31995R0628

Regolamento (CE) n. 628/95 della Commissione, del 23 marzo 1995, che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 24/03/1995 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 628/95 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1995 che fissa l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di burro e di crema di latte di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (2), prevede all'articolo 12, paragrafo 4, che l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sia fissato ogni anno;

considerando che le operazioni di entrata in deposito devono aver luogo tra il 15 aprile e il 15 agosto dello stesso anno e che pertanto occorre fissare gli elementi dell'importo di detto aiuto prima dell'inizio delle operazioni di entrata in deposito del 1995;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato al riguardo entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato, per tonnellata di burro o di equivalente di burro oggetto dei contratti di ammasso privato che iniziano nel 1995, nel modo seguente:

a) 24 ECU per le spese fisse;

b) 0,42 ECU per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in funzione del 91 % del prezzo d'intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno dell'inizio dell'ammasso contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 6,5 % all'anno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.