31995L0015

Direttiva 95/15/CE della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto concerne la definizione tecnica di «zona A» e la ponderazione degli elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 08/06/1995 pag. 0023 - 0024


DIRETTIVA 95/15/CE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto concerne la definizione tecnica di « zona A » e la ponderazione degli elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (1), modificata dalla direttiva 92/30/CEE (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE definisce la « zona A » nel modo seguente: « comprende tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) »;

considerando che l'adesione a pieno titolo all'OCSE è stata considerata finora come il criterio più appropriato per differenziare il rischio di credito dei vari paesi ai fini della ponderazione degli elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei loro confronti o sono assistiti da loro esplicita garanzia;

considerando che sta avendo luogo un aumento del numero di membri a pieno titolo dell'OCSE, a seguito del maggior livello di sviluppo raggiunto e dalla presenza delle libertà democratiche ed economiche in nuovi paesi, in linea con i principi generali applicati per l'adesione all'OCSE;

considerando che è importante da un punto di vista prudenziale mantenere l'affidabilità creditizia di tutti i paesi che rientrano nella « zona A »; che a tal fine dovrebbe essere incluso nella definizione di « zona A » un ulteriore criterio; che tale criterio deve implicare che qualsiasi paese che rinegozi il suo debito pubblico estero sia escluso dalla « zona A » per un periodo di cinque anni; che il medesimo criterio aggiuntivo è stato introdotto nell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali e che è auspicabile un allineamento con tale accordo;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE stabilisce che le modifiche tecniche riguardanti la definizione della « zona A » di cui all'articolo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

considerando che, all'epoca dell'adozione della direttiva 89/647/CEE, non è stata prevista l'ipotesi di prestiti assistiti da esplicita garanzia delle Comunità europee; che per tale motivo la direttiva non prevede espressamente una ponderazione ridotta per tali prestiti, cosicché detti elementi dell'attivo garantiti dalle Comunità europee sono attualmente soggetti ad una ponderazione del 100 %;

considerazione che, per contro, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 3 e punto 7 della direttiva 89/647/CEE applica una ponderazione 0 alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee e a quelle garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle Comunità europee;

considerando che l'applicazione della ponderazione del 100 % ai crediti assistiti da esplicita garanzia delle Comunità europee è inadeguata e che, per ragioni di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 3 e punto 7 a tali crediti deve essere applicata la ponderazione 0;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino della direttiva 89/647/CEE stabilisce che la definizione delle attività di cui all'articolo 6 può essere oggetto di adeguamento tecnico all'evoluzione dei mercati finanziari secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2;

considerando che la presente direttiva è rilevante per lo Spazio economico europeo (SEE) e che pertanto è stata seguita la procedura di cui all'articolo 99 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato consultivo bancario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 89/647/CEE è aggiunto il testo seguente:

« qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla "Zona A". »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 4 della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee ».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva entro il 30 settembre 1995.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un intervento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ai provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.

(2) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52.