31995D0408

95/408/CE: Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/10/1995 pag. 0017 - 0020


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

(95/408/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i prodotti di origine animale, i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi sono compresi nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II al trattato; che le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione sono stabilite a livello comunitario;

considerando che è stato definito un regime comunitario per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi; che tale regime implica l'elaborazione di elenchi di stabilimenti dei paesi terzi da cui è consentita l'importazione di determinati prodotti conformemente all'articolo 14, paragrafo B, punto 2, lettera a) della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (3); all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dei paesi terzi (4); all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (5); all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (6); all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (7), all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (8), e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1);

considerando che, per dare il tempo necessario all'esecuzione delle ispezioni comunitarie nei paesi terzi al fine di garantire che gli stabilimenti soddisfano le disposizioni comunitarie e di evitare interruzioni degli scambi con tali paesi, è opportuno istituire un regime semplificato di riconoscimento per un periodo transitorio;

considerando che, durante il periodo transitorio, l'ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di salute pubblica e animale andrebbe garantita dall'autorità competente del paese terzo interessato; che gli stabilimenti potranno esser inclusi negli elenchi solo se il paese terzo interessato ha dato le garanzie necessarie per quanto riguarda l'osservanza delle norme comunitarie;

considerando che è opportuno definire una procedura atta ad instaurare una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che occorre prevedere la possibilità per il Consiglio di prorogare le attuali misure provvisorie al fine di evitare eventuali distorsioni nei flussi commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica all'elaborazione degli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare i prodotti animali definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2). Gli elenchi degli stabilimenti saranno validi fino all'elaborazione degli elenchi definitivi degli stabilimenti a norma delle disposizioni delle diverse direttive che contemplano le norme sanitarie applicabili alle importazioni.

2. Tuttavia l'articolo 2 della presente decisione non si applica all'elaborazione degli elenchi di stabilimenti di paesi terzi da cui provengono le carni fresche definite all'articolo 1 della direttiva 72/462/CEE che gli Stati membri sono autorizzati a importare.

Articolo 2

1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, può redigere gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare per ciascuno dei prodotti contemplati dall'articolo 1, allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli stabilimenti devono essere situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo che figura nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione dei prodotti in oggetto;

b) lo stabilimento deve essere situato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo per il quale le pertinenti condizioni di importazione e in materia di certificazione per i prodotti in oggetto sono state stabilite conformemente alle disposizioni delle direttive specifiche;

c) l'autorità competente del paese terzo interessato ha fornito alla Commissione soddisfacenti garanzie che gli stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi soddisfano i pertinenti requisiti sanitari della Comunità, e ha autorizzato ufficialmente gli stabilimenti che figurano su tali liste per le esportazioni verso la Comunità;

d) l'autorità competente del paese terzo deve avere un potere reale di sospendere le attività dello stabilimento per il quale la suddetta autorità ha fornito garanzie nel caso di mancato rispetto delle garanzie stesse;

e) una missione d'ispezione della Comunità o di uno Stato membro ha controllato la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'autorizzazione degli stabilimenti nonché i poteri di cui tale autorità competente dispone e le garanzie che essa può fornire in ordine all'attuazione delle norme comunitarie. Oltre a tale controllo deve essere effettuata un'ispezione in loco di un certo numero di stabilimenti che compaiono nella lista o nelle liste fornite dal paese terzo.

2. Per i prodotti della pesca definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE la Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 4, elaborerà un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca, purché l'autorità competente del paese terzo abbia fornito alla Commissione garanzie quanto meno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/493/CEE.

3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5, può modificare o completare gli elenchi previsti nei paragrafi 1 e 2 per tener conto delle nuove informazioni disponibili.

4. Qualora le condizioni indicate nel paragrafo 1, lettera e) non siano state soddisfatte, la Commissione, se tutte le altre condizioni sono rispettate, può redigere gli elenchi provvisori degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4. Tuttavia le importazioni provenienti dagli stabilimenti che figurano su tali elenchi non potranno beneficiare dei controlli fisici ridotti previsti dall'articolo 8, paragrafo 3 o della direttiva 90/675/CEE in attesa dei risultati dell'informazione fornita in forza dell'articolo 8, paragrafo 3 o della suddetta direttiva circa le importazioni provenienti da tali stabilimenti nel paese terzo in oggetto.

Articolo 3

1. La procedura prevista dall'articolo 5 può essere utilizzata anche al fine di:

i) modificare gli elenchi degli stabilimenti autorizzati elaborati a norma dell'articolo 4 della direttiva 72/462/CEE conformemente all'informazione fornita dal paese terzo interessato;

ii) modificare gli elenchi degli stabilimenti e/o gli elenchi delle navi officina elaborati a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva 91/493/CEE, conformemente all'informazione fornita dal paese terzo interessato;

iii) modificare gli elenchi degli stabilimenti elaborati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE e gli elenchi delle zone di produzione delimitate conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) ii) della suddetta direttiva in seguito alle informazioni fornite dal paese terzo interessato.

iv) modificare gli elenchi degli stabilimenti elaborati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

2. Qualora lo ritenga necessario la Commissione effettua un controllo in loco precedentemente alla modifica di un elenco.

Articolo 4

1. Nei casi in cui si applica la procedura definita dal presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE (1), in prosieguo denominato «comitato» è investito senza indugio della questione dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita dall'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato le misure entro quindici giorni dalla data di riferimento alla quale ha ricevuto la proposta, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 5

1. La Commissione informa gli Stati membri delle modifiche e delle aggiunte proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di stabilimenti entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione delle modifiche proposte.

2. Gli Stati membri dispongono di sette giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche agli elenchi di stabilimenti indicati nel paragrafo 1, per inviare commenti per iscritto alla Commissione.

3. i) Nel caso in cui almeno uno Stato membro faccia commenti per iscritto, la Commissione ne informerà gli Stati membri nel termine previsto al paragrafo 1 e iscriverà il punto nell'ordine del giorno della prossima riunione del comitato veterinario permanente per decidere secondo la procedura di cui all'articolo 4.

ii) Quando non si riceva alcun commento da parte degli Stati membri entro il termine previsto all'articolo 2, le modifiche agli elenchi saranno considerate accettate dagli Stati membri. La Commissione informerà gli Stati membri entro il termine previsto al paragrafo 2 e le importazioni da tali stabilimenti saranno autorizzate entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento da parte degli Stati membri di tale informazione.

4. La Commissione deve periodicamente, e con frequenza almeno semestrale, adottare le decisioni necessarie per aggiornare gli elenchi di stabilimenti e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

È abrogata la decisione 94/941/CE (2).

Articolo 7

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 4, può adottare le misure transitorie necessarie per agevolare la creazione e l'applicazione corretta degli elenchi provvisori di stabilimenti secondo le disposizioni della presente decisione.

Articolo 8

Ai fini della presente decisione l'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE si applica per quanto riguarda le misure di salvaguardia da attuare. Qualora vengano accertate ripetute infrazioni la Commissione elimina lo stabilimento in questione dall'elenco provvisorio.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1996, salvo prorogra disposta dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta su proposta della Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

(1) GU n. C 208 del 28. 7. 1994, pag. 9.

(2) GU n. C 276 del 3. 10. 1994, pag. 13.

(3) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. Direttiva modificata dall'accordo SEE.

(6) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata dall'accordo SEE.

(7) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

(8) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/330/CE della Commissione (GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 23).

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/723/CE della Commissione (GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 48).

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

(2) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 34.