3.10.1995   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 234/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1995

che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e paragrafo 3, terzo trattino,

considerando che la direttiva 92/65/CEE ha stabilito le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina;

considerando che occorre stabilire il modello di certificato applicabile a questi scambi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1.   Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I deve scortare lo sperma delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

2.   Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato II deve scortare gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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