95/529/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 1995, recante seconda modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/12/1995 pag. 0033 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1995 recante seconda modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede) (95/529/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138, considerando che il 26 ottobre 1994 la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto succitato, il programma di attuazione degli aiuti di cui agli articoli 138, 139 e 140 del medesimo per taluni prodotti e attività durante il periodo 1995-1999; considerando che tale programma, modificato con la lettera del 16 dicembre 1994, è stato parzialmente approvato con la decisione 95/33/CE della Commissione (1), modificata dalla decisione 95/330/CE (2); considerando che il 13 settembre 1995 la Finlandia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto succitato, una richiesta di autorizzazione della Commissione intesa a modificare il programma allo scopo di includervi alcuni frutti e funghi, non previsti dalla decisione 95/33/CE; che la decisione in esame fa riferimento, all'articolo 3, paragrafo 3, ad eventuali ulteriori decisioni per prodotti non figurantivi; che la domanda di aiuto per alcuni frutti e funghi è conforme alle disposizioni dell'atto di adesione, in particolare dell'articolo 138; che l'aiuto è concesso in relazione alle quantità prodotte ma viene applicato esclusivamente per un anno e può pertanto essere considerato conforme ai principi della riforma della politica agricola comune, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato I della decisione 95/33/CE, nella tabella « Aiuti connessi alla produzione », sotto la voce « Tutte le regioni », è aggiunto il seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 56. (2) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 37.