31995R0477

Regolamento (CE) n. 477/95 del Consiglio, del 16 gennaio 1995, che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione Sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 04/03/1995 pag. 0001 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 477/95 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 1995 che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione Sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Con il regolamento (CEE) n. 3339/87 (2), il Consiglio ha accettato gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea dall'Unione Sovietica e dalla Cecoslovacchia.

(2) Con la decisione 89/143/CEE della Commissione (3), del 21 febbraio 1989, sono stati confermati gli impegni accettati con il regolamento (CEE) n. 3339/87.

(3) Nel corso del 1992, le informazioni in possesso della Commissione indicavano che l'entità delle importazioni dai suddetti paesi era molto superiore alle quantità indicate negli impegni. Pertanto la Commissione ha ritenuto giustificata l'apertura di un riesame delle misure ed ha pubblicato un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4).

(4) Poiché la procedura di riesame era ancora in corso oltre la scadenza del normale periodo di validità delle misure, la Commissione ha informato (5) che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, le misure relative all'urea originaria dell'ex Unione Sovietica o dell'ex Cecoslovacchia resteranno in vigore dopo la fine del relativo periodo di cinque anni, in attesa del risultato del riesame.

(5) I paesi interessati dalla presente procedura di riesame sono le nuove repubbliche dell'ex Cecoslovacchia (cioè la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica in cui presumibilmente esistono impianti di produzione di urea, segnatamente le Repubbliche di Bielorussia, Georgia, Tagikistan e Uzbekistan, la Federazione russa (di seguito indicata come « Russia ») e l'Ucraina.

(6) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori comunitari, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori dell'apertura del procedimento, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) I rappresentanti della European Fertiliser Manufacturers Association (Associazione europea dei produttori di fertilizzanti - di seguito indicata come « EFMA ») hanno ottenuto un'audizione ed hanno presentato osservazioni per iscritto.

(8) I rappresentanti della European Fertiliser Importers Association (Associazione europea degli importatori di fertilizzanti - di seguito indicata come « EFIA ») i cui membri importano urea dai paesi interessati, hanno ottenuto un'audizione ed hanno presentato le loro osservazioni per iscritto.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha visitato gli stabilimenti delle seguenti aziende:

a) Produttori comunitari:

- Hydro Agri GmbH, Brunsbuettel, Germania

- Stickstoffwerke AG, Wittenberg-Piesteritz, Germania

- Fertilizantes Enfersa, SA, Madrid, Spagna

- FESA Fertilizantes Españoles, SA, Madrid, Spagna

- Grande Paroisse SA, Parigi, Francia

- Irish Fertilizer Industry Ltd, Dublino, Irlanda

- Enichem Agricoltura, SpA, Milano, Italia

- DSM Meststoffen BV, Sittard, Paesi Bassi

- Kemira BV, Rotterdam, Paesi Bassi

b) Produttore/esportatore nella Repubblica ceca:

- Chemopetrol s. p., Litvinov

c) Produttori/esportatori nella Repubblica slovacca:

- Duslo s. p., Sala (produttore/esportatore)

- Petrimex Foreign Trade Company Ltd, Bratislava (esportatore ed ex detentore del monopolio delle esportazioni cecoslovacche)

d) Importatori nella Comunità:

- Interore SA, Bruxelles, Belgio

- Unifert SA, Bruxelles, Belgio

- Champagne Fertilisants SA, Reims, Francia

(10) La Commissione ha ricevuto e utilizzato le informazioni fornite da altri quattro produttori comunitari che avevano risposto al questionario.

(11) Per quanto riguarda i produttori in Bielorussia, Georgia, Russia, Tagikistan, Ucraina e Uzbekistan, le informazioni fornite indicano l'esistenza di un totale di 24 impianti che notoriamente o presumibilmente producono urea in questi paesi. I questionari informativi sono stati inviati a tutti questi produttori, ma soltanto tre di essi hanno risposto. Due di questi tre produttori hanno sede in Russia ed hanno affermato di non avere esportato urea verso la Comunità nel corso del periodo d'inchiesta. Il terzo, unico produttore di fertilizzanti noto in Georgia, ha affermato di avere interrotto la produzione di urea da alcuni anni.

(12) L'inchiesta riguardava il periodo dal 1o gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 (il « periodo d'inchiesta »).

(13) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi. Inoltre è stato concesso un periodo entro il quale le parti interessate potevano presentare le loro osservazioni in seguito alla comunicazione delle suddette informazioni.

(14) Alcune parti interessate hanno affermato di non aver ricevuto da parte della Commissione informazioni sufficientemente dettagliate relative al calcolo dei margini di dumping e al livello necessario per l'eliminazione del pregiudizio, e che questo poteva influire sulla loro capacità di difendere i propri interessi.

(15) Per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni, sono stati comunicati agli esportatori i dettagli relativi al calcolo dei livelli individuali di dumping e alla determinazione dei livelli di eliminazione del pregiudizio. I produttori comunitari sono stati messi al corrente dei dettagli relativi ai prezzi medi di vendita dei produttori comunitari, alle sottoquotazioni, ai livelli di profitto, e alla determinazione dei livelli necessari per l'eliminazione del pregiudizio; gli importatori sono stati informati di tutti gli aspetti dell'inchiesta e dei motivi in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione dei dazi definitivi.

Pertanto, la Commissione ritiene che ognuna delle parti interessate abbia ricevuto, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88, tutte le informazioni disponibili necessarie e pertinenti alla protezione degli interessi e alla difesa delle parti interessate.

B. PRODOTTO IN ESAME 1. Descrizione del prodotto (16) Il prodotto in esame è l'urea, derivato dell'ammoniaca, a sua volta prodotta principalmente dal gas naturale, benché possa derivare anche dai prodotti di scarto della raffinazione del petrolio. L'urea in forma solida si presenta in piccoli « granuli » (a superficie ruvida), oppure sotto forma di piccoli « prill » (granuli a superficie liscia). L'urea solida può essere mescolata con acqua per ottenere urea « liquida ».

(17) L'urea in granuli e in prill può venire utilizzata a scopi agricoli e industriali:

- l'urea a granulazione agricola può venire utilizzata sia come fertilizzante da spargere sul terreno che come integratore per l'alimentazione animale;

- l'urea a granulazione industriale (o « tecnica ») è una materia prima per alcune colle e plastiche.

