95/417/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante misure transitorie atte a facilitare la compilazione e l' ordinata applicazione degli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi autorizzati ad esportare prodotti animali verso la Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 244 del 12/10/1995 pag. 0078 - 0079
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 recante misure transitorie atte a facilitare la compilazione e l'ordinata applicazione degli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi autorizzati ad esportare prodotti animali verso la Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/417/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 7, considerando che l'elaborazione di elenchi di stabilimenti rientra tra le misure volte ad armonizzare le condizioni d'importazione di prodotti animali dai paesi terzi; che l'adozione di tali elenchi ha un'incidenza in materia di organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti animali provenienti dai paesi terzi; considerando che si rendono opportune misure transitorie per quanto riguarda la frequenza dei controlli da istituire alle frontiere esterne; che a questo proposito la Commissione, con decisione 94/360/CE, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE (2), modificata da ultimo dalla decisione 95/270/CE (3), ha previsto l'applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 1996, di frequenze ridotte armonizzate; considerando che, in attesa che vengono applicate le frequenze previste all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 94/360/CE, appare opportuno, ai fini di un'ordinata applicazione degli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi, mantenere le frequenze già in vigore; considerando che, per la compilazione di tali elenchi, occorre delimitare il campo d'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4); considerando che le norme della presente decisione dovranno essere riesaminate non appena verrà adottata una modifica dell'articolo 30 della direttiva 90/675/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai prodotti per i quali siano state adottate decisioni comunitarie ai fini della compilazione: - di un elenco di paesi terzi autorizzati, - di un elenco di stabilimenti riconosciuti (polizia sanitaria e salute umana) e - di un modello di certificato (polizia sanitaria e salute umana) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE. Articolo 2 1. Gli Stati membri effettuano i controlli d'identità nello stesso luogo e, se del caso, nello stesso momento in cui effettuano i controlli fisici. 2. Nei casi indicati all'articolo 8, paragrafo 4 della decisione 90/675/CEE, i controlli d'identità ed i controlli fisici sono eseguiti al posto d'ispezione frontaliero preselezionato di destinazione, a condizione che i prodotti non vengano scaricati oppure vengano trasbordati da un aeromobile o da un natante su un altro aeromobile o natante nella zona doganale dell'aeroporto o del porto di arrivo per essere avviati al posto d'ispezione frontaliero preselezionato di destinazione. Articolo 3 Gli Stati membri applicheranno le disposizioni relative alle frequenze di controllo decise conformemente all'articolo 8, punto 3 della direttiva 90/675/CEE, non appena esse saranno entrate in vigore. In attesa di tali disposizioni, gli Stati membri: - procedono ai controlli d'identità ed ai controlli fisici secondo le frequenze vigenti nei rispettivi territori anteriormente al 1° luglio 1992, - comunicano tali frequenze di controllo alla Commissione ed agli altri Stati membri. Articolo 4 La presente decisione è applicabile fino al 1° febbraio 1996. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione