31995D0365

95/365/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 13/09/1995 pag. 0014 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (95/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

considerando che secondo l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 880/92, il marchio di qualità ecologica non deve essere assegnato in nessun caso a prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE della Commissione (3) e della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione (5), ma che può essere assegnato a prodotti che contengono una di tali sostanze o preparati se tali prodotti rispondono alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

considerando che i detersivi contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle suddette direttive;

considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione prevedono, in particolare, soglie e punteggi per limitare al minimo il contenuto di sostanze e preparati classificati come pericolosi nei detersivi cui può essere assegnato un marchio di qualità ecologica;

considerando che, i detersivi che rispettano tali criteri, esercitano un minore impatto ambientale e rispettano le finalità del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica;

considerando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

considerando che le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti « detersivi per bucato » include tutti i detersivi per bucato in polvere, liquidi o sotto altra forma, per il lavaggio di tessuti e destinati principalmente ad essere utilizzati in lavatrice.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate rispetto ai criteri ecologici e di rendimento specifici di cui all'allegato.

Articolo 3

La definizione di gruppo di prodotti e i criteri stabiliti si applicano per un periodo di tre anni dalla data di decorrenza di efficacia della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è « 006 ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

(2) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(3) GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(5) GU n. L 104 del 21. 4. 1993, pag. 46.

ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA PER DETERSIVI DA BUCATO

1. REQUISITI GENERALI

I requisiti generali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 880/92 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica e i seguenti criteri specifici si applicano all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai detersivi per bucato e devono essere rispettati durante tutto il periodo previsto dal contratto che definisce le modalità di impiego del marchio.

I criteri specifici relativi ai detersivi per bucato comprendono:

- criteri ecologici specifici relativi agli ingredienti (1) e all'imballaggio;

- altri criteri ecologici generali;

- criteri di idoneità all'uso.

I requisiti relativi alle informazioni e ai dati che devono essere richiesti dall'organismo competente al richiedente sono descritti nell'appendice III.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

I criteri stabiliti si applicano ai detersivi per bucato, in polvere, liquidi o sotto altra forma, per il lavaggio di tessuti e destinati principalmente ad essere utilizzati in lavatrice.

3. UNITÀ FUNZIONALE E DOSE DI RIFERIMENTO

Unità funzionale

L'unità funzionale è espressa in g/lavaggio (grammi per lavaggio); nel caso di impiego in lavatrice di detersivi per uso generale, si riferisce al dosaggio relativo a 4,5 kg di carico (a secco) e, per i detersivi delicati, al dosaggio di 2,5 kg di carico (a secco).

Dosaggio di riferimento

Il dosaggio raccomandato dal produttore ai consumatori relativo ad una durezza dell'acqua (DA) pari a 2,5 m mol CaCO3/l e su tessuti « normalmente sporchi » costituisce il riferimento per:

- il calcolo dei criteri ecologici

e

- le prove di rendimento del lavaggio.

Qualora una DA pari a 2,5 m mol CaCO3/l non sia adeguata alle condizioni degli Stati membri in cui il detersivo è immesso in commercio, il richiedente specifica il dosaggio da utilizzare come riferimento.

4. CRITERI ECOLOGICI RELATIVI AGLI INGREDIENTI E ALL'IMBALLAGGIO

4.1. Criteri ecologici relativi agli ingredienti

Vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

- sostanze chimiche complessive

- volume critico di diluizione - tossicità (VCDTOX)

- fosfati (2),

- sostanze inorganiche insolubili

- sostanze inorganiche solubili

- sostanze organiche non biodegradabili (processo aerobico)

- sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico)

- fabbisogno biologico di ossigeno (FBO).

Nell'appendice II sono riportate le definizioni dei parametri usati nei calcoli. Tali parametri sono calcolati ed espressi in g/lavaggio o l/lavaggio, a seconda dei casi. Essi sono aggregati e valutati nel complesso, secondo l'approccio illustrato nel presente documento.

Per ogni criterio è definita una soglia di esclusione al di là della quale al prodotto non viene assegnato il marchio di qualità ecologica.