L'urea liquida può essere utilizzata sia come fertilizzante che a scopi industriali. Benché l'urea sia presente sotto le diverse forme sopra citate, le sue proprietà chimiche rimangono essenzialmente le stesse; agli scopi del presente procedimento può essere considerato pertanto un unico prodotto.

2. Prodotto simile (18) Si è constatato che l'urea prodotta e venduta dall'industria comunitaria sul mercato comunitario è un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, per ciò che riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche all'urea prodotta dai paesi interessati dal presente procedimento.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA (19) L'inchiesta ha dimostrato che i produttori che hanno collaborato con l'inchiesta rappresentavano l'intera produzione comunitaria di urea e possono pertanto essere considerati l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. DUMPING 1. Repubblica ceca e Repubblica slovacca a) Generalità

(20) In seguito alla divisione della Cecoslovacchia in Repubblica ceca e Repubblica slovacca all'inizio del 1993, ciascuno dei due paesi possiede attualmente un'azienda di produzione di urea sul proprio territorio.

(21) Dal 1o marzo 1992 la Cecoslovacchia e, in seguito, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, sono stati considerati paesi ad economica di mercato. Pertanto il valore normale è stato determinato utilizzando i dati relativi ai prezzi di vendita sul mercato interno ed ai costi di produzione di ciasun produttore. È necessario ricordare che nel corso del periodo dell'inchiesta, la Cecoslovacchia non era ancora stata divisa in due paesi indipendenti; pertanto ogni riferimento ai prezzi di vendita sul mercato interno della Repubblica ceca o della Repubblica slovacca nel presente regolamento è riferito ai prezzi di vendita nell'ex Cecoslovacchia.

(22) Poiché durante il periodo dell'inchiesta i due paesi si trovavano in fase di transizione tra economia a pianificazione centrale ed economia di mercato, è stata considerata con particolare attenzione l'ipotesi che i prezzi ed i costi dei produttori fossero ancora influenzati dall'esistenza dei legami storici fra società di proprietà statale. Tali legami potrebbero avere determinato prezzi e costi non presi in considerazione nel corso delle normali operazioni commerciali; si sarebbe reso necessario pertanto un adeguamento del valore normale. Tuttavia, nel caso in esame, dopo l'analisi dei dati contabili dei produttori tale procedimento non è risultato necessario.

(23) Storicamente, le due aziende di produzione hanno sempre tenuto la propria documentazione contabile ed hanno organizzato le proprie vendite di urea sul mercato interno. Per quanto riguarda le vendite all'esportazione, anche nel periodo precedente alla divisione della Cecoslovacchia in due repubbliche, le due aziende di produzione sono sempre state a conoscenza della destinazione finale della loro merce. È pertanto possibile determinare i prezzi sul mercato interno in Cecoslovacchia ed i prezzi all'esportazione per ciascun produttore separatamente.

b) Valore normale

(24) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo realmente pagato nel corso delle normali operazioni commerciali per le vendite sul mercato interno del prodotto simile; il volume di tali vendite è sufficiente per consentire un confronto corretto. Per determinare la redditività delle vendita, sono stati analizzati i costi di produzione forniti.

Tuttavia, è stato necessario, in primo luogo, determinare l'affidabilità dei dati e la loro conformità agli standard contabili. L'esame dei documenti contabili dei produttori cechi e slovacchi ha dimostrato che i costi erano stati registrati in base ai centri di costo e che, in particolare, era stato preso in considerazione l'ammortamento nonché i costi finanziari. Per quanto riguarda gli acquisti di materie prime, si è rilevato che il produttore slovacco aveva acquistato il gas dalla Russia a prezzi di libero mercato. Il produttore ceco non ha utilizzato il gas naturale come materia prima, bensì l'urea proveniente dai prodotti di scarto della raffinazione del petrolio.

(25) Si è stabilito che i prezzi di vendita sul mercato interno erano remunerativi. Pertanto, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi netti di vendita sul mercato interno di ciascun produttore di urea ad uso agricolo ed industriale sotto forma di prill venduta nel corso di normali operazioni commerciali durante il 1992.

c) Prezzi all'esportazione

(26) Nel caso di vendite dirette da parte dei produttori cechi e slovacchi ad acquirenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi pagati o pagabili al produttore interessato.

(27) Oltre alle vendite dirette, nel periodo dell'inchiesta entrambi i produttori hanno effettuato esportazioni verso la Comunità tramite la società cecoslovacca che in passato deteneva il monopolio delle esportazioni, la Petrimex Foreign Trade Company Ltd (di seguito indicata come « Petrimex »). In questo caso, il prezzo netto di vendita dell'urea praticato dalle aziende produttrici alla Petrimex è stato considerato come prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in considerazione del fatto che la destinazione finale dei beni era nota al produttore al momento della consegna delle merci e che il valore normale è stato determinato ad un livello corrispondente.

d) Confronto

(28) In base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale ed il prezzo all'esportazione sono stati adeguati, dove necessario, per tener conto delle spese commerciali direttamente collegate, per poterli confrontare allo stesso livello. I suddetti adeguamenti riguardavano i costi di trasporto e di imballaggio e le commissioni.

(29) Il valore normale (franco fabbrica) ed il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) sono stati confrontati in base alle singole transazioni.

e) Margini di dumping

(30) I margini di dumping, espressi in percentuale sul prezzo cif, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Repubblica ceca: Duslo s. p., 0,7 %,

- Repubblica slovacca: Chemopetrol s. p., 11,8 %.

2. Repubbliche di Bielorussia, Georgia, Russia, Tagikistan, Ucraina e Uzbekistan a) Generalità

(31) A causa della mancata collaborazione della maggior parte dei produttori/esportatori in Bielorussia, Georgia, Russia, Tagikistan, Ucraina e Uzbekistan, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'esame del dumping è stato condotto in base ai dati disponibili.

(32) A questo scopo, è stata presa in considerazione l'ipotesi di utilizzare i dati Eurostat al fine di determinare il prezzo all'esportazione per tali paesi. Tuttavia, è sorto un problema a causa del fatto che, precedentemente al gennaio 1992, esisteva un solo codice nella nomenclatura Eurostat per l'Unione Sovietica (comprendenti i tre Stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania). A partire dal gennaio 1992, sono stati istituiti codici distinti per i tre Stati baltici, mentre le altre repubbliche dell'ex Unione Sovietica erano ancora raggruppate in un unico codice.

