Direttiva 95/61/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 07/12/1995 pag. 0027 - 0030
DIRETTIVA 95/61/CE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1995 recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 90/642/CEE è stata modificata per la prima volta dalla direttiva 93/58/CEE (2), che prevedeva fra l'altro la stesura di un primo elenco di quantità massime per taluni residui di antiparassitari; considerando tuttavia che i dati disponibili in quel momento non erano sufficienti per fissare quantità massime finite di residui per talune combinazioni antiparassitari/coltura; che in tali casi era previsto un periodo di quattro anni per procurare i dati necessari, dopo il quale, se continuavano a mancare dati soddisfacenti, le quantità massime sarebbero state di norma fissate al limite di determinazione opportuno; considerando che all'atto dell'adozione della direttiva 93/58/CEE la Commissione e il Consiglio hanno convenuto che gli Stati membri avrebbero dovuto ottenere entro un anno l'impegno da parte di tutte le parti interessate a produrre i dati necessari; che in alcuni casi non è stato ottenuto alcun impegno ed è pertanto già possibile adottare disposizioni adeguate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato alla presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1996. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA ALLEGATO 1. Clorotalonil Nella seconda colonna, alla voce « Clorotalonil », nel gruppo seguente: « 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Lattughe e simili », le indicazioni « (b) » e « 0,01 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,01 * » è posta in corrispondenza di « Lattughe e simili ». 2. Clorpirifos Nella terza colonna, alla voce « Clorpirifos », in corrispondenza dei seguenti prodotti: - « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive », - « 2. III) ORTAGGI A FRUTTO », « Mais dolce », la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 * ». Nella stessa colonna, nel gruppo seguente: « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », la lettera « (c) » in corrispondenza di « Barbabietole », « Pastinaca », « Rutabaga » e « Rape » è soppressa. Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto: « 7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata », la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 * ». 3. Cipermetrina Nella quinta colonna, alla voce « Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri) », nei seguenti gruppi: - « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) »; - « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », le indicazioni « (c) » e « 0,05 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,05 * » è posta in corrispondenza dei gruppi precitati. Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto: « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Finocchi », è soppressa la lettera « (c) ». 4. Deltametrina Nella sesta colonna, alla voce « Deltametrina », in corrispondenza del seguente prodotto: « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Kiwi », è soppressa la lettera « (c) ». 5. Imazali Nella nona colonna, alla voce « Imazali », nel seguente gruppo: « 2. III) ORTAGGI A FRUTTO », « Solanacee », le indicazioni « (a) » e « 0,02 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono soppresse e l'indicazione « 0,02 * » è posta in corrispondenza di « Solanacee ». 6. Iprodione Nella decima colonna, alla voce « Iprodione », in corrispondenza dei seguenti prodotti: - « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Sedani rapa »; - « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Sedani », è soppressa l'indiczaione « (a) ». 7. Permetrina Nell'undicesima colonna, alla voce « Permetrina (somma di isomeri) », in corrispondenza del seguente prodotto: « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) », la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 * ». Nella stessa colonna, in corrispondenza dei seguenti prodotti: - « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive », - « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Rape », - « 2. IV) CAVOLI », « Cavoli a infiorescenza », « Cavoli broccoli », - « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Finocchio », - « 4. Semi oleaginosi », « Semi di girasole », è soppressa la lettera « (c) ». Nella stessa colonna, nel seguente gruppo: « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) », le indicazioni « (c) » e « 0,05 * » in corrispondenza di esempi di singoli prodotti sono sostituite dall'indicazione « 0,05 * ». Nella stessa colonna, in corrispondenza del seguente prodotto: « 7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata », la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 * ». 8. Benomil, Carbendazim, Tiofanato metile Nella dodicesima colonna, alla voce « Benomil, carbendazin, tiofanato metile (somma espressa come carbendazim) », in corrispondenza dei seguenti prodotti: - « 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Crescione acquatico » e « Witloff », - « 7. Luppolo (essicato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata », la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,1 * ». Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto: « 1. VI) FRUTTA VARIA », « Olive », è soppressa la lettera « (d) ». 9. Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb Nella tredicesima colonna, alle voce « Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Zineb (somma espressa come CS2) », nel seguente gruppo: « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) », la lettera « (c) » è soppressa; in corrispondenza di « More-lamponi » è posta la lettera « (c) » e in corrispondenza di « Altri » è posta la cifra « 0,05 * ». Nella stessa colonna in corrispondenza dei seguenti prodotti: - « 2. I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO », « Barbabietole », - « 2. VII) ORTAGGI A STELO », « Carciofi », è soppressa la lettera « (c) ». Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto: « 2. V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE », « Crescione acquatico », la lettera « (c) » è sostituita dalla cifra « 0,05 * ». 10. Metamidofos Nella quattordicesima colonna alla voce « Metamidofos » in corrispondenza dei seguenti prodotti: - « 1. V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA », « Uve da tavola e da vino » e « Fragole (escluse e fragole selvatiche) »; - « 2. IV) CAVOLI », « Cavoli a foglia », la lettera « (b) » è sostituita dalla cifra « 0,01 ». 11. Procimidone Nella quindicesima colonna alla voce « Procimidone » in corrispondenza del seguente prodotto: « 1. III) POMACEE », « Mele », la lettera « (a) » è sostituita dalla cifra « 0,02 * ». Nella stessa colonna in corrispondenza del seguente prodotto: « 2. II) ORTAGGI A BULBO », « Cipolline », è soppressa la lettera « (a) ». 12. Quantità massime di residui specificamente per quanto riguarda il tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camelia sinensis) Nella tabella specifica per il tè in corrispondenza dei seguenti residui di antiparassitari: « 6. Bromopropilato », « 15. Flucitrinato (somma degli isometri) », « 18. Meditation » e « 21. Profenos » la lettera « (d) » è sostituita dalla cifra « 0,01 * ».