31995D0454

95/454/CE: Decisione della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 07/11/1995 pag. 0037 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata nella Repubblica di Corea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione della Repubblica di Corea in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che nella Repubblica di Corea, il « Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, National Fisheries Administration, National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) » è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione della NFPIS alla Commissione; che la NFPIS è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la NFPIS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, National Fisheries Administration, National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) » è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica di Corea devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Repubblica di Corea » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della NFPIS, nonché il sigillo ufficiale della NFPIS, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca originari della Repubblica di Corea destinati alla Comunità europea N. di riferimento:

Paese speditore: REPUBBLICA DI COREA Autorità competente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - National Fisheries Administration - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) I. Identificazione dei prodotti della pesca Descrizione del prodotto: - della pesca o dell'acquacoltura (1) - specie (nome scientifico):

- stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti della pesca Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dalla NFPIS per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti della pesca I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti da: (luogo di spedizione) a: (Paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

IV. Attestato di sanità L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Repubblica di Corea.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 95/453/CE.

Fatto a , (Luogo) il (Data) Timbro ufficiale (1) (Firma dell'Ispettore ufficiale) (1) (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>