Direttiva 95/24/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/72/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/10/1995 pag. 0014 - 0015
DIRETTIVA 95/24/CE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1995 che modifica l'allegato della direttiva 85/72/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, vista la proposta della Commissione, considerando che per le carni dei paesi terzi occorre stabilire un legame con la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi relativi alla frequenza ridotta dei controlli fisici delle partite di taluni prodotti alle importazioni provenienti da paesi terzi ai sensi della direttiva 90/675/CEE (2); che queste frequenze dovranno essere definite nel quadro di accordi di equivalenza che vengono attualmente negoziati con taluni paesi terzi; considerando che questi negoziati non sono ancora conclusi; che conviene pertanto prorogare il termine a decorrere dal quale potrà essere riscosso l'importo previsto dalla direttiva precitata per le carni fresche provenienti da questi paesi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Al capitolo II dell'allegato della direttiva 85/73/CEE il punto 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi seguenti Nuova Zelanda, Canada, Australia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Uruguay, Cile, Argentina, Svizzera e Norvegia i quali al 31 dicembre 1994 hanno avviato colloqui esplorativi con la Comunità europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento, mantenere fino a conclusione di un tale accordo e non oltre il 31 dicembre 1996 i livelli del contributo ridotti che applicano al 1° gennaio 1994. Questa riduzione può al massimo essere del 55 % rispetto ai livelli forfettari di cui al punto 1. L'importo del contributo da percepire sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo secondo la procedura prevista al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi: - livello di frequenza dei controlli, - livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni provenienti dalla Comunità, - soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.» Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 1995. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente Ph. VASSEUR (1) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/64/CE (GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 8). (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 94/360/CE (GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41).