95/460/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1995, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 08/11/1995 pag. 0039 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1995 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (95/460/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2), considerando che la domanda presentata dalle autorità della Repubblica federale di Germania, confermata in data 5 dicembre 1994, concerne l'approvazione, da parte della Commissione, di una deorga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE; che le domande sono accompagnate da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8; che le domande riguardano un tipo di sorgente luminosa delle lampade a scarica da montare su quattro tipi di proiettori destinati ai veicoli a motore; considerando che le informazioni comunicate dalle autorità della Repubblica federale di Germania dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di sorgenti luminose delle lampade a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori (3); considerando che questi nuovi tipi di sorgente luminosa delle lampade a scarica e di proiettori soddisfano i requisiti del regolamento approvato dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU; che, in attesa, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai veicoli i cui proiettori sono muniti delle lampade oggetto della domanda di deroga, a condizione che questi veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicura il funzionamento continuo del fascio anabbagliante; considerando che la direttiva comunitaria di cui sopra sarà modificata per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia e dei proiettori muniti di tali lampade; considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE, e confermata in data 5 dicembre 1994, concernente un tipo di sorgente luminosa della lampade a scarica da installare su quattro tipi di proiettori destinati ad essere montati sui veicoli a motore. La richiesta è accolta a condizione che detti veicoli siano dotati di un sistema automatico di regolazione dell'inclinazione del fascio di luce, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento continuo del fascio anabbagliante. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione