31995R0684

Regolamento (CE) n. 684/95 del Consiglio del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 31/03/1995 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 684/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), il Consiglio ha comunicato che l'importo degli anticipi di cui all'articolo 6 dovrebbe ancora essere fissato definitivamente;

considerando che un incremento dell'importo dell'anticipo non deve perturbare la corretta applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito mediante un sistema di cauzioni;

considerando che questa nuova possibilità non deve tradursi in un pregiudizio per gli operatori che preferiscono fruire dell'importo ridotto dell'anticipo previsto all'articolo 6, senza costituzione di una cauzione;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 603/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 603/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6 1. Le imprese di trasformazione dei foraggi essiccati che presentano domanda di aiuto a norma del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo pari a:

- 41,30 ECU/t, qualora venga richiesto l'aiuto per i foraggi disidratati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o 55,06 ECU/t se esse hanno costituito una garanzia pari a 13,76 ECU/t; e - 23,18 ECU/t qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o 30,91 ECU/t se esse hanno costituito una garanzia pari a 7,73 ECU/t.

Gli Stati membri operano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

Tuttavia, l'anticipo può essere versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, quando è stata costituita una garanzia pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10 %. Detta garanzia copre qualsiasi altra garanzia che avrebbe potuto essere costituita a norma del primo o secondo trattino. Una volta accertato il diritto all'aiuto tale garanzia è portata al livello di cui al primo comma, primo o secondo trattino e, al versamento del saldo, essa è totalmente svincolata.

2. I foraggi essiccati danno diritto al versamento dell'anticipo soltanto dopo essere usciti dall'impresa di trasformazione.

3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato, tenuto conto dell'articolo 5, un conguaglio pari all'eventuale differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione in causa.

4. In caso di versamento di un anticipo superiore all'ammontare totale spettante all'impresa di trasformazione in causa, tenuto conto dell'articolo 5, l'impresa rimborsa all'autorità competente dello Stato membro che lo richieda la quota dell'anticipo corrispondente all'importo indebitamente riscosso. »

2) All'articolo 18, punto a), dopo il secondo trattino è inserito il trattino seguente:

« - allo svincolo delle garanzie di cui all'articolo 6, paragrafo 1. »

3) All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 3. I riferimenti ai regolamenti abrogati a norma del primo e del secondo comma devono intendersi fatti al presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. PUECH