Punteggi e fattori di ponderazione

La seguente tabella riassume i criteri prescelti, le rispettive soglie di esclusione, i rispettivi fattori di ponderazione e il punteggio massimo ottenibile. La forma di calcolo massimo dei punteggi per ciascun criterio è riportato nel paragrafo 4.4.1.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.2. Criteri ecologici relativi all'imballaggio dei prodotti

Viene preso in considerazione solo l'imballaggio primario. A tale riguardo, la somma dell'imballaggio complessivo e del materiale vergine non deve superare i 9 g/lavaggio. Per il sistema a ricarica si ipotizza che l'imballaggio originale possa essere riutilizzato 20 volte qualora si tratti di metallo o plastica e 10 volte nel caso si tratti di cartone.

Il sistema dei punteggi per il criterio relativo agli imballaggi è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.3. Livello critico per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica

La somma dei punteggi relativi agli 8 criteri riguardanti gli ingredienti e al criterio relativo all'imballaggio deve essere maggiore di o uguale a 63.

I valori soglia devono essere rispettati per tutti i criteri. Il prodotto deve rispettare anche i criteri indicati in altre parti del presente allegato.

4.4. Calcoli relativi ai criteri ecologici riguardanti gli ingredienti e gli imballaggi

4.4.1. Calcolo dei criteri relativi agli ingredienti

Base di dati relativa agli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L'appendice IA presenta la base dati relativa agli ingredienti dei detersivi (elenco DID) da utilizzare per i calcoli relativi ai criteri per gli ingredienti.

Nell'appendice IA sono riportati i dati sul fattore di carico, la tossicità, la non biodegradabilità (aerobica), la non biodegradabilità (anaerobica), le sostanze organiche solubili/non solubili e la richiesta biochimica di ossigeno (BOD) che dovranno essere utilizzati nei calcoli relativi ai principali ingredienti dei detersivi.

I criteri:

- Sostanze chimiche complessive

- Fosfati (STPP)

- Sostanze inorganiche solubili/insolubili

- Sostanze non biodegradabili (processo aerobico/anaerobico)

- BOD

sono calcolati per ciascun ingrediente tenendo conto della dose per lavaggio, del contenuto d'acqua e della percentuale in massa nella formulazione e sono sommati per ogni formulazione di prodotto.

Il criterio relativo alla tossicità del volume critico di diluizione è calcolato per ogni ingrediente mediante l'equazione:

VCD-Tossicità:

VCDTOX = >NUM>Dosaggio × fattore di carico >DEN>Effetto a lungo termine × 1 000

Procedura per il calcolo dei criteri e dei punteggi:

Per il calcolo dei punteggi si ricorre alle seguenti equazioni:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nuove sostanze chimiche e ingredienti aggiuntivi

a) Nel caso di nuove sostanze chimiche o di ingredienti aggiuntivi non elencati nella base di dati relativa agli ingredienti dei detersivi, deve essere seguito l'approccio indicato nella presente appendice e nell'appendice I B.

I dati sperimentali devono essere inviati dal richiedente all'organismo competente.

Devono essere forniti i dati sulle sostanze inorganiche solubili e insolubili, sulla biodegradabilità anaerobica (prova Ecetoc n. 28, giugno 1988) e sul fabbisogno biologico di ossigeno (BOD).

Deve essere fornita la documentazione disponibile, completa sulla biodegradazione, l'eliminazione e gli effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, la dafnia magna e le alghe.

Gli allegati della direttiva 92/32/CEE del Consiglio (3) costituiscono il principale punto di riferimento per le prove.

Si applicano, ove opportuno, le disposizioni dell'appendice I B.

In particolare, qualora non siano disponibili i dati completi sugli effetti a lungo termine (NOEC), si applica la relativa procedura semplificata descritta nell'appendice I B.

b) Si può ricorrere ad un approccio diverso qualora la Commissione riconosca che esso equivale a quello sopraindicato, al fine specifico di valutare il rispetto dei criteri pertinenti, su richiesta di un organismo competente o di un gruppo di interesse rappresentato nel forum consultivo sul marchio di qualità ecologica (articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92).

