Direttiva 95/49/CE della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 30/09/1995 pag. 0086 - 0087
DIRETTIVA 95/49/CE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1995 che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (1), modificata dalla direttiva 94/49/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando che l'allegato della direttiva 91/296/CEE contiene l'elenco delle reti di gasdotti ad alta pressione e dei relativi enti responsabili negli Stati membri; considerando che la Commissione aggiorna il suddetto elenco previa consultazione degli Stati membri interessati ogniqualvolta ciò risulta necessario per soddisfare gli obiettivi della direttiva summenzionata, tenendo in particolare considerazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a); considerando che l'evoluzione delle industrie del gas in Spagna e l'adesione dei tre nuovi Stati membri Austria, Finlandia e Svezia, richiede l'aggiornamento dell'elenco, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 91/296/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1995. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione (1) GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 37. (2) GU n. L 295 del 16. 11. 1994, pag. 16. ALLEGATO Elenco degli enti e delle reti di gasdotti ad alta pressione >SPAZIO PER TABELLA>