REGOLAMENTO (CE) N. 538/95 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 11/03/1995 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 538/95 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (1), ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese taluni contingenti quantitativi, specificati nell'allegato II di detto regolamento; considerando che, conformemente all'articolo 2 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tali contingenti si applicano agli Stati aderenti; che, conformemente all'articolo 169 dell'atto di adesione, le istituzioni comunitarie possono procedere agli adattamenti necessari degli atti comunitari non previsti dall'atto di adesione; considerando che il Consiglio, nel fissare il livello di tali contingenti, ha cercato di individuare un certo equilibrio tra una congrua tutela dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, nel rispetto dei diversi interessi in causa, delle correnti commerciali tradizionali con la Repubblica popolare cinese; considerando che, nell'ambito dell'adesione, è opportuno mantenere tale equilibrio garantendo, senza pregiudicare la tutela dell'industria comunitaria, la continuità delle correnti commerciali tradizionali degli Stati aderenti per i prodotti interessati; considerando che, a tal fine, è opportuno tener conto del fatto che le importazioni dei prodotti interessati hanno subito un'evoluzione per ciascuno degli Stati aderenti, senza essere sottoposte a restrizioni quantitative; che le importazioni effettuate nel 1993, ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi; possono essere ritenute rappresentative dell'andamento degli scambi tradizionali; considerando che è pertanto opportuno adattare i livelli dei contingenti fissati annualmente dal regolamento (CE) n. 519/94 aggiungendovi i quantitativi specificati nell'allegato del presente regolamento, equivalenti alle importazioni effettuate nel 1993; considerando inoltre che l'esperienza derivante dall'applicazione e dalla gestione dei contingenti nel 1994 e l'esame della situazione dei diversi produttori comunitari, basato sui dati disponibili relativi ai principali indicatori economici, in particolare produzione, esportazioni, importazioni, consumi e occupazione, consentono di prendere in considerazione un aumento di taluni contingenti e la soppressione del contingente per i guanti del codice NC 4203 29 10; che tale aumento può essere operato garantendo sia la necessaria tutela dell'industria comunitaria sia scambi commerciali con la Cina di livello più adeguato; che non è questo il caso di contingenti relativi alle calzature, il cui aumento, in generale, non è giustificato oltre quanto è reso necessario per l'adesione dei nuovi Stati membri; considerando tuttavia che il regolamento (CE) n. 519/94 aveva escluso dall'applicazione di ogni restrizione quantitativa talune calzature sportive ad alto contenuto tecnologico; che l'analisi approfondita del settore consente, senza recare pregiudizio all'industria comunitaria, di estendere la gamma delle calzature per lo sport la cui importazione è già libera; che a tale scopo si deve eliminare il contingente per i prodotti dei codici NC ex 6402 19 ed ex 6403 19 e modificare la menzione della condizione che si riferisce al prezzo cif che figura nella definizione delle calzature ad alto contenuto tecnologico; considerando pertanto che i contingenti quantitativi instaurati dal regolamento (CE) n. 519/94 devono essere modificati come specificato nell'allegato del presente regolamento; considerando tuttavia che si devono sottoporre a vigilanza comunitaria a priori i prodotti per i quali i contingenti sono soppressi dal presente regolamento; considerando che occorre quindi modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 per tener conto inoltre di talune modifiche apportate alla nomenclatura combinata; considerando che è opportuno escludere dall'applicazione dei contingenti i prodotti in corso di spedizione in uno degli Stati aderenti al 31 dicembre 1994, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il testo dell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 è modificato come segue: 1. la dicitura « Preparazioni alimentari del codice SA/NC 1901 90 90 » è sostituita dalla dicitura seguente: « Preparazioni alimentari dei codici SA/NC; 1901 0 91 1901 90 99 »; 2. è inserito nell'elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese soggetti a vigilanza comunitaria il seguente prodotto: « Guanti di protezione del codice SA/NC: 4203 29 10 »; 3. il testo relativo alle calzature è sostituito dal testo seguente: « Calzature dei codici SA/NC: 6402 19 ex 6402 99 (2) 6403 19 ex 6403 91 (2) ex 6403 99 (2) ex 6404 11 » Articolo 3 Non sono soggetti ai contingenti di cui all'allegato del presente regolamento e possono pertanto essere importati liberamente i prodotti in corso di spedizione rispettivamente in Austria, Finlandia e Svezia alla data del 31 dicembre 1994, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ (1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1921/94 (GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1). (2) a) Calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate ad un'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità. ALLEGATO « ALLEGATO II Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese "" ID="1">Guanti dei codici SA/NC> ID="2">4203 29 91> ID="3">15 177 038 ECU> ID="4">5 616 038 ECU"> ID="2">4203 29 99"> ID="1">Calzature dei codici SA/NC> ID="2">ex 6402 99 (1)> ID="3">39 151 481 paia> ID="4">4 151 481 paia"> ID="2">6403 51> ID="3">2 740 116 paia> ID="4">240 116 paia"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">11 881 963 paia> ID="4">1 955 963 paia"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">18 228 780 paia> ID="4">1 378 780 paia"> ID="2">6404 19 10> ID="3">31 897 716 paia> ID="4">2 845 716 paia"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana> ID="2">6911 10> ID="3">43 619 tonnellate> ID="4">3 893 tonnellate"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica> ID="2">6912 00> ID="3">33 000 tonnellate> ID="4">2 377 tonnellate"> ID="1">Oggetti di vetro per la tavola, ecc.> ID="2">7013> ID="3">14 210 tonnellate> ID="4">1 906 tonnellate"> ID="1">Autoradio dei codici SA/NC> ID="2">8527 21> ID="3">2 238 899 pezzi> ID="4">138 899 pezzi"> ID="2">8527 29> ID="3">251 664 pezzi> ID="4">19 587 pezzi"> ID="1">Giocattoli dei codici SA/NC> ID="2">9503 41> ID="3">274 764 243 ECU> ID="4">16 447 910 ECU"> ID="2">9503 49> ID="3">132 767 177 ECU> ID="4">11 110 177 ECU"> ID="2">9503 90> ID="3">649 465 212 ECU> ID="4">44 714 212 ECU"" > (1) Escluse: a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità. »