4.4.2. Calcolo dei criteri relativi all'imballaggio

Il peso dell'imballaggio primario del prodotto viene convertito in g/lavaggio (grammi per lavaggio). Il materiale vergine e il materiale complessivo vengono calcolati separatamente e la loro somma non deve superare il livello critico di 9 g/lavaggio. Nel calcolo di tale somma si deve tenere conto del sistema di punteggi previsto per tale criterio.

Per quanto riguarda i sistemi ricaricabili si presume che il contenitore riutilizzabile possa essere riutilizzato 20 volte, se costituito di plastica o metallo, e 10 volte se di cartone.

Qualora vi siano differenze nei sistemi d'imballaggio di detersivi caratterizzati dalla stessa formula:

a) il richiedente fornisce all'organismo competente cui ha presentato la richiesta le prove che il prodotto rispetta i criteri, su base nazionale e sulla base di una media ponderata, per quanto riguarda l'intera gamma di sistemi di imballaggio utilizzati e la quantità complessiva immessa annualmente nel mercato con tali sistemi; in questo caso il marchio di qualità ecologica può essere apposto su ogni tipo di imballaggio utilizzato, purché nessuno di essi superi la soglia dei 12 g/lavaggio;

b) oppure il marchio può essere apposto solo sugli imballaggi che, per tipo e dimensioni, rispondono ai criteri previsti. In tali casi, gli avvisi pubblicitari del prodotto che facciano riferimento al marchio di qualità ecologica devono specificare l'ambito limitato di applicazione del suddetto marchio.

Le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere riportate nel contratto che disciplina le modalità d'uso del marchio.

5. ALTRI CRITERI ECOLOGICI RELATIVI AGLI INGREDIENTI

Il contenuto di taluni ingredienti specifici nella formula di un detersivo deve essere nullo o limitato ad un livello massimo ammissibile, come di seguito specificato:

a) il peso totale degli ingredienti che presentano una tossicità acuta superiore ad 1 mg/l per pesci, dafnia magna o alghe, riferito ad una quantità pari a 1 mg/l, non deve essere superiore a 10 g/lavaggio.

b) il peso totale degli ingredienti che presentano una tossicità acuta superiore ad 1 mg/l per pesci, dafnia magna o alghe, riferito ad una quantità pari a 1 mg/l e che non sono « immediatamente biodegradabili » o presentano un rapporto di distribuzione (n-ottanolo/acqua) tale che log Pow ≥ 3 (a meno che il BCF non sia ≤ a 100) deve essere superiore a 0,25 g/lavaggio.

c) i fosfonati non devono essere superiori ad 1 g/lavaggio.

d) sono esclusi il tensioattivo alchilfenoletossilato (APEO), le essenze che contengano composti azotati aromatici riportati nell'appendice II (4) e l'agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti classificati come cancerogeni, genotossici e mutageni.

6. INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

Il prodotto deve recare le seguenti informazioni:

« Con il lavaggio a bassa temperatura si risparmia energia e con minori dosi di detersivo si riducono i potenziali danni per l'ambiente ».

« In caso di dubbio, utilizzare la dose prevista per lo sporco normale. In questo modo l'impatto sull'ambiente è ridotto ».

6.1. Istruzioni relative al dosaggio

La confezione del prodotto deve recare i dosaggi raccomandati.

Questi devono essere riferiti specificamente ai tessuti « normalmente sporchi » e a quelli « molto sporchi » nonché ai diversi livelli di durezza dell'acqua relativi ai paesi interessati e opportunamente riferiti al peso stesso dei tessuti.

Il rendimento di lavaggio deve essere indicato e riferito ai tessuti « normalmente sporchi » e ai diversi margini di oscillazione di DA considerati.

I dosaggi raccomandati per i margini di oscillazione compresi tra il valore 1 di durezza dell'acqua (dolce) - « sporco normale » e il campo massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) - « molto sporco » devono differire tra loro per un fattore superiore a 2.