Solo a metà del 1992 sono stati istituiti codici statistici distinti sulle importazioni dalla Bielorussia, dalla Gerogia, dalla Russia, dal Tagikistan, dall'Ucraina e dall'Uzbekistan. I dati Eurostat relativi alla seconda metà del 1992 indicano che non sono state effettuate importazioni nella Comunità dalla Bielorussia, dalla Georgia, del Tagikistan e dall'Uzbekistan (ad eccezione di una quantità trascurabile, pari a 119 t, dalla Bielorussia).

(33) Nel corso dell'inchiesta, i produttori e gli importatori comunitari hanno segnalato altresì che la maggior parte dell'urea esportata dall'ex Unione Sovietica era di origine russa. Inoltre, il Ministero degli Affari esteri dell'Uzbekistan ha informato la Commissione che non erano state effettuate esportazioni di urea verso la Comunità nel corso del 1992 dai produttori uzbeki. Per quanto riguarda la Georgia, come già indicato, il solo produttore noto di urea in questo paese ha dichiarato di avere interrotto la produzione di urea da alcuni anni.

(34) Per questi motivi e ai fini del presente procedimento di riesame, si è concluso che nessuna delle importazioni di urea che rientrano nel codice di nomenclatura Eurostat « URSS », effettuate durante la prima metà del 1992, debba essere attribuita alla Bielorussia, alla Georgia, al Tagikistan o all'Uzbekistan. Di conseguenza, i suddetti quattro paesi sono esclusi dall'esame del dumping.

(35) Per quanto riguarda la determinazione di volumi d'importazione separati per la Russia e l'Ucraina, il tasso delle importazioni riscontrato per ciascuno dei due paesi nel corso della seconda metà del 1992 è stato applicato anche al calcolo del volume delle importazioni « URSS » durante la prima parte del 1992. Lo stesso livello dei volumi di importazioni riscontrato per la Russia e l'Ucraina nel 1992 è stato utilizzato per determinare i volumi d'importazione separati per gli anni precedenti.

b) Valore normale (Russia e Ucraina) - scelta del paese di riferimento

(36) Per poter determinare il valore normale dell'urea prodotta in Russia e Ucraina, è stato tenuto conto del fatto che questi paesi non sono ad economia di mercato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la determinazione del valore normale è fondata sulle condizioni esistenti in un paese ad economia di mercato (il paese « di riferimento »).

(37) Per quanto riguarda la scelta del paese di riferimento, l'EFMA aveva proposto l'Australia. L'EFIA ha mosso obiezioni all'uso di un paese di riferimento ed ha proposto di prendere come base i costi effettivi sostenuti nei paesi interessati dal procedimento.

(38) In mancanza di alternative valide, sono stati presi contatti con l'unico produttore australiano di urea che ha acconsentito a collaborare con l'inchiesta. In una fase successiva del procedimento, l'EFIA ha segnalato il Canada come paese di riferimento maggiormente idoneo ai fini del procedimento ed ha fornito i dati relativi alle produzioni di urea in questo paese.

Poiché tale segnalazione è pervenuta in ritardo, al fine di non prolungare indebitamente la durata dell'ichiesta, si è deciso di procedere utilizzando provvisoriamente i dati relativi all'Australia.

(39) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che l'Australia non era il paese di riferimento più adatto, vista la sua posizione isolata rispetto ai mercati mondiali e il fatto che i prezzi delle vendite sul mercato interno sono più elevati dei prezzi europei.

(40) Poiché la Repubblica slovacca era già stata oggetto di inchiesta ed i dati forniti dal produttore di questo paese erano stati verificati, si è presa in considerazione l'ipotesi di utilizzare questo paese come paese di riferimento.

(41) L'inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione dell'azienda slovacca era basato sul gas naturale, come per i produttori russo e ucraino. Inoltre, il produttore slovacco acquistava il gas dalla Russia a prezzi di libero mercato. In considerazione del fatto che i prezzi di vendita del produttore slovacco riflettevano il costo reale di produzione in condizioni di economia di mercato, e che esisteva un mercato interno rilevante, la Repubblica slovacca è stata considerata un paese di riferimento appropriato al fine della determinazione del valore normale per la Russia e l'Ucraina.

(42) Alcune parti interessate hanno sollevato obiezioni in merito a questa conclusione sostenendo che la scelta della Slovacchia non è corretta visto il volume ridotto della produzione di questo paese confrontato con quello dell'URSS. Dette parti hanno inoltre affermato che i costi di produzione non sono comparabili a causa dell'acquisto di gas russo da parte della Slovacchia. L'inchiesta ha dimostrato, tuttavia, che nonostante la grande capacità di produzione della Russia, il livello delle esportazioni da questo paese verso la Comunità è molto simile al livello della produzione slovacca. Inoltre, l'unico produttore slovacco acquistava dalla Russia la materia prima essenziale - gas naturale - a prezzi di libero mercato. Pertanto risultano rispettati i requisiti necessari per determinare il valore normale in condizioni di economia di mercato.

In seguito alla comunicazione a tutte le parti interessate delle informazioni riguardanti i principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva proporre le misure, le autorità russe, pur riconoscendo l'esistenza di alcune analogie tra il loro processo di produzione di urea e quello del produttore slovacco, hanno suggerito di utilizzare il Canada come paese di riferimento in questo caso particolare. Tale richiesta è giunta molto tardi nel corso del procedimento, nonostante l'invito a presentare le osservazioni relative alle scelta del paese di riferimento contenuto nell'avviso di apertura del procedimento. Pertanto, la Repubblica slovacca è tuttora considerata un paese di riferimento appropriato per i motivi di cui sopra.

c) Valore normale (Russia e Ucraina) - calcolo

(43) Come già indicato al punto 25, il prezzo netto di vendita sul mercato interno per il 1992, calcolato in base alla media ponderata, dell'urea ad uso agricolo e industriale, in forma di prill, prodotta nella Repubblica slovacca è risultato globalmente remunerativo se confrontato con i dati sui costi di produzione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), comma i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale per la Russia e l'Ucraina è stato calcolato in base ai prezzi di vendita franco fabbrica del produttore slovacco sul mercato interno cecoslovacco nel corso del periodo dell'inchiesta.

d) Prezzi all'esportazione

(44) Per la determinazione del prezzo all'esportazione, il ministero delle Relazioni economiche esterne della Federazione russa ha osservato che il calcolo dovrebbe essere effettuato separatamente per ciascuno dei due codici della nomenclatura combinata in base ai quali è importata l'urea di produzione russa. Inoltre, l'EFIA ha osservato che il confronto dei prezzi tra l'urea prodotta in Russia e quella prodotta nella Comunità dovrebbe venire effettuato separatamente per la forma agricola e industriale del prodotto.

