31995L0041

Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/08/1995 pag. 0017 - 0019


DIRETTIVA 95/41/CE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1995 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1) modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo trattino,

considerando che occorre modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Francia contro Cephalcia Iariciphila (Klug.), Erwinia amylovora (Burr.) winsl. e al. e Gilpinia hercyniae (Hartig), in Italia contro Anthonomus grandis (Boh.) e Glomerella gossypii Edgerton, in Portogallo contro Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e nel Regno Unito contro Cephalcia lariciphila (Klug.), Gilpinia hercyniae (Hartig), Gremminiella abietina (Lag.) Morelet e Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller perché non è più opportuno mantenere le disposizioni vigenti fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre altresì modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Portogallo contro alcuni scoliti, quali Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg e Ips typographus Heer, in Grecia contro lo scolito Ips sexdentatus Boerner e nel Regno Unito contro gli scoliti Dendroctonus micans Kugelan e Pissodes spp. (europei), perché non è più opportuno mantenere le disposizioni vigenti fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Svezia contro Leptinotarsa decemlineata Say, perché la presenza di questo organismo non è stata riscontrata in una zona molto più ampia di quella inizialmente riconosciuta; che vanno inoltre migliorate alcune disposizioni recanti misure protettive contro Leptinotarsa decemlineata Say in alcune zone della Finlandia;

considerando che tali modifiche sono conformi alle richieste formulate dagli Stati membri interessati;

considerando che è necessario modificare in conformità i pertinenti allegati della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata secondo quando indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 56.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte B, lettera a), punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

« DK, IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Açores), UK, S, FI. »

2. Nell'allegato I, parte B, lettera a), punto 2, la colonna di destra è modificata come segue:

« E (Minorca e Ibiza), IRL, P (Azzorre e Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (i distretti di Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta). »

3. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E ».

4. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 2, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey) ».

5. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 3, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E, IRL, UK (*) » e « Jersey » è aggiunto alle zone protette elencate in (*).

6. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 4, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey) ».

7. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 6, la colonna di destra è modificata come segue:

6 a): « EL, E, F (Corsica), IRL, UK »,

6 b): « EL, E, IRL, UK (N-IRL, isola di Man) »,

6 c): « EL, E, IRL, UK »,

6 d): « IRL, UK (N-IRL, isola di Man) »

6 e): « EL, E, IRL, UK ».

8. Nell'allegato II, parte B, lettera a), punto 8, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey) ».

9. Nell'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, la colonna di destra è modificata come segue:

« E, F (Champagne-Ardennes, Alsace -eccetto il dipartimento Bas-Rhin-, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes -eccetto il dipartimento Rhône-, Bourgogne, Auvergne -eccetto il dipartimento Puy de Dôme-, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, isola di Man e isole della manica), A, FI ».

10. Nell'allegato II, parte B, lettera c), punto 1, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL ».

11. Nell'allegato II, parte B, lettera c), punto 2, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL) ».

12. Nell'allegato II, parte B, lettera c), punto 3, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL) ».

13. Nell'allegato IV, parte B, punti 1, 7 e 14.1, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E, IRL, UK (*) » e « Jersey » è aggiunto alle zone protette elencate in (*).

14. Nell'allegato IV, parte B, punti 2, 8 e 14.4, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E, IRL, UK ».

15. Nell'allegato IV, parte B, punti 3, 9 e 14.6, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E, IRL, UK ».

16. Nell'allegato IV, parte B, punti 4, 10 e 14.2, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E, F (Corsica), IRL, UK ».

17. Nell'allegato IV, parte B, punti 5, 11 e 14.3, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, E, IRL, UK (N-IRL, isola di Man) ».

18. Nell'allegato IV, parte B, punti 6, 12 e 14.5, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL, isola di Man) ».

19. Nell'allegato IV, parte B, punti 6.1, 13 e 14.8, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey) ».

20. Nell'allegato IV, parte B, punto 15, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey) ».

21. Nell'allegato IV, parte B, punto 16, la colonna di destra è modificata come segue:

« IRL, UK (N-IRL) ».

22. Nell'allegato IV, parte B, punto 18, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey) ».

23. Nell'allegato IV, parte B, punto 21, la colonna di destra è modificata come segue:

« E, F (Champagne-Ardennes, Alsace -eccetto il dipartimento Bas-Rhin- Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes -eccetto il dipartimento Rhône-, Bourgogne, Auvergne -eccetto il dipartimento Puy de Dôme-, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, isola di Man e isole della Manica), A, FI ».

24. Nell'allegato IV, parte B, punto 24, la colonna di destra è modificata come segue:« DK, IRL, P (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Azzorre), UK, S, FI ».

25. Nell'allegato IV, parte B, punto 28, la colonna di destra è modificata come segue:

« EL ».