Ulteriori raccomandazioni relative al dosaggio, ad esempio per quanto riguarda il prelavaggio, il lavaggio ecc. possono essere aggiunte e riferite al bucato « normalmente sporco » o a quello « molto sporco ».

Il dosaggio di riferimento utilizzato per la prova di rendimento del lavaggio e per il calcolo dei criteri ecologici deve figurare obbligatoriamente come dosaggio raccomandato per lo « sporco normale » e per il campo di durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 m mol CaCO3/l, nello Stato membro in cui è stata effettuata la prova. In qualsiasi altro Stato membro può essere raccomandato un dosaggio più elevato solo se il richiedente può dimostrare all'organismo competente che esso rappresenta il dosaggio minimo necessario per superare la prova nelle condizioni specifiche caratteristiche dello Stato membro.

Se le raccomandazioni comprendono solo DA inferiori a 2,5 m mol CaCO3/l, il dosaggio massimo raccomandato per i tessuti « normalmente sporchi » deve essere inferiore al dosaggio di riferimento indicato al paragrafo precedente.

6.2. Esclusione di informazioni o pubblicità inadeguate

Le indicazioni riportate sul prodotto e la relativa pubblicità devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 84/450/CEE del Consiglio (5) relativa alla pubblicità ingannevole. Non è ammissibile alcuna forma di pubblicità che fornisca informazioni ingannevoli al potenziale acquirente del prodotto. Chi produce, importa o pubblicizza un prodotto deve essere in grado di dimostrare in modo appropriato la validità e l'esattezza delle affermazioni concernenti le caratteristiche ambientali del prodotto contenute nella pubblicità relativa al prodotto o riportate sul prodotto stesso.

6.3. Etichettatura e informazioni sugli ingredienti

Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione (6), del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia.

I seguenti gruppi di ingredienti devono essere etichettati indipendentemente dalla loro concentrazione di massa:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. PROVA DI PUREZZA DEGLI ENZIMI PER VERIFICARE L'ASSENZA DI ORGANISMI APPORTATI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE

Deve essere effettuata una prova di purezza degli enzimi prodotti attraverso un processo biotecnologico ed utilizzati nei detersivi per i quali si richiede l'assegnazione del marchio ecologico. Lo scopo della prova è di assicurare che nel preparato enzimatico finale non siano contenuti organismi entrati nel processo di produzione.

La crescita dei microrganismi deve essere verificata insieme ad antibiotici specifici. La procedura di prova deve assicurare che non siano reperibili organismi entrati nel processo di fabbricazione in un campione di prova standard del preparato enzimatico finale di 20 ml.

8. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

Il rendimento di lavaggio del prodotto deve essere confrontato con quello dei detersivi di riferimento dello stesso tipo mediante la prova « lava e metti ». Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi indicati nella tabella 1.

La prova deve essere realizzata con una durezza dell'acqua pari a 2,5 m mol CaCO3, utilizzando il dosaggio raccomandato per gli indumenti « normalmente sporchi » per tale categoria di durezza dell'acqua.

La prova può essere effettuata da qualsiasi ente riconosciuto idoneo a tale scopo dall'organismo competente, in uno Stato membro a scelta del richiedente.

Gli organismi competenti notificano in anticipo alla Commissione gli enti che intendono riconoscere e i relativi aggiornamenti. La Commissione distribuirà tali elenchi agli altri organismi competenti e al foro consultivo sul marchio di qualità ecologica e si adopererà affinché i criteri di riconoscimento siano coerenti.

Devono essere applicate le seguenti norme o qualsiasi altra norma nazionale o internazionale riconosciuta come equivalente:

>SPAZIO PER TABELLA>

La seguente tabella specifica i criteri fondamentali delle prove e i metodi di individuazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

I requisiti minimi di rendimento del lavaggio sono riassunti nella tabella successiva:

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice I

BASE DI DATI SUGLI INGREDIENTI DEI DETERSIVI E APPROCCIO DA SEGUIRE PER GLI INGREDIENTI NON ELENCATI NELLA BASE DATI

A. Per il calcolo dei criteri ecologici devono essere impiegati i dati riportati nella presente appendice relativi agli ingredienti dei detersivi più comunemente utilizzati (vedi tabella).

