95/569/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 30/12/1995 pag. 0018 - 0018
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (95/569/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 228, paragrafo 4, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani e in primo luogo con i paesi membri dell'accordo di Cartagena; che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con l'Ecuador il 13 novembre 1995; considerando che si deve approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Ecuador sul controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo. Articolo 3 Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1). Articolo 4 1. Nel gruppo misto di controllo di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri. 2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal gruppo misto di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo. Nell'assolvimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio, incaricato di definire una posizione comune. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche. Articolo 5 La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.