31995R0404

Regolamento (CE) n. 404/95 della Commissione del 27 febbraio 1995 che rettifica il regolamento (CE) n. 3331/94 recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 28/02/1995 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 404/95 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1995 che rettifica il regolamento (CE) n. 3331/94 recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6 e l'articolo 54, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione (3), in particolare l'articolo 15,

considerando che alcuni codici NC figuranti nel regolamento (CE) n. 3331/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo (4), sono scorretti; che è pertanto necessario apportare le necessarie modifiche a tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestioni per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3331/94 è rettificato come segue:

I. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2027/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del punto 6 della parte A è sostituito dal seguente:

"6) vino liquoroso, ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, dei seguenti codici NC:

a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 ed ex 2204 29 84: 59,22 ECU/hl;

b) ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 93 ed ex 2204 29 94;

aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l: 68,11 ECU/hl,

bb) altri: 74,23 ECU/hl;

c) ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 97 ed ex 2204 29 98: 90,81 ECU/hl;

d) ex 2204 21 99 ed ex 2204 29 99: 98,02 ECU/hl."

2) All'articolo 1, il testo del punto 7 della parte A è sostituito dal seguente:

"7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204:

a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 ed ex 2204 29 84: 59,82 ECU/hl;

b) ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 93 ed ex 2204 29 94: 63,96 ECU/hl;

c) ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 97 ed ex 2204 29 98: 77,39 ECU/hl;

d) ex 2204 21 99 ed ex 2204 29 99: 85,58 ECU/hl."

3) All'articolo 1 il testo del punto C è sostituito dal seguente:

"c. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98: succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no:

a) bianchi: 3,93 ECU/%/vol potenziale/hl;

b) altri: 3,93 ECU/%/vol potenziale/hl." »

II. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

La tabella 22-02 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3418/88 è modificata come segue:

1) il codice NC "2204 21 25" è sostituito dal codice NC "2204 21 79";

2) il codice NC "2204 21 29" è sostituito dal codice NC "2204 21 80";

3) il codice NC "2204 21 35" è sostituito dal codice NC "2204 21 83";

4) il codice NC "2204 21 39" è sostituito dal codice NC "2204 21 84";

5) il codice NC "2204 21 41" è sostituito dal codice NC "2204 21 93";

6) il codice NC "2204 21 49" è sostituito dal codice NC "2204 21 94";

7) il codice NC "2204 21 51" è sostituito dal codice NC "2204 21 97";

8) il codice NC "2204 21 59" è sostituito dal codice NC "2204 21 98";

9) il codice NC "2204 21 90" è sostituito dal codice NC "2204 21 99";

10) il codice NC "2204 29 25" è sostituito dal codice NC "2204 29 65";

11) il codice NC "2204 29 29" è sostituito dal codice NC "2204 29 75";

12) il codice NC "2204 29 35" è sostituito dal codice NC "2204 29 83";

13) il codice NC "2204 29 39" è sostituito dal codice NC "2204 29 84";

14) il codice NC "2204 29 45" è sostituito dal codice NC "2204 29 93";

15) il codice NC "2204 29 49" è sostituito dal codice NC "2204 29 94";

16) il codice NC "2204 29 55" è sostituito dal codice NC "2204 29 97";

17) il codice NC "2204 29 59" è sostituito dal codice NC "2204 29 98";

18) il codice NC "2204 29 90" è sostituito dal codice NC "2204 29 99";

19) il codice NC "2204 30 91" è sostituito dai codici NC "2204 30 92" e "2204 30 94";

20) il codice NC "2204 30 99" è sostituito dai codici NC "2204 30 96" e "2204 30 98". »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 52.

(4) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 54.