Y = sì

FC = fattore di correzione da applicare al dosaggio espresso in g/lavaggio.

O = da non utilizzare

>SPAZIO PER TABELLA>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

B. Nel caso di ingredienti non elencati nella DID si applica, ove opportuno il seguente approccio.

Tossicità delle acque

Per il calcolo del criterio « volume critico di diluizione » devono essere presi in considerazione i dati relativi al più basso effetto a lungo termine (Long-Term Effect, LTE) convalidato per quanto riguarda i pesci, la dafnia magna o le alghe.

Nel caso in cui siano impiegati dati relativi a indicatori analoghi e/o QSAR (Relazione Quantitativa Struttura Attività) si possono apportare correzioni ai dati LTE prescelti.

Qualora non siano disponibili i dati LTE, si procede ad una stima degli stessi secondo la seguente procedura, applicando i fattori specifici di indeterminazione (FI) ai dati relativi alle specie più sensibili:

Non tensioattivi

DATI DISPONIBILI FI DA UTILIZZARE

Almeno 2 CL50 acuta su pesci, dafnia o alghe 100

1 NOEC su pesci, dafnia o alghe 10

2 NOEC su pesci, dafnia o alghe 5

3 NOEC su pesci, dafnia e alghe 1

Prendere la più bassa NOEC valida

È possibile discostarsi da questa procedura qualora vi siano prove scientifiche che giustifichino l'adozione di dati o fattori inferiori.

Tensioattivi

DATI DISPONIBILI FI DA UTILIZZARE

Almeno 2 NOEC su pesci, dafnia o alghe 1 (la NOEC più bassa)

1 NOEC su pesci, dafnia o alghe 1 (NOEC - qualora si tratti della specie più sensibile alla tossicità acuta)

10 (NOEC - qualora non si tratti della specie più sensibile alla tossicità acuta)

3 CL50 per pesci, dafnia e alghe 20 (la CL50 più bassa)

Almeno una CL50 per pesci, dafnia o alghe 50 (la CL50 più bassa)

o 20 in casi specifici (vedi sotto)

Nell'ultimo caso sopra riportato, un fattore di incertezza pari a 20 può essere utilizzato al posto di un fattore 50 solo se sono disponibili 1 - 2C(E)L50 (CL50 nel tasso di tossicità per i pesci, CE50 nel caso di tossicità per la dafnia o le alghe) e dalle informazioni relative ad altri composti si può ricavare che le specie più sensibili sono state sottoposte a prova. Tale regola può essere applicata solo all'interno di un gruppo di omologhi. Occorre sottolineare che gli effetti a lungo termine devono essere coerenti nell'ambito di un gruppo di omologhi rispetto all'influenza, ad esempio, della lunghezza della catena alchilica sui LAS (alchilbenzensolfonati a catena lineare) o il numero di EO (gruppo etossilico) per l'alcol etossilato qualora possano essere stabilite tali QSAR.

In casi adeguatamente motivati, per sostanze chimiche specifiche, è possibile discostarsi dallo schema descritto.

Fattori di carico

I fattori di carico devono essere stabiliti in conformità con la direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1) e del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (2).

Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente) diagramma dei flussi per la valutazione dei fattori di correzione (FC) (1)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

RB: Rapida biodegradabilità aerobica.

LTE: Effetto a lungo termine.

FC: Fattori di correzione.

(1) GU n. L 227 dell'8. 9. 1993, pag. 9.

(2) GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

(1) I fattori di correzione devono essere stabiliti in base alle proprietà degli ingredienti applicati al dosaggio espresso in g/lavaggio.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice II

DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI ECOLOGICI

1. Sostanze chimiche complessive

Le sostanze chimiche complessive equivalgono al dosaggio meno il contenuto di acqua espresso in g/lavaggio.

