31995L0027

Direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 18/07/1995 pag. 0014 - 0017


DIRETTIVA 95/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 maggio 1995,

considerando che, tenuto conto dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le prescrizioni relative alle emissioni sonore di escavatori idraulici, escavatori a fune, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, qui di seguito denominati «macchine per movimento-terra» e al tempo stesso raggiungere un alto grado di protezione dell'ambiente senza creare ostacoli alla libera circolazione delle macchine per movimento-terra;

considerando che la direttiva 86/662/CEE (4) stabilisce la certificazione CE per le macchine per movimento-terra, impiegate per l'esecuzione di lavori pubblici o in cantieri edili; che questa stessa direttiva stabilisce anche i livelli sonori limite e un metodo di prova;

considerando che le macchine per movimento-terra di potenza superiore a 500 kW vengono principalmente impiegate in cave e miniere e che si è pertanto ritenuto opportuno escluderle dal campo di applicazione della direttiva;

considerando che la direttiva 86/662/CEE non stabilisce i livelli sonori ammissibili applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, ma prevede che, a partire dal 1994, i livelli sonori ammissibili dovranno essere stabiliti in modo che l'incidenza sull'ambiente sia ridotta di circa 3 dB secondo le categorie di potenza e i tipi di macchine;

considerando che la proroga della durata di validità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 86/662/CEE al 29 dicembre 1996, e al 29 dicembre 1997 per quanto riguarda gli attestati di certificazione rilasciati a norma dell'articolo precitato, lascia all'industria tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi livelli di potenza acustica ammissibili;

considerando che la riduzione dei livelli sonori ammissibili, da raggiungere nella fase 1, corrisponde a circa 4 dB rispetto alle norme esistenti e mira a realizzare un livello di protezione elevato in materia di salute e di protezione dell'ambiente;

considerando che, visto il progresso tecnologico e l'esigenza di offrire punti di riferimento alle imprese interessate, si dovrà stabilire in una seconda fase un'ulteriore riduzione dei livelli sonori ammissibili, da sottoporre eventualmente a riesame, prendendo in considerazione i progressi realizzati;

considerando che il nuovo metodo di misurazione da applicare dopo il 29 dicembre 1996 è stato definito sulla base della direttiva 86/662/CEE;

considerando che è intervenuto in data 20 dicembre 1994 un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/662/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il punto diviene una virgola ed è aggiunto il testo seguente: «a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 kW».

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CE ad ogni tipo di macchine per movimento-terra di cui all'articolo 1, paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a) fino al 29 dicembre 1996 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico, misurato in condizione di funzionamento stazionario di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato I della presente direttiva, non superi il livello ammissibile LWA in dB(A)/1 pW in funzione della potenza netta installata P in kW, come indicato nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) a decorrere dal 30 dicembre 1996 e sino al 29 dicembre 2001 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico, misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello di potenza acustica ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW (*) qui indicata:

i) cingolati (salvo escavatori): LWA = 87 + 11 log P

ii) apripista caricatori, caricatori-escavatori gommati: LWA = 85 + 11 log P

iii) escavatori: LWA = 83 + 11 log P

Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso. Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata inferiori a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).

>SPAZIO PER TABELLA>

c) a partire dal 30 dicembre 2001, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello di potenza acustica ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW (*) qui indicata:

i) cingolati (salvo escavatori): LWA = 84 + 11 log P

ii) apripista, caricatori, caricatori-escavatori gommati: LWA = 82 + 11 log P

iii) escavatori: LWA = 80 + 11 log P

Queste formule si intendono valide soltanto per livelli superiori ai minimi di potenza acustica per i tre tipi di macchine elencati nella tabella in basso. Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata inferiori a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono forniti dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Fino al 29 dicembre 1996 gli attestati di certificazione CE possono essere rilasciati anche alle condizioni del paragrafo 1, lettera b).

3. La domanda di attestato di certificazione CE per un tipo di macchina per movimento-terra per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere accompagnata da una scheda informativa conforme al modello riportato nell'allegato IV.

4. Per ogni tipo che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro.

5. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del paragrafo 1, lettera a), cessano di essere validi dopo il 29 dicembre 1997.

Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del paragrafo 1, lettera b) e lettera c), sono validi per cinque anni. Questo periodo di validità può essere prolungato di cinque anni, a condizione che la domanda sia inoltrata nei dodici mesi che precedono la scadenza del primo periodo quinquennale e che gli attestati di certificazione CE siano rilasciati per macchine per movimento-terra che rispettano i livelli di potenza acustica ammissibile validi al momento del prolungamento. Tuttavia, i certificati rilasciati a norma delle disposizioni sui livelli di potenza acustica del paragrafo 1, lettera b) cessano di essere validi soltanto dopo il 29 dicembre 2002.

6. Per ogni macchina per movimento-terra, costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CE, il costruttore completa il certificato di conformità il cui modello figura nell'allegato VI della direttiva quadro e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.

7. Su ogni macchina per movimento-terra costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CE devono figurare in modo visibile e durevole

- il livello della potenza sonora espressa in dB(A)1 pW

- il livello della pressione sonora espressa in dB(A) 20 µPa al posto di guida

garantiti dal costruttore e determinati nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, e completata dall'allegato I o II e III della presente direttiva, nonché la sigla "aa" (epsilon). Il modello di queste indicazioni è riportato nell'allegato V.»

3) All'articolo 5 il punto diviene una virgola ed è aggiunto il testo seguente:

«inclusa la possibilità di limitare le ore di lavoro delle macchine per movimento-terra.»

4) L'articolo 7 è soppresso.

5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE.»

6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

La Commissione può presentare al Consiglio una proposta per la revisione dei valori limite e della data, stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), non oltre il 1° gennaio 2000.

Questa proposta dovrà basarsi su una relazione sullo stato di avanzamento delle tecnologie prese in considerazione al momento di fissazione dei valori limite e della data.»

7) È aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO VII

GRAFICO DELLA CURVA DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLA POTENZA NETTA INSTALLATA, IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERE b) E c)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HAENSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARNIER

(1) GU n. C 157 del 9. 6. 1993, pag. 7.

(2) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 32.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 luglio 1993 (GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 70), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 74).

(4) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 89/514/CEE e della Commissione (GU n. L 253 del 30. 8. 1989, pag. 35).

(*) Come precisato al punto 6.2.1 dell'allegato I (il valore della potenza installata deve essere arrotondato alla cifra intera più vicina di kW).