(45) Nel presente contesto, tutte le forme di urea sono state considerate un unico prodotto (cfr. punto 17), ed è necessario ricordare che non sono state fornite informazioni relative alle esportazioni russe o ucraine da parte dei produttori/esportatori di questi paesi. Inoltre, gli importatori di urea che hanno collaborato con l'inchiesta e che acquistavano il prodotto direttamente dai paesi interessati rappresentavano soltanto l'1,5 % delle importazioni totali di urea dalla Russia e dall'Ucraina nel corso del periodo d'inchiesta.

Alla luce di quanto sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai dati disponibili. Sono stati utilizzati i dati Eurostat, che comprendono tutte le forme e le granulazioni di urea e sono ritenuti i più affidabili tra i dati a disposizione, per la determinazione dei prezzi all'esportazione.

(46) Ai fini della determinazione dei prezzi all'esportazione, si è ritenuto opportuno prendere come base i valori cif all'importazione in base alle statistiche Eurostat per i codici della nomenclatura combinata in esame e adeguarli ai prezzi franco frontiera in Russia e Ucraina. Alcune parti interessate hanno contestato tale metodo ed hanno osservato che sarebbe stato più accurato calcolare i prezzi a livello franco fabbrica in Russia e Ucraina. Tale argomentazione non può essere accolta poiché, in paesi non ad economia di mercato, l'ubicazione degli stabilimenti di produzione industriale (quali quelli per l'urea) non è determinata in base a considerazioni proprie di un'economia di libero mercato, quali l'accesso alle infrastrutture di trasporto, la vicinanza alle fonti di materie prime o ai mercati di utilizzazione, ecc. Inoltre, in questo tipo di economia i costi, compresi i costi di trasporto, non sono soggetti alle leggi del mercato. Pertanto, si è ritenuto opportuno calcolare i prezzi all'esportazione a livello franco frontiera.

e) Confronto

(47) Il valore normale per la Repubblica slovacca è stato confrontato con il prezzo all'esportazione determinato per la Russia e l'Ucraina come descritto al punto 46. Allo scopo di garantire un confronto corretto, la Commissione per prima cosa ha condotto una ricerca per identificare eventuali differenze fisiche o tecniche tra il prodotto slovacco e l'urea prodotta in Russia e Ucraina. Non essendo stata riscontrata alcuna differenza, non si sono resi necessari adeguamenti del valore normale o dei prezzi all'esportazione.

(48) È stato richiesto alla Commissione di valutare se fosse necessario un adeguamento del valore normale per tener conto della differenza tra il prezzo pagato per il gas russo da parte del produttore di urea della Repubblica slovacca ed il prezzo pagato per lo stesso gas da parte dei produttori di urea in Russia e Ucraina. A questo scopo, è stato rilevato che il produttore slovacco aveva pagato il prezzo di libero mercato per il gas russo, mentre è probabile che i produttori russi e ucraini abbiano pagato un importo considerevolmente inferiore.

(49) Tuttavia, per procedere ad un confronto corretto tra il valore normale nella Repubblica slovacca e i prezzi all'esportazione in Russia e Ucraina, ogni differenza è stata ritenuta trascurabile dal momento che questi due ultimi paesi non sono stati considerati paesi ad economia di mercato durante il periodo dell'inchiesta, e che pertanto i costi per le materie prime non erano soggetti alle leggi del mercato. Pertanto, non sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze nei costi delle materie prime.

(50) È stato preso in considerazione un possibile adeguamento del valore normale per tener conto dei costi sostenuti per il trasporto di gas dalla Russia alla Repubblica slovacca per mezzo di gasdotti. Tale adeguamento non è stato ritenuto necessario, dal momento che la maggior parte dei produttori di urea in Russia e Ucraina sono situati a distanze considerevoli dai campi di gas naturale. Ne consegue che, qualora i costi in questi due paesi fossero soggetti alle leggi del mercato, i produttori di urea russi e ucraini avrebbero dovuto sostenere costi per l'invio del gas stabilimenti di produzione, al pari del produttore slovacco.

(51) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati comunque adeguati per tener conto di alcune spese di vendita elencate nell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tali adeguamenti sono stati effettuati, se del caso, per i costi di trasporto e di assicurazione.

(52) In particolare, i valori cif delle importazioni ricavati dalle statistiche Eurostat sono stati adeguati al prezzo franco frontiera del prodotto russo e ucraino. Il calcolo è stato effettuato deducendo un determinato importo per i costi di assicurazione e nolo desunti in base ai dati forniti dagli importatori che hanno collaborato.

(53) Si è quindi proceduto ad un confronto, allo stesso livello commerciale, tra il valore normale (franco fabbrica) nella Repubblica slovacca e i prezzi all'esportazione (franco frontiera) per la Russia e l'Ucraina rispettivamente.

f) Margini di dumping

(54) I margini di dumping, espressi in percentuale sui prezzi cif, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Russia: 28,2 %,

- Ucraina: 20,4 %.

E. PREGIUDIZIO 1. Considerazioni preliminari (55) La Commissione ha determinato che, nel corso del periodo d'inchiesta, il produttore situato nella Repubblica ceca effettuava esportazioni in dumping ad un livello pari a 0,7 %. Tale margine di dumping è stato ritenuto trascurabile ai fini del presente procedimento. Pertanto, non si è reso necessario esaminare le importazioni del prodotto originario della Repubblica ceca in merito al pregiudizio causato all'industria comunitaria.

