31995L0045

Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 22/09/1995 pag. 0001 - 0045


DIRETTIVA 95/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (2) in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione;

considerando che occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3);

considerando che ocorre rivedere i requisiti di purezza per le sostanze coloranti menzionate nella direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (5);

considerando che occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius e dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (Jecfa);

considerando che gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli previsti nella valutazione originale del comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio del comitato scientifico per l'alimentazione che ne effettua una valutazione completa con particolare riguardo ai requisiti di purezza;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti nell'allegato.

L'articolo 8 e l'allegato III della direttiva del 23 ottobre 1962 sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996 e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commisione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

(2) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13.

(4) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

(5) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22.

ALLEGATO

A. Specifiche generali per pigmenti coloranti di alluminio

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Criteri specifici di purezza

>SPAZIO PER TABELLA>