95/531/CE: Decisione della Commissione, del 29 novembre 1995, che modifica, a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione della Commissione 77/144/CEE che stabilisce il codice delle norme tipo per la trascrizione in una forma che si presti a lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/12/1995 pag. 0037 - 0038
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1995 che modifica, a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione della Commissione 77/144/CEE che stabilisce il codice delle norme tipo per la trascrizione in una forma che si presti a lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini (95/531/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, vista la direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 4 e l'articolo 9, considerando che gli Stati membri che elaborano con sistemi informatici i risultati dell'indagine devono comunicare i risultati delle indagini alla Commissione in una forma che si presti alla lettura meccanografica; che detta codifica per la trasmissione dei risultati dell'indagine viene decisa secondo la procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 76/625/CEE e che la codifica in questione è stata fissata con decisione 77/144/CEE della Commissione; considerando che una ripartizione per zone di produzione delle informazioni raccolte nell'ambito di dette indagini sugli alberi da frutto è contemplata dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 76/625/CEE; che anche i limiti delle zone di produzione sono fissati in base alla procedura di cui all'articolo 9 di detta direttiva, vale a dire con decisione della Commissione previo parere del comitato permanente di statistica agraria, e che i codici per gli Stati membri nonché le zone di produzione e la rispettiva codifica sono stati stabiliti negli allegati I e III della decisione 77/144/CEE (3); considerando che, a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è pertanto opportuno adattare gli allegati I e III della decisione 77/144/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, gli allegati I (disposizioni specifiche) e III della decisione 77/144/CEE sono integrati, in data 1° gennaio 1995, in conformità all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1995. Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione (1) GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10. (2) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 52. ALLEGATO 1. All'allegato I (disposizioni specifiche) della decisione 77/144/CEE viene aggiunto: - alla voce « 1. Paese », dopo il Portogallo: >SPAZIO PER TABELLA> - alla voce « 2. Zona di produzione », tra la Danimarca e la Grecia: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Alla fine dell'allegato III della decisione 77/144/CEE viene aggiunto quanto segue: >SPAZIO PER TABELLA>