DIRETTIVA 95/5/CE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1995 che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 08/03/1995 pag. 0012 - 0012
DIRETTIVA 95/5/CE DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1995 che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che con la direttiva 92/120/CEE (4) i flussi massimi previsti per i mattatoi oggetto di deroga sono stati portati rispettivamente a 20 UBA alla settimana e 1 000 UBA all'anno fino al 28 febbrario 1995; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa a rivedere le disposizioni applicabili ai piccoli mattatoi in deroga e che quest'ultimo non è stato in grado di decidere su tale proposta prima della data del 28 febbrario 1995; considerando che è possibile che, a causa di alcune situazioni particolari, dei mattatoi non siano in grado, al 1o marzo 1995, di rispettare tutte le norme specifiche previste; che occorre prevedere, in attesa della decisione del Consiglio e per tener conto di situazioni locali e per evitare brusche chiusure di mattatoi, un regime di concessione di deroghe temporanee e limitate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/120/CEE la data del « 28 febbrario 1995 » è sostituita dalla data del « 30 giugno 1995 ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o marzo 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. PUECH (1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100. (2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991. (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62. (4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 86. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/70/CE (GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 32).