31995R0491

Regolamento (CE) n. 491/95 della Commissione del 3 marzo 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, in Austria, Finlandia e Svezia, delle autorità designate e dei produttori nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 04/03/1995 pag. 0050 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 491/95 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3600/92 e (CE) n. 933/94, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, in Austria, Finlandia e Svezia, delle autorità designate e dei produttori nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992 (3), recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 5,

considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea ha provocato uno squilibrio tra le responsabilità che incombono agli Stati membri in quanto relatori per le 89 sostanze attive incluse nella prima fase del programma di lavoro inteso a valutare le sostanze attive che si trovano sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE; che, di conseguenza, occorre procedere a una nuova ripartizione delle sostanze attive; che è inoltre necessario modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (4);

considerando che il numero delle sostanze da riassegnare dev'essere limitato al minimo indispensabile per garantire un adeguato equilibrio tra le responsabilità sostenute da ciascuno dei quindici Stati membri;

considerando nondimeno che in sede di riassegnazione occorre anche tener presente una duplice necessità: da un lato, le sostanze che hanno proprietà analoghe devono essere valutate dallo stesso Stato membro, e dall'altro, dopo la riassegnazione ciascuna delle sostanze in causa dev'essere esaminata dallo Stato membro designato come relatore che l'ha autorizzata;

considerando che occorre altresì tener conto delle indicazioni fornite da alcuni Stati membri in merito allo stato avanzato già raggiunto dai lavori preparatori effettuati per la valutazione di talune sostanze attive;

considerando che, per soddisfare tali esigenze, si è reso necessario procedere a una nuova ripartizione di una sostanza tra gli Stati membri della Comunità nella composizione alla data del 31 dicembre 1994;

considerando che ai produttori che hanno notificato sostanze attive riassegnate a un altro Stato membro relatore dev'essere garantita una certa flessibilità per quanto riguarda il rispetto del termine previsto per l'inoltro dei fascicoli, qualora possano dimostrare che la presentazione dei fascicoli stessi al nuovo Stato membro relatore è stata ritardata dalla riassegnazione suddetta;

considerando che è necessario disporre che lo Stato membro relatore originario trasferisca allo Stato membro relatore di nuova designazione tutta la corrispondenza e la documentazione che esso aveva ricevuto in quanto Stato membro relatore per la sostanza attiva in causa;

considerando che a tutti i produttori (cioè fabbricanti e importatori di sostanze prodotte fuori dalla Comunità) legalmente domiciliati nel territorio di uno dei tre nuovi Stati membri devono essere riconosciuti la possibilità e il diritto di partecipare al programma; che ciò non deve tuttavia alterare il calendario dei lavori inizialmente fissato;

considerando che la partecipazione dei produttori notificanti al programma di lavoro è a lungo termine, e richiede disposizioni più precise per il caso in cui un notificante decida di ritirarsi dal programma o accetti di trasferire la propria partecipazione a un altro produttore; che siffatto trasferimento può essere di particolare interesse per quei produttori dei nuovi Stati membri che fossero stati originariamente invitati a partecipare al programma di lavoro tramite un notificante il quale, prima dell'adesione, fosse legalmente domiciliato in uno degli Stati membri della Comunità nella composizione alla data del 31 dicembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 è così modificato:

1. All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

« 1 bis. In deroga al disposto del paragrafo 1, i produttori legalmente domiciliati in Austria, Finlandia o Svezia possono eseguire la notificazione alla Commissione entro il 30 aprile 1995. »

2. L'articolo 5, è così modificato:

a) Al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora sia stato designato come relatore detto altro Stato membro, lo Stato membro originario ne informa i notificanti interessati e trasferisce al nuovo Stato membro relatore tutta la corrispondenza e la documentazione ricevuta in quanto relatore per la sostanza attiva in oggetto. »

b) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. Se un notificante decide di ritirarsi dal programma di lavoro per una sostanza attiva, ne informa lo Stato membro relatore, la Commissione e gli altri notificanti della sostanza di cui trattasi.

Se un notificante si accorda con un altro produttore affinché quest'ultimo partecipi in sua vece al programma di lavoro in forza del presente regolamento, il notificante e quest'altro produttore ne informano lo Stato membro relatore e la Commissione per mezzo di una dichiarazione comune attestante l'accordo, secondo cui l'altro produttore subentrerà a quello originario nell'esercizio dei compiti del notificante quali descritti agli articoli 6, 7 e 8; essi curano che vengano informati dell'accordo anche gli altri notificanti della sostanza in questione. »

3. All'articolo 6, paragrafo 5, il primo trattino, è sostituito dal seguente:

« - sia stato fissato un nuovo termine per la presentazione di una pratica conforme ai requisiti dei paragrafi 2 e 3; un nuovo termine è fissato unicamente se si può dimostrare che il ritardo è dovuto a tentativi di presentare pratiche collettive, ad oneri supplementari imposti al notificante o ai notificanti dalla decisione di designare un altro Stato membro relatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, ovvero a forza maggiore. »

4. All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è aggiunta la frase seguente:

« tuttavia, i fascicoli presentati dai notificanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non influiscono sull'ordine dell'esame; ».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 933/94 è così modificato:

1. All'allegato I per quanto riguarda le sostanze attive sotto citate, elencate nella colonna A, i nomi degli Stati membri relatori di cui alla colonna B sono modificati come in appresso indicato:

"" ID="1">« Amitraz> ID="2">Austria"> ID="1">Lambda-Cialotrina> ID="2">Svezia"> ID="1">Deltametrina> ID="2">Svezia"> ID="1">Lindano> ID="2">Austria"> ID="1">Dinocap> ID="2">Austria"> ID="1">Propiconazolo> ID="2">Finlandia"> ID="1">Alaclor> ID="2">Spagna"> ID="1">Etofumesate> ID="2">Svezia"> ID="1">Desmedifam> ID="2">Finlandia"> ID="1">Femmedifam> ID="2">Finlandia"> ID="1">Propizamide> ID="2">Svezia"> ID="1">Piridate> ID="2">Austria »">

2. Nell'allegato III è aggiunto il testo eguente:

« AUSTRIA

Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft

p. a. Bundesamt und Forschungszentrum

fuer Landwirtschaft

Trunnerstrasse 5

A-1020 Wien

FINLANDIA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

SVEZIA

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 1384

S-17127 Solna »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16.

(3) GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

(4) GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.