(56) Per quanto riguarda le Repubbliche di Bielorussia, Georgia, Tagikistan e Uzbekistan, si ricorda che questi quattro paesi sono stati esclusi dall'esame del dumping in base al fatto che le esportazioni verso la Comunità da questi paesi erano nulle o trascurabili. Pertanto, tali paesi devono essere esclusi altresì dall'esame del pregiudizio nel presente procedimento.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping a) Consumo comunitario

(57) Per calcolare il consumo comunitario totale dell'urea in tutte le sue forme (agricola, industriale, in prill, in granuli, in forma liquida, ecc.), la Commissione ha sommato le vendite totali di urea dei produttori comunitari al totale delle importazioni nella Comunità di ogni tipo di urea da altre fonti. Su questa base, è risultato che il consumo comunitario di urea è diminuito del 2,7 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

b) Ex Cecoslovacchia

(58) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat, la Commissione ha constatato che le importazioni dichiarate di origine cecoslovacca apparentemente erano rimaste ferme a 134 930 t nel corso del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, le inchieste condotte dalla Commissione presso gli stabilimenti del produttore ceco e del produttore slovacco hanno dimostrato che essi avevano esportato un totale di 84 504 t verso la Comunità. Le informazioni fornite da due fonti diverse dimostrano che la differenza di 50 426 t corrisponde ad un quantitativo di urea di origine ucraina trasportata attraverso la Cecoslovacchia da nuove imprese commerciali, alla quale era stata erroneamente attribuita origine cecoslovacca al momento dell'importazione nella Comunità. Un caso simile si è avuto nel 1991 per un quantitativo di circa 14 000 t.

(59) Pertanto, ai fini del calcolo del volume delle importazioni oggetto di dumping e delle quote di mercato, la Commissione ha considerato la differenza nei quantitativi di cui sopra come urea di origine ucraina ed ha imputato tali quantitativi ai dazi relativi alle importazioni dall'Ucraina. Le autorità ucraine sono state avvisate di queste risultanze e non hanno sollevato obiezioni. I dati relativi alle esportazioni del produttore ceco e del produttore slovacco riflettono pertanto il livello reale delle loro esportazioni verso la Comunità.

c) Repubblica slovacca

(60) Si è riscontrato che il dumping nelle importazioni di urea di origine slovacca è aumentato del 77 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, la quota di mercato di tali importazioni è passata dallo 0,3 % nel 1989 allo 0,5 % nel corso del periodo dell'inchiesta. Essendo tale quota trascurabile, si è ritenuto che non ci siano motivi sufficienti per cumulare le importazioni originarie della Repubblica slovacca. Ne consegue che non è necessario esaminare l'eventuale pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Repubblica slovacca.

d) Ucraina

(61) L'inchiesta ha dimostrato che il dumping nelle importazioni del prodotto di origine ucraina è aumentato tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, con un conseguente aumento della quota di mercato dallo 0,2 % all'1,7 %. Vista la quota trascurabile all'interno del mercato comunitario, si è ritenuto che non ci siano motivi sufficienti per cumulare le importazioni di origine ucraina. Come per la Repubblica slovacca, non è stato ritenuto necessario esaminare l'eventuale pregiudizio causato all'industria comunitaria interessata.

e) Russia

(62) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni oggetto di dumping di urea di origine russa sono aumentate, passando da 39 873 t nel 1989 a 117 706 t nel corso del periodo dell'inchiesta, nella misura del 195 %. Detto quantitativo è molto superiore a quello concordato negli impegni assunti nel 1987; tuttavia è necessario ricordare che in seguito allo scioglimento dell'Unione Sovietica, non esiste più un monopolio delle esportazioni e, di fatto, è diventato praticamente impossibile rispettare gli impegni. Alcuni produttori russi hanno cominciato ad esportare direttamente nella Comunità senza l'intervento dell'esportatore monopolista, e questa mancanza di un elemento di controllo ha condotto ai grandi flussi di importazioni verificatisi nel corso del periodo dell'inchiesta. Si è riscontrato che la quota di mercato delle importazioni in dumping provenienti dalla Russia è passata dallo 0,9 % nel 1989 al 2,6 % durante il periodo dell'inchiesta.

3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (63) Per le importazioni di urea dalla Russia, il prezzo cif medio ponderato alla frontiera comunitaria dopo il pagamento del dazio è stato confrontato con il prezzo medio ponderato di vendita nella Comunità allo stadio franco fabbrica dei produttori comunitari. Tutti i prezzi sono stati confrontati allo stesso livello commerciale escludendo ogni sconto e abbuono. Il prezzo a dazio corrisposto è stato calcolato sommando al prezzo Eurostat all'importazione il dazio doganale a un tasso del 10,6 % (risultante da una media ponderata - basata sul volume - dei due tassi di dazio doganale dell'11 % e dell'8 % applicabili alle importazioni di urea in base ai diversi codici NC).

(64) Tuttavia, nel corso di questo confronto, la Commissione ha riscontrato una differenza tra il prezzo dell'urea prodotta nella Comunità e l'urea prodotta nell'Unione Sovietica, differenza determinata dalla qualità inferiore e dallo stadio di lavorazione prodotto importato. La tendenza del prodotto a deteriorarsi durante il trasporto, unita al fatto che gli importatori non riescono a garantire la fornitura con la stessa certezza dei produttori comunitari, conduce ovviamente a prezzi inferiore. Pur essendo difficile valutare tali differenze in termini monetari, si è concluso che una differenza esiste e che è pertanto opportuno un adeguamento del 10 % del valore.

(65) Pur ammettendo che il prodotto comunitario richiede un prezzo più elevato, l'EFMA ha affermato che il livello dell'adeguamento era eccessivo, e che mancavano concreti elementi di prova a sostegno di tale decisione.

Anche l'EFIA ha contestato il livello dell'adeguamento ritenendolo insufficiente, vista la qualità significativamente inferiore del prodotto russo al momento della consegna agli utilizzatori finali nella Comunità. L'EFIA ha affermato che questo livello di qualità inferiore dove essere compensato da prezzi più bassi.

(66) Visto il carattere contraddittorio e non deciso delle informazioni ricevute dalla Commissione, un adeguamento pari al 10 % è stato ritenuto congruo ed appropriato in base alle informazioni disponibili. Tale livello inoltre si colloca a metà tra quello proposto dai produttori comunitari e l'adeguamento richiesto dall'EFIA.

(67) Applicando tali adeguamenti, il livello di sottoquotazione dei prezzi dei produttori comunitari è risultato pari al 10 % circa per l'urea di origine russa.

4. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti e scorte

(68) È stato rilevato che la produzione di urea dei produttori comunitari è aumentata dell'1,4 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. Dev'essere sottolineato che la produzione e la vendita di uno dei produttori comunitari (Stickstoffwerke AG) con sede nell'ex Repubblica democratica tedesca, sono state incluse nei dati relativi alla produzione comunitaria a partire dal 1989.

(69) La capacità produttiva dei produttori comunitari è diminuita dell'1,6 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. Parallelamente a questa lieve fluttuazione nella produzione, il grado di utilizzazione degli impianti è aumentato leggermente, passando dal 75 % nel 1989 al 77 % durante il periodo dell'inchiesta.

(70) L'inchiesta ha dimostrato altresì che le scorte di urea dei produttori comunitari sono aumentate dell'8,7 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

b) Vendite e quote di mercato

(71) Le vendite dei produttori interessati sul mercato comunitario sono diminuite dell'1,7 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dei produttori comunitari presenta invece un aumento dal 77,5 % nel 1989 al 78,5 % durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tale aumento è coinciso con un calo delle importazioni da paesi terzi non interessati dal presente procedimento.

c) Prezzi di vendita, profitto e perdite

(72) I prezzi medi di vendita dei produttori comunitari sono scesi del 10 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda il profitto, l'inchiesta ha dimostrato che la posizione dell'industria comunitaria è peggiorata tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta e le perdite, calcolate in base alla media ponderata, sono aumentate dal 3,7 % al 6 %.

(73) La maggior parte dei produttori comunitari ha affermato che è necessario un profitto minimo del 10-15 % al netto delle imposte, per poter rimanere competitivi. Essi però non hanno sostanziato tale affermazione e, dato che l'urea è un prodotto noto, questa cifra è stata ritenuta troppo elevata. La Commissione, tenuto conto del calo della domanda di urea, della necessità di finanziare ulteriori investimenti per gli stabilimenti di produzione, e del profitto ritenuto congruo nella prima inchiesta antidumping relativa a questo prodotto, ritiene che, ai fini del presente procedimento ci si debba basare per la valutazione delle perdite su un livello di profitto, al netto delle imposte, pari al 5 %.

d) Occupazione

(74) L'inchiesta ha dimostrato che il numero di posti di lavoro dell'industria comunitaria nel settore della produzione di urea è diminuito dell'8 % tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

5. Conclusioni relative al pregiudizio (75) Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta erano in vigore misure antidumping sotto forma di impegni quantitativi. Tuttavia, nonostante queste misure, la situazione dei produttori comunitari è peggiorata. Benché numerosi indicatori economici di pregiudizio siano rimasti praticamente immutati, il calo dei prezzi, l'aumento del livello delle scorte e la perdita di posti di lavoro sono particolarmente rilevanti. È altresì evidente che la domanda comunitaria di urea è in fase di lieve contrazione a partire dal 1989, e che per mantenere i livelli di produzione e le quote di mercato i produttori comunitari si sono visti costretti ad abbassare i prezzi a livelli che causano perdite ancora maggiori di quelle avute nel 1989.

(76) Visto quanto sopra, si è concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (77) Nell'esaminare il pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria e il nesso di causalità di questo con le importazioni oggetto di dumping, si è riscontrato, come indicato al punto 62, che la quota di mercato dei produttori russi è passata dallo 0,9 % nel 1989 al 2,6 % nel corso del periodo dell'inchiesta.

(78) Le vendite dei produttori comunitari sono diminuite di 63 700 t tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, mentre il volume delle importazioni dalla Russia è aumentato di 77 833 t. Come indicato ai punti seguenti, si è riscontrato inoltre un calo delle importazioni provenienti da altri paesi terzi pari a 263 802 t (con l'esclusione della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e dell'Ucraina). Si è ritenuto pertanto che le perdite nelle vendite subite dai produttori comunitari possono essere attribuite alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia.

(79) Per quanto riguarda i prezzi e la redditività, il prezzo medio di vendita per tonnellata dei produttori comunitari è diminuito del 10 % durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 1989. È evidente che l'aumento delle importazioni provenienti dalla Russia ha avuto un ruolo considerevole in questo calo dei prezzi, dal momento che il prodotto importato veniva offerto sul mercato a prezzi, a dazio corrisposto, inferiori fino al 14 % ai costi di produzione dei produttori comunitari.

2. Incidenza di altri fattori (80) È stata condotta un'indagine per determinare se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato da fattori diversi dalle pratiche di dumping da parte degli esportatori russi. Tuttavia, non esistono elementi di prova di un aumento delle importazioni provenienti da altri paesi terzi non soggetti a misure antidumping. Nel 1989 l'insieme delle importazioni provenienti da altri paesi terzi costituiva il 92,7 % del totale delle importazioni di urea nella Comunità, mentre nel corso del periodo dell'inchiesta questa percentuale è diminuita fino a 71,4 %. La quota di mercato stimata di tali importazioni è scesa dal 20,8 % al 15,6 % nello stesso periodo.

(81) Per quanto riguarda i prezzi di tali importazioni, si è riscontrato che il prezzo cif medio ponderato (prima del pagamento del dazio) delle importazioni da altri paesi terzi era superiore del 22,5 % al prezzo cif comparabile delle importazioni di urea di produzione russa. A dazio corrisposto, il prezzo all'importatore sarebbe risultato inferiore al prezzo di vendita in perdita, calcolato in base alla media ponderata, dei produttori comunitari durante il periodo dell'inchiesta. Questo sta a indicare che i prezzi di tali importazioni hanno contribuito al peggioramento della situazione dell'industria comunitaria, dal momento che erano molto inferiori al livello necessario in teoria per mettere in grado i produttori comunitari di coprire tutti i costi e di ottenere un profitto ragionevole.

(82) Nonostante una diminuzione dei prezzi, si ritiene che il lieve calo della domanda generale di urea nella Comunità tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta stia a indicare che il livello di consumo di questo prodotto ha raggiunto la punta massima. Inoltre, i produttori comunitari hanno acquisito una quota di mercato leggermente superiore, il che starebbe ad indicare che un mercato in contrazione non è stato uno dei fattori principali della situazione negativa dei produttori comunitari.

