Direttiva 95/42/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica la direttiva 93/102/CE, recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/08/1995 pag. 0020 - 0020
DIRETTIVA 95/42/CE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE, recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino, considerando che la direttiva 93/102/CE precisa all'articolo 3 che gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da vietare i prodotti non conformi alla direttiva a partire dal 30 giugno 1996; considerando che i prodotti etichettati prima di tale data e la cui lista degli ingredienti utilizza il nome di categoria d'ingrediente non ripreso nella direttiva 93/102/CE non saranno più commercializzabili dopo questa data; considerando che la rietichettatura dei prodotti alimentari è difficilmente realizzabile dal punto di vista tecnico e che pertanto occorre prevedere una clausola per lo smaltimento delle scorte etichettate prima della data limite di recepimento; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'articolo 3, secondo paragrafo, secondo trattino della direttiva 93/102/CE, viene aggiunta la frase seguente: « Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di detta data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. » Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.