria 29 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 59/95 oppure tra il 14 febbraio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

3) dei prodotti delle categorie 14, 17 e 29 spediti prima del 1° gennaio 1995 dalla Cina nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, a condizione che siano presentati per l'immissione in libera pratica prima del 31 marzo 1995 nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, siano destinati esclusivamente al consumo interno in detti paesi e siano stati ammessi nel territorio dei paesi in questione a norma del regime nazionale che sarebbe stato applicato prima della data dell'adesione;

considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, le importazioni nella Comunità delle categorie dei prodotti (categorie 14, 17 e 29) specificati in allegato e originari della Cina sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1995.

Articolo 2

Le importazioni dei prodotti delle categorie 14, 17 e 29 di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93, che si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti soggetti ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V di detto regolamento e in particolare al sistema di duplice controllo di cui all'allegato III del medesimo regolamento.

Tutti i quantitativi di prodotti compresi nelle categorie 14, 17 e 29, esportati nella Comunità dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1995 e immessi in libera pratica, sono dedotti dai rispettivi quantitativi stabiliti in allegato.

Articolo 3

I limiti quantitativi stabiliti per il 1995 non ostano all'importazione:

1) dei prodotti delle categorie 14 e 17 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2797/94 oppure tra il 29 gennaio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

2) dei prodotti della categoria 29 spediti dalla Cina prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 59/95 oppure tra il 14 febbraio 1995 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

3) dei prodotti delle categorie 14, 17 e 29 spediti prima del 1° gennaio 1995 dalla Cina nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, a condizione che siano presentati per l'immissione in libera pratica prima del 31 marzo 1995 nella Repubblica d'Austria, nella Repubblica di Finlandia e nel Regno di Svezia, siano destinati esclusivamente al consumo interno in detti paesi e siano stati ammessi nel territorio dei paesi in questione a norma del regime nazionale che sarebbe stato applicato prima della data dell'adesione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1995.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

ALLEGATO

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