31995R0517

Regolamento (CE) n. 517/95 della Commissione, dell'8 marzo 1995, relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250000 tonnellate di granturco detenute dell'organismo d'intervento portoghese

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 09/03/1995 pag. 0012 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 517/95 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1995 relativo alla vendita, sul mercato interno portoghese, di 250 000 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'organismo d'intervento portoghese (INGA) acquisterà 250 000 tonnellate di granturco sul mercato mondiale, conformemente alla relativa decisione della Commissione (3); che l'INGA deve vendere tale quantitativo di granturco sul mercato interno portoghese; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93, le vendite devono essere effettuate a condizioni che consentano di evitare turbative su tale mercato;

considerando che occorre prevedere lo scaglionamento di tali vendite nei mesi di maggio e di agosto 1995 per evitare di perturbare il raccolto portoghese; che le eventuali rimanenze al 31 agosto 1995 dovranno essere messe in vendita nei mesi successivi;

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 3670/93 l'acquisto del granturco in oggetto si configura come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (5), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; considerando che le vendite di granturco devono tuttavia essere effettuate a un prezzo fisso, uguale al prezzo d'intervento applicabile nel mese di maggio, integrato da due maggiorazioni mensili per quelle effettuate a partire dal mese di agosto; che è pertanto necessario derogare al disposto del regolamento (CEE) n. 2131/93; che occorrono norme complementari per la vendita del granturco importato;

considerando che, tenuto conto del vantaggio in termini di prezzo di cui beneficiano gli acquirenti del granturco detenuto dall'INGA, è necessario prevedere rigorose misure di controllo e specificare, in particolare, chi è autorizzato all'acquisto;

considerando che, per assicurare che la vendita di granturco di importazione in Portogallo non dia luogo a difficoltà per il mercato comunitario, occorre istituire un sistema di cauzioni di « partecipazione » e di « buon fine », disponendo che per lo svincolo di queste ultime debba essere fornita la prova dell'avvenuta trasformazione o utilizzazione del prodotto in Portogallo;

considerando che è di fondamentale importanza che il Portogallo adotti tutte le misure necessarie, compatibili con la normativa comunitaria, per garantire, da un lato, una corretta esecuzione del presente regolamento e assicurare, dall'altro, mediante l'istituzione di un efficace sistema di controllo, che il mercato comunitario non subisca turbative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo di intervento portoghese (INGA) mette in vendita sul mercato portoghese 250 000 tonnellate di granturco, acquistate a norma della decisione della Commissione del febbraio 1995.

Questa operazione sarà effettuata in due scaglioni, con scaglionamento del primo lotto (150 000 tonnellate) nel mese di maggio 1995 e del secondo lotto (100 000 tonnellate) nell'agosto 1995, nonché eventualmente nei mesi successivi, conformemente alle disposizioni stabilite dall'INGA.

Articolo 2

L'INGA redige un bando, indicando per ciascun lotto o eventualmente per ciascuna frazione di lotto quanto segue:

a) l'ubicazione,

nonché

b) almeno i seguenti dati:

- peso specifico,

- tenore di umidità,

- percentuale di grani frantumati e corpi estranei.

L'INGA pubblica il bando almeno tre giorni prima della data stabilita quale primo termine di presentazione delle domande relative al primo scaglione.

Articolo 3

1. Il primo termine di presentazione delle domande relative al primo scaglione di 150 000 tonnellate scade alle ore 10 (ora di Bruxelles) del 10 maggio 1995 e l'ultimo termine il 31 maggio 1995.

2. Il primo termine di presentazione delle domande relative al secondo scaglione di 100 000 tonnellate scade alle ore 10 (ora di Bruxelles) del 2 agosto 1995 e l'ultimo termine il 23 agosto 1995.

I termini successivi sono stabiliti dall'INGA fino all'esaurimento dei quantitativi da vendere.

3. La decisione di aggiudicazione dei quantitativi richiesti viene presa dall'INGA entro le ore 17,00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno successivo ai termini di cui ai paragrafi 1, e 2.