(83) Anche se si può ipotizzare che le importazioni da altri paesi terzi possono aver contribuito alle perdite subite dall'industria comunitaria, ciò non significa che le importazioni di prodotto russo, considerate separatamente, a causa del prezzo basso e della crescente capacità di penetrazione nel mercato, non abbiano causato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

G. EVENTUALITÀ DI ULTERIORE PREGIUDIZIO IN CASO DI SCADENZA DELLE ATTUALI MISURE ANTIDUMPING 1. Repubbliche ceca e slovacca a) Considerazioni preliminari

(84) Poiché la scadenza dei cinque anni di validità delle misure oggetto di dumping era prevista per febbraio 1994, è stata esaminata la probabilità di un nuovo pregiudizio. A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- la produzione e i livelli di capacità produttiva nei paesi esportatori;

- il tasso di crescita delle importazioni oggetto di dumping verso la Comunità;

- la probabilità che l'urea di produzione ceca e slovacca entri nella Comunità a prezzi che avrebbero un effetto di depressione sui prezzi dei produttori comunitari;

- gli effetti negativi, reali o potenziali, di tali importazioni sullo sviluppo e la produzione dell'industria comunitaria.

(85) Per quanto riguarda l'utilizzazione degli impianti da parte dei produttori cechi e slovacchi, l'inchiesta ha stabilito che esiste una scarsa possibilità di aumentare i livelli di produzione e che non è stata dichiarata alcuna intenzione al riguardo. A meno che non si verifichi un profondo cambiamento nella situazione delle vendite sul mercato interno e delle esportazioni, si considera improbabile che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca possono aumentare di molto rispetto all'attuale livello.

(86) Per quanto riguarda il tasso di incremento delle importazioni provenienti da questi due paesi, è stato stabilito che l'apparente aumento in volume deriva per la maggior parte dall'unificazione della Germania e dall'inclusione delle vendite ad acquirenti tradizionali dell'ex Repubblica democratica tedesca (RDT) nelle statistiche Eurostat sulle importazioni. Escludendo le vendite all'ex RDT, i limiti quantitativi originari concordati negli impegni risulterebbero rispettati.

(87) Poiché la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca si trovano in fase di transizione tra un'economia centralizzata e un'economia di libero mercato, si ritiene inevitabile che i prezzi all'esportazione dell'urea aumenteranno, in linea con la produzione determinata dal mercato e con i costi di trasporto. A medio termine, l'attuale vantaggio di prezzo dei produttori cechi e slovacchi diminuirà ed essi saranno costretti a vendere a prezzi più elevati e maggiormente comparabili a quelli dei produttori comunitari.

(88) L'inchiesta ha dimostrato che l'impatto sul mercato comunitario delle importazioni ceche e slovacche è trascurabile e che, visti la produzione e i canali commerciali dei produttori di questi due paesi, è improbabile che le loro esportazioni nella Comunità raggiungano in futuro livelli significativi. Pertanto, si ritiene che le importazioni provenienti dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca non avranno effetti importanti sullo sviluppo e la produzione dell'industria comunitaria.

b) Conclusione

(89) Considerando quanto sopra e data la minima capacità di penetrazione del mercato, attuale e potenziale, del prodotto proveniente dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca, si ritiene poco probabile che le importazioni provenienti da questi due paesi possano causare un pregiudizio sostanziale nel prossimo futuro e che, pertanto, non è necessario rinnovare le misure di difesa.

2. Russia e Ucraina a) Considerazioni preliminari

(90) Come per le Repubbliche ceca e slovacca, è necessario fare una previsione di quanto potrebbe accadere in futuro qualora non fossero in vigore misure antidumping contro la Russia e l'Ucraina.

b) Russia

(91) Per quanto riguarda la produzione russa, le informazioni disponibili indicano che i produttori di tale paese hanno una capacità di produzione di 6,4 Mio di t di urea per anno. I dati indicano altresì che la Russia ha prodotto 4,5 Mio t di urea nel 1992. Venendo a mancare il sistema di coltivazione collettiva in questo paese, si ritiene probabile una caduta della domanda interna di urea, dal momento che le nuove aziende agricole private non potranno spendere molto in fertilizzanti. I produttori di urea saranno pertanto costretti a verificare ulteriormente la possibilità di un aumento degli scambi commerciali con la Comunità.

(92) Inoltre, poiché l'introduzione della « messa a riposo » prevista dalla politica agraria comune ha fatto sì che molti coltivatori comunitari diminuissero gli acquisti di fertilizzanti, è molto probabile che il mercato si ridurrà ulteriormente e che gli esportatori russi aumenteranno il volume delle esportazioni e abbasseranno ulteriormente i prezzi delle importazioni in dumping per guadagnare quote di mercato.

c) Conclusioni riguardanti la Russia

(93) In base a quanto sopra, si ritiene che gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia potrebbe perdurare in mancanza di misure di difesa.

d) Ucraina

(94) Per quanto riguarda l'Ucraina, le informazioni disponibili indicano che i prodotturi di questo paese hanno una capacità di produzione di 3,1 Mio di t di urea per anno. A differenza dalla Russia, tuttavia, l'Ucraina non è autosufficiente per quanto riguarda il gas naturale (la materia prima utilizzata dai produttori ucraini di urea) e si affida quasi completamente alle importazioni di gas della Russia. Le informazioni disponibili indicano che la fornitura di gas è stata interrotta e che l'Ucraina potrebbe non essere più in grado di utilizzare gli impianti esistenti.

(95) I dati più recenti indicano il livello delle importazioni dall'Ucraina è diminuito fino ad arrivare a livelli trascurabili (6 102 t nel periodo gennaio-ottobre 1993).

e) Conclusioni riguardanti l'Ucraina

(96) Visto quanto sopra, si ritiene improbabile che i livelli delle importazioni dall'Ucraina in futuro potranno causare pregiudizio all'industria comunitaria interessata. Si conclude pertanto che non è necessario rinnovare le misure di difesa contro le importazioni provenienti dall'Ucraina.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (97) Nell'esaminare l'interesse della Comunità in relazione alla proroga delle misure antidumping, è necessario sottolineare che lo scopo di tali misure - che consiste nell'impedire la distorsione della concorrenza causata da pratiche commerciali scorrette nel mercato comunitario - rientra fondamentalmente nell'interesse comunitario generale.

