31995L0011

Direttiva 95/11/CE della Commissione del 4 maggio 1995 recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 11/05/1995 pag. 0023 - 0024


DIRETTIVA 95/11/CE DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1995 recante modifica della direttiva 87/153/CEE del Consiglio che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio prevede la fissazione di linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali, linee direttrici adottate con la direttiva 87/153/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 90/40/CE della Commissione (3), nonché la loro eventuale modificazione alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che, per poter disporre di garanzie sulla conservazione senza alterazione dei ceppi microbici e quindi di un'assicurazione di continuità per tutta la durata dell'utilizzazione industriale, è necessario che il materiale di riferimento venga depositato presso una raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito secondo il trattato di Budapest; che tale esigenza consente inoltre di attribuire riferimenti precisi ai ceppi microbici utilizzati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della direttiva 87/153/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Al capitolo II, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:

« 2.2. Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se si tratta di prodotti di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali elementi.

Per i microorganismi: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito (1) in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione. Inoltre: origine, opportune caratteristiche morfologiche, fasi di sviluppo, eventuali fattori rilevanti per la sua attività biologica (come additivo) ed altri elementi genetici di identificazione. Numero di colonie formanti unità (CFU) per grammo.

Per i preparati enzimatici: origine biologica (nel caso di origine microbica: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito dello stesso, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione, ivi incluso il supporto genetico), attività nei confronti dei pertinenti substrati del modello chimicamente puro, altre caratteristiche fisicochimiche.

In ogni caso, deve essere fornita una copia della ricevuta del deposito del microorganismo presso un'autorità depositaria internazionale, precisando il nome e la descrizione tassonomica secondo i codici internazionali di nomenclatura. »

2. Al capitolo V, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:

« 2.2 Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se si tratta di prodotti di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali elementi.

Per i microorganismi: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione.

Per i preparati enzimatici: origine biologica [nel caso di origine microbica: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito dello stesso, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione, ivi concluso il supporto genetico], attività nei confronti dei pertinenti substrati del modello chimicamente puro, altre caratteristiche fisicochimiche. »