31995R0571

REGOLAMENTO (CE) N. 571/95 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 121/94 relativo all' importazione di alcuni prodotti del settore dei cereali in provenienza dalla Reppublica ceca e dalla Repubblica slovacca

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 16/03/1995 pag. 0002 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 571/95 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 121/94 relativo all'importazione di alcuni prodotti del settore dei cereali in provenienza dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3379/94 ha aperto nuovi contingenti tariffari a favore della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca; che per le modalità di applicazione di tali contingenti è opportuno attenersi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3003/94 (4); che è quindi opportuno modificare l'allegato di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle di cui ai punti II.A e II.B dell'allegato del regolamento (CE) n. 121/94 sono sostituite dalle tabelle che figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(3) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.

(4) GU n. L 317 del 10. 12. 1994, pag. 4.

ALLEGATO

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II.B. Prodotti originari della Repubblica slovacca

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