(98) Per quanto riguarda il presente procedimento, si ritiene che, in mancanza di misure di correzione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping, uno o più produttori comunitari potrebbero essere costretti a chiudere gli stabilimenti di produzione di urea. Questo porterebe a una perdita di posti di lavoro nella Comunità e ridurrebbe la concorrenza sul mercato.

(99) È vero che, a breve termine, i coltivatori e gli utilizzatori industriali di urea nella Comunità hanno tratto beneficio dal basso costo delle importazioni in dumping; tuttavia va ricordato che gli acquisti di urea da parte di tali acquirenti costituiscono una percentuale relativamente ridotta del totale dei consumi. Vista la diminuzione del prezzo dell'urea verificatasi negli ultimi anni, è improbabile che un adeguamento delle misure antidumping possa avere un impatto rilevante sul bilancio degli utilizzatori e, complessivamente, questo non è un motivo sufficiente per negare legittime misure di difesa ai produttori comunitari.

I. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO a) Abrogazione delle misure alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca

(100) Come indicato in precedenza nel presente regolamento, escludendo le vendite all'ex RDT incluse nelle statistiche Eurostat sulle importazioni, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno rispettato essenzialmente i termini degli impegni e i limiti quantitativi con essi stabiliti. Considerando inoltre la limitata possibilità di un aumento delle esportazioni verso la Comunità al di sopra dei livelli attuali, il margine di dumping molto ridotto dei prodotti cechi, la minima quota di mercato e la bassa capacità di penetrazione delle importazioni ceche e slovacche e l'effetto limitato di tali importazioni sui prezzi, si ritiene che le misure nei confronti di questi due paesi debbano essere abrogate.

Nessuna obiezione a tale decisione è stata sollevata da parte del comitato consultivo.

b) Abrogazione delle misure relative alla Bielorussia, alla Georgia, al Tagikistan e all'Uzbekistan

(101) Al punto 34 del presente regolamento è stato stabilito che non esistono elementi di prova di importazioni verso la Comunità in quantità rilevanti da parte dei paesi sopra menzionati, nel corso del periodo dell'inchiesta. Tali paesi possiedono una notevole capacità di produzione; tuttavia niente sta ad indicare un cambiamento imminente o prevedibile delle attuali circostanze, che possa portare ad un flusso nella Comunità di importazioni a basso prezzo provenienti dai paesi in questione. Considerato quanto sopra, il procedimento antidumping relativo alla Bielorussia, alla Georgia, al Tagikistan e all'Uzbekistan deve essere chiuso.

Nessuna obiezione a questa decisione è stata sollevata da parte del comitato consultivo.

c) Abrogazione delle misure relative all'Ucraina

(102) Come per i paesi di cui al punto precedente, si riconosce che l'Ucraina possiede una notevole capacità di produzione di urea. Ciò nonostante, visto il livello relativamente basso delle quote di mercato detenute dagli esportatori ucraini e l'incertezza della fornitura di gas dalla Russia, non ci sono prove evidenti di un cambiamento imminente delle attuali circostanze. Di conseguenza si è concluso che non è necessario rinnovare le misure antidumping nei confronti dell'Ucraina.

Nessuna obiezione a questa decisione è stata sollevata dal comitato consultivo.

J. MISURE DEFINITIVE (103) Per quanto riguarda la Russia l'inchiesta ha dimostrato chiaramente quanto segue:

- i quantitativi concordati negli impegni non sono stati rispettati, benché, per i motivi indicati nel presente regolamento, questo non sia da imputare al contraente originario dell'impegno;

- nonostante le misure antidumping introdotte nel 1987, le importazioni provenienti dalla Russia hanno continuato ad essere oggetto di dumping e hanno contribuito al pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria;

- la Russia possiede una capacità di produzione largamente in eccesso ed un potenziale di aumento delle proprie esportazioni in dumping nella Comunità.

(104) Visto quanto sopra, si ritiene necessaria l'imposizione di misure antidumping nei confronti della Russia.

(105) Ai punti 72 e 73 del presente regolamento è stato stabilito che i produttori comunitari hanno subito perdite durante il periodo dell'inchiesta e, ai fini del presente procedimento, è stato ritenuto equo un tasso di profitto al netto delle imposte pari al 5 %. Di conseguenza, ai fini della determinazione del livello di dazio adeguato ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping, è stato calcolato un prezzo che consentirebbe all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e di ottenere tale profitto equo del 5 %. Questo prezzo è stato quindi confrontato con il prezzo cif all'importazione a dazio corrisposto, del prodotto russo, (adeguato per tener conto delle differenze qualitative). L'importo necessario per eliminare il pregiudizio, espresso in percentuale sul prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, è del 26,8 %.

(106) La percentuale necessaria per l'eliminazione del pregiudizio è inferiore al margine di dumping, pari al 28,2 %, stabilito per la Russia. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio antidumping definitivo deve essere fissato a livello della percentuale necessaria per eliminare il pregiudizio.

(107) Considerando la tendenza al ribasso dei prezzi russi all'importazione, si ritiene che la misura più adeguata in questo caso particolare sia un dazio variabile. Tale forma di dazio consente agli esportatori di ottenere un utile più adeguato alla loro esportazioni. Il dazio variabile da imporre dovrebbe essere calcolato in base alle differenze fra il prezzo reale cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, ed un prezzo minimo di 115 ECU/t,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Federazione russa di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90.

2. L'aliquota del dazio sarà pari alla differenza tra 115 ECU/t ed il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, qualora tale prezzo risulti inferiore.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, salvo diversamente indicato.

Articolo 2

Gli impegni offerti dalla Petrimex Foreign Trade Company Ltd (Bratislava) e dalla Sojuzpromexport (Mosca) e accettati con l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3339/87, sono pertanto conclusi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 gennaio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. ALPHANDÉRY

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.

(4) GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 7.

(5) GU n. C 47 del 15. 2. 1994, pag. 3.

(6)

(7) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.

(9) GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 7.

(10) GU n. C 47 del 15. 2. 1994, pag. 3.

(11)

(12) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.

(14) GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 7.

(15) GU n. C 47 del 15. 2. 1994, pag. 3.

(16)

(17) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

(18) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.

(19) GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 7.

(20) GU n. C 47 del 15. 2. 1994, pag. 3.