95/593/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/12/1995 pag. 0037 - 0043
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (95/593/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), (1) considerando che il Consiglio ha adottato sei direttive, due raccomandazioni e dieci risoluzioni nel campo della parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini, (4); (2) considerando che tali direttive e atti hanno svolto un ruolo sostanziale ai fini del miglioramento della situazione delle donne; (3) considerando che la parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini sono principi fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario; , hanno rivolto alla Commissione richieste per la preparazione del quarto programma d'azione 1996-2000 per le pari opportunità per le donne e gli uomini; (6) considerando che tale programma si inscrive nelle prospettive definite nelle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite sulla donna, svoltasi a Pechino; (7) considerando che nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione la Commissione ribadisce la necessità di rafforzare le politiche volte ad assicurare le pari opportunità per le donne e gli uomini sul piano dell'occupazione; (8) considerando che nel Libro bianco sulla politica sociale europea la Commissione si è impegnata a pubblicare, nel corso del 1995, un quarto pro Seconda risoluzione del Consigli del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2). Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1988 su reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (GU n. C 333 del 28. 12. 1988, pag. 1). Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3). Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 relativa al terzo programma di azione comunitario a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1). Risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1). Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pagg. 3-6). Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali (GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3).gramma d'azione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini che entrerà in vigore nel 1996; (9) considerando che il Parlamento europeo ha fortemente e ripetutamente incitato l'Unione europea a rafforzare la propria politica nel campo della parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini; (10) considerando che i primi tre programmi d'azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità per donne e uomini (1982-1985, 1986-1990, 1991-1995) hanno svolto un ruolo importante per il miglioramento della situazione delle donne e la promozione della cooperazione a tutti i livelli in questo settore; (11) considerando che occorre consolidare e sviluppare i risultati ottenuti nell'ambito di questi tre programmi; che, malgrado gli sforzi compiuti sia a livello nazionale che comunitario, continuano a sussistere sperequazioni, soprattutto per quanto concerne l'occupazione delle donne e la retribuzione del loro lavoro; (12) considerando che gli uffici informazioni dell'Unione europea attualmente esistenti negli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi al fine di diffondere informazioni sulle politiche comunitarie volte ad assicurare la parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini; (13) considerando che lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale, la diversificazione delle scelte professionali nonché l'incremento dell'attività delle donne sono fattori forieri di una maggiore competitività dell'economia europea e di una migliore integrazione nel mercato del lavoro; (14) considerando che si avverte l'esigenza di sviluppare misure che tengano conto dei mutamenti socioeconomici, in particolare per rispondere ai mutamenti intervenuti nelle strutture familiari, nel ruolo rispettivo delle donne e degli uomini nella società, nell'organizzazione della vita lavorativa e nella struttura demografica della società; (15) considerando che a tal fine occorre promuovere una cooperazione attiva tra la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali, le organizzazioni non governative ed in particolare le organizzazioni femminili e favorire la sinergia tra tutte le politiche e le misure pertinenti in materia; (16) considerando che il presente programma può, conformemente all'articolo 3 B del trattato e tenuto conto delle competenze degli Stati membri nella promozione della parità di trattamento e di opportunità per le donne e gli uomini, recare un valore aggiunto identificando e stimolando esempi di buone prassi e buone politiche, incoraggiando l'innovazione e procedendo allo scambio di esperienze pertinenti, anche nel campo delle azioni positive; (17) considerando che il presente programma non è inteso a sostenere tutte le azioni che possono essere svolte a livello locale delle donne e che, per taluni settori, possono beneficiare del contributo di altre politiche comunitarie; (18) considerando che la Commissione ha presentato simultaneamente alla proposta della presente decisione un quarto programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità per le donne e gli uomini; (19) considerando che nella presente decisione è incluso un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'intera durata del programma, senza pregiudizio per le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; (20) considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 Istituzione di un programma d'azione comunitaria La presente decisione istituisce un programma di azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (denominato qui di seguito «programma») per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2000. Articolo 2 Principio dell'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni («mainstreaming») Il programma è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze. Articolo 3 Obiettivi 1. Il programma sostiene gli sforzi degli Stati membri in materia di pari opportunità per le donne e gli uomini. 2. Il programma ha lo scopo di: a) promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni; b) mobilitare, per realizzare le pari opportunità per le donne e gli uomini, tutti gli attori socioeconomici; c) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro; d) conciliare la vita familiare e la vita professionale delle donne e degli uomini; e) promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale; f) rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti alla parità. Articolo 4 Azioni comunitarie 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, le seguenti azioni sono poste in atto, valorizzate e/o sostenute nell'ambito del programma utilizzando le strutture esistenti, migliorandone, se del caso, il funzionamento e/o razionalizzandole: a) per consentire lo scambio di informazioni e di esperienze su buone prassi, sostegno metodologico e/o tecnico e/o finanziario a progetti volti all'individuazione e allo sviluppo di buone prassi nonché la comunicazione di informazioni ed esperienze ad esse pertinenti; b) osservazione e monitoraggio delle politiche pertinenti e realizzazione di studi in tale settore; c) diffusione rapida dei risultati delle iniziative avviate e di qualsiasi altra informazione pertinente. 2. Le disposizioni relative ai criteri di applicazione del presente articolo figurano nell'allegato. Articolo 5 Coerenza e complementarità La Commissione e gli Stati membri provvedono alla coerenza e alla complementarità tra le iniziative condotte a titolo del presente programma e quelle condotte a titolo dei Fondi strutturali e delle altre politiche o azioni comunitarie, comprese quelle in materia di istruzione e di formazione professionale, nonché quelle condotte dagli Stati membri. Articolo 6 Partecipazione di altri paesi 1. Le attività del programma che possono essere aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PAECO), di Cipro e di Malta, nonché dei paesi mediterranei partner dell'Unione europea saranno definite nell'ambito delle relazioni dell'Unione europea con questi paesi. 2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 sarà assunto dagli stessi paesi interessati nell'ambito del proprio bilancio oppure da linee di bilancio comunitarie relative all'applicazione, nel settore di cui trattasi, degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi. Articolo 7 Attuazione La Commissione assicura di concerto con gli Stati membri l'attuazione del programma conformemente alla presente decisione. Articolo 8 Importo dei contributi finanziari 1. Per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) il contributo finanziario della Comunità può raggiungere: - in linea generale, una percentuale massima del 60 %; - in casi eccezionali, secondo criteri stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, una percentuale massima più elevata. 2. Le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) sono finanziate interamente dalla Comunità. Articolo 9 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Sono oggetto di decisione, in base alla procedura di cui al paragrafo 3: - gli orientamenti generali riguardanti il sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità; - il programma di lavoro annuale e le questioni riguardanti l'articolazione interna del programma; - le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, i criteri di controllo e valutazione di dette azioni e dell'intero programma nonché le modalità di diffusione e trasferimento dei risultati. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di due mesi a partire dalla data della comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. Articolo 10 Finanziamento 1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 è di 30 milioni di ecu. 2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni fnanziarie. Articolo 11 Monitoraggio e valutazione 1. Le azioni sostenute dal programma sono oggetto di un monitoraggio permanente per assicurarne l'efficacia, secondo i criteri fissati ai sensi della procedura di cui all'articolo 9. 2. Il programma è sottoposto a valutazioni esterne ed oggettive periodiche, secondo i criteri fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 9. Articolo 12 Relazioni 1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 1998 una relazione intermedia sull'attuazione del programma. 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31 dicembre 2001 una relazione finale sull'attuazione del programma. Articolo 13 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. C 306 del 17. 11. 1995, pag. 2. (2) GU n. C 323 del 4. 12. 1995. (3) Parere reso il 22 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19). Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40). Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24). Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio di pari trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40). Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56). Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1). Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34). Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16). Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982 relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3). Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984 relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4). Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma d'azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1). (4) considerando che i Capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen il 10 e 11 dicembre 1994, e il 26 e 27 giugno 1995 a Cannes hanno ribadito che le pari opportunità per le donne e gli uomini e la lotta contro la disoccupazione costituiscono il compito principale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; (5) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 6 dicembre 1994 sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (1) (1) GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 3. ALLEGATO DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI D'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI Il programma è destinato ad appoggiare gli sforzi di promozione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea, a livello nazionale, regionale e locale, nel pieno rispetto delle rispettive competenze. Il programma costituisce un importante complemento alle azioni avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie, compresi i Fondi strutturali. Di conseguenza, esso non mira a sostenere l'insieme delle azioni che possono essere condotte localmente a favore delle donne e che in determinati settori possono beneficiare del contributo delle suddette politiche. Il valore precipuo del programma consiste in particolare nell'individuazione e nello scambio di informazioni e di esperienze sulle buone prassi nel settore delle pari opportunità per le donne e gli uomini. II. CAMPI D'AZIONE Le azioni comunitarie che potranno essere sostenute nell'ambito del programma sono quelle previste nell'articolo 4 e devono riguardare uno o più dei seguenti settori: 1. Integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni («mainstreaming») - promozione e sviluppo di metodi, strategie, modelli e studi intesi ad inserire la dimensione delle pari opportunità in tutte le politiche ed azioni. 2. Occupazione e vita professionale - istruzione, formazione e formazione continua nonché promozione delle pari opportunità nel settore dell'occupazione; - accesso al lavoro e condizioni di lavoro; - promozione dell'indipendenza economica; - desegregazione verticale ed orizzontale del mercato del lavoro; - pari retribuzione per pari lavoro e lavoro di pari valore; - organizzazione e flessibilità della vita professionale; - aspetti connessi con l'ambiente di lavoro, comprese le molestie sessuali; - imprenditorialità; - conciliazione delle responsabilità professionali e parentali, compreso il ruolo degli uomini. 3. Processo decisionale - elaborazione e controllo dei metodi, delle strategie e delle azioni volte a promuovere una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, anche a posti di alto livello. 4. Informazione e ricerca - promozione dell'informazione, della ricerca di studi e di altre azioni volte ad incrementare le conoscenze ed a promuovere atteggiamenti favorevoli alle pari opportunità fra uomini e donne. 5. Statistiche - migliore utilizzo e sviluppo di statistiche ripartite in base al sesso, in consultazione con i competenti organismi nazionali. III. CRITERI DI SELEZIONE 1. Per poter beneficiare di un sostegno a titolo del programma, le azioni debbono soddisfare i seguenti criteri: - presentare un valore aggiunto a livello di Unione europea; - avere come obiettivo la promozione delle prassi migliori nel/nei settore/i interessato/i; - contribuire ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3; - consentire scambi transnazionali; - perseguire risultati che possano essere trasferiti; - essere presentate e messe in atto da attori ed organizzazioni pubbliche e private che dispongano delle qualifiche e/o dell'esperienza appropriate; - perseguire obiettivi precisi e chiari, aventi una durata realistica; - essere oggetto di una valutazione obiettiva e regolare. 2. Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) verrà data la priorità alle azioni che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: - prevedere, nei casi pertinenti, la partecipazione di vari attori, in particolare, le parti sociali, le organizzazioni non governative e soprattutto le organizzazioni femminili e le autorità locali; - riguardare misure pratiche, volte a promuovere le pari opportunità fra uomini e donne nei succitati settori; - essere innovative, per quanto possibile, in termini di contenuto e di organizzazione; - prestarsi al massimo trasferimento possibile all'interno dell'Unione europea; - incoraggiare il cofinanziamento. IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 1. Le domande di sostegno a titolo del programma debbono comportare i seguenti elementi: - indicazione precisa della completa identità dei promotori e partner dell'azione; - descrizione dettagliata dell'azione prevista; - bilancio previsionale dettagliato che comprenda la totalità dell'azione ed indichi tutte le fonti di finanziamento, acquisite e/o attese; - riassunto dell'eventuale domanda di finanziamento. 2. Le domande di sostegno saranno presentate alla Commissione e simultaneamente, per informazione nonché, all'occorrenza, per averne un parere, agli Stati membri interessati, in conformità delle prassi nazionali.