31995L0055

Direttiva 95/55/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 04/11/1995 pag. 0018 - 0019


DIRETTIVA 95/55/CE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1995 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/37/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, secondo la direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati della stessa deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che lo studio dei vari additivi riportati nell'allegato II della direttiva 70/524/CEE, e che possono pertanto essere autorizzati a livello nazionale, non è stato ancora concluso; che è quindi necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 30 marzo 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato nel modo seguente:

1. Nella parte A « Antibiotici »:

1.1. alla voce n. 29 « Efrotomicina » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita ogni volta da quella del « 18. 4. 1996 » per le categorie di animali « Suinetti » e « Suini »;

1.2. alla voce n. 30 « Virginiamicina » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 » per la categoria di animali « Scrofe »;

1.3. alla voce n. 31 « Zinco-bacitracina » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1996 » per le categorie di animali « Polli da ingrasso » e « Suini »;

1.4. alla voce n. 32 « Ardacin » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 » per la categoria di animali « Polli da ingrasso ».

2. Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose », alla voce n. 25 « Alofuginone » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 » per la categoria di animali « Pollastre destinate alla produzione di uova ».

3. Nella parte F « Sostanze coloranti, compresi i pigmenti », alla voce n. 11 « Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 » per la categoria di animali « Salmoni, trote ».

4. Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti »:

4.1. alla voce n. 1 « Alluminati di calcio sintetici » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 » per la categoria di animali « Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti »;

4.2. alla voce n. 2 « Natrolite-fonolite » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 ».

5. Nella parte N « Enzimi », alla voce n. 1 « 3-fitasi (EC 3.1.3.8.) » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1996 » per le categorie di animali « Suini (tutte le categorie di animali) » e « Galline (tutte le categorie di animali) ».

6. Nella parte O « Microrganismi »:

6.1. alla voce n. 1 « Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112) » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11. 1996 » per la categorie di animali « Suinetti », « Suini » e « Scrofe »;

6.2. alla voce n. 2 « Bacillus licheniformis (DSM 5749)/ Bacillus subtilis (DSM 5750) (in proporzione 1/1) » la data del « 30. 11. 1995 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30. 11. 1996 » per la categoria di animali « Suinetti ».