4. Le domande devono essere presentate presso l'INGA, al seguente indirizzo:

INGA - Instituto Nacional de Garantia Agricola,

Rua Castilho, nº 36 r/c

P-1250 Lisboa

tel.: 355 88 12

telex: 66209

telefax: 353 32 51.

Articolo 4

1. Per partecipare alla vendita, gli interessati presentano una domanda scritta, dietro rilascio di ricevuta, presso l'INGA, oppure la inviano a tale ente mediante telescrivente, telegramma o telecopiatrice.

2. La domanda reca il nome e l'indirizzo preciso dell'acquirente, nonché eventualmente il suo numero di telefono, telescrivente o telecopiatrice.

Ai sensi del presente regolamento si intende per « acquirente » un'unica persona fisica o giuridica per ciascuna azienda agricola o ditta, che eserciti un'attività economica di acquisto nel settore dei cereali. L'acquirente può farsi rappresentare da un mandatario.

3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

- prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di partecipazione di 5 ECU per tonnellata;

- impegno scritto dell'acquirente a costituire, non oltre il momento del ritiro del lotto acquistato, una cauzione di buon fine dell'importo di 30 ECU per tonnellata;

- prova dell'esercizio di un'attività economica di acquisto nel settore dei cereali;

- impegno scritto dell'acquirente a trasformare o a utilizzare in Portogallo i quantitativi di granturco acquistati.

4. Non sono valide le domande presentate in modo non conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 o che contemplino condizioni diverse da quelle previste dal bando.

5. Le domande non possono essere ritirate.

Articolo 5

Se il quantitativo disponibile per ciascuno degli scaglioni viene superato, il quantitativo richiesto nell'ambito della vendita in oggetto viene ridotto mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dall'INGA.

Nel caso in cui le richieste siano inferiori alla disponibilità, il quantitativo rimanente viene messo in vendita con lo scaglione successivo.

Articolo 6

1. Il prezzo di vendita è uguale al prezzo d'intervento applicabile nel mese di maggio 1995 per merci franco silo, caricate su un mezzo di trasporto, integrato da due maggiorazioni mensili di 1,449 ECU per tonnellata, per quelle effettuate a partire dal mese di agosto 1995.

2. L'acquirente paga il granturco prima del ritiro ed entro il termine massimo di un mese dalla data di aggiudicazione.

3. Qualora l'acquirente non paghi entro il termine stabilito al paragrafo 2, il contratto è risolto dall'INGA.

Articolo 7

1. La cauzione di partecipazione viene svincolata per i quantitativi per i quali:

- la domanda non è stata accolta;

- è stata costituita una cauzione di buon fine di 30 ECU per tonnellata.

2. La cauzione di buon fine viene svincolata per i quantitativi per i quali l'acquirente ha fornito la prova che il granturco è stato trasformato o utilizzato in Portogallo. Detta prova deve essere fornita entro diciotto mesi dalla data di aggiudicazione.

La cauzione viene svincolata altresì per i quantitativi in relazione ai quali è stata fornita la prova che il granturco è diventato inidoneo al consumo umano e animale.

Articolo 8

1. Il Portogallo

- stabilisce, se del caso, condizioni complementari compatibili con la normativa comunitaria, in particolare quelle che i richiedenti devono rispettare per partecipare alle vendite, compresi i quantitativi minimi e massimi per ciascuno scaglione e il programma delle vendite;

- adotta ogni disposizione necessaria per assicurare il controllo di tutte le operazioni di immissione in commercio fino al consumo finale, al fine di evitare eventuali turbative sul mercato comunitario.

2. L'INGA informa la Commissione dello svolgimento delle vendite. Le trasmette inoltre, senza indugio, i dati relativi ai quantitativi venduti e immessi in commercio fino al consumo finale.

Infine, esso seguirà attentamente le ripercussioni delle vendite di granturco sui prezzi degli altri cereali in Portogallo e ne terrà al corrente la Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 35.

(3) Decisione non pubblicata.

(4) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(5) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.