2. Volume critico di diluizione - tossicità (VCDTOX)

Il VCDTOX è calcolato per ciascun ingrediente i nella formula sulla base dei rispettivi dati relativi ai fattori di carico (FC) e agli effetti a lungo termine (LTE) riportati nell'elenco DID in l/lavaggio:

VCDTOX (ingrediente i) = >NUM>peso/lavaggio (i) × FC (i) × 1 000 >DEN>LTE (i)

Il VCDTOX del prodotto corrisponde alla somma del VCDTOX di tutti gli ingredienti espresso in l/lavaggio.

3. Fosfati (STPP)

Peso per lavaggio di tutti i fosfati inorganici, espressi in termini di STPP in g/lavaggio.

4. Sostanze inorganiche insolubili

Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze inorganiche insolubili (vedi elenco DID) espresso in g/lavaggio.

5. Sostanze inorganiche solubili

Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze inorganiche solubili (vedi elenco DID) espresso in g/lavaggio.

6. Sostanze organiche non biodegradabili (aerobicamente)

Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche non biodegradabili aerobicamente (vedi elenco DID) espresso in g/lavaggio.

7. Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente)

Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze non biodegradabili anaerobicamente facendo ricorso ai rispettivi fattori di correzione (vedi elenco DID) espresso in g/lavaggio.

8. Richiesta biochimica di ossigeno (BOD)

Il BOD di ciascun ingrediente i è calcolato in gO/lavaggio in base ai rispettivi dati relativi alla THOD riportati nell'elenco DID:

BOD ingrediente i = peso/lavaggio (i) × FBO (i), espresso in gO/lavaggio.

Il BOD del prodotto è costituito dalla somma del BOD di tutti gli ingredienti espressa in gO/lavaggio.

Il THOD si applica solo ai composti biodegradabili.

9. Detersivi normali

I detersivi normali danno risalto al rendimento del lavaggio (eliminazione dello sporco e delle macchie). Un detersivo viene considerato normale a meno che gli annunci apposti dal produttore non propagandino prevalentemente la « cura dei tessuti » (lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori).

10. Muschi azotati

Muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

Muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluene

Moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano

Muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene

Muschio chetone: 4'-ter-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetafenone.

Appendice III

Dati e informazioni da presentare all'organismo competente da parte del richiedente del marchio di qualità ecologico

1.1. Dichiarazione relativa alla formulazione del prodotto e al calcolo dei criteri

L'organismo competente richiede al produttore che presenta richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica di fornire:

- la formulazione esatta del prodotto;

- la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad es.: identificazione ai sensi della IUPAC, n. CAS, formula grezza e di struttura, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi, per le miscele, ad esempio tensioattivi: n. DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazione commerciale); prove analitiche relative alla composizione dei tensioattivi;

- il tonnellaggio esatto del prodotto immesso sul mercato (alla data del 1° marzo relativamente all'anno precedente);

- il calcolo dettagliato dei criteri;

- devono essere forniti una relazione riassuntiva sulla purezza degli enzimi secondo quanto previsto al capitolo 7 della presente decisione e un certificato che attesti l'assenza di organismi presenti nella fabbricazione.

1.2. Dichiarazione relativa al rendimento di lavaggio

Devono essere inviati all'organismo competente i risultati della prova di rendimento di lavaggio, una dichiarazione che attesti l'accreditamento dell'istituto che ha realizzato le prove e/o la conferma da parte di un istituto autorizzato (nel caso in cui le prove siano state effettuate dal produttore).

1.3. Apparecchiature per il dosaggio, imballaggio e informazione dei consumatori

Allo scopo di dimostrare il rispetto dei requisiti summenzionati l'organismo competente chiede al richiedente di inviare confezioni del prodotto e strumenti per il dosaggio relativi al prodotto in questione.

L'organismo competente richiede l'invio dei calcoli dettagliati relativi ai criteri dell'imballaggio.

Nel caso vi siano differenze legate ai diversi mercati nazionali e imballaggi di diverse dimensioni, devono essere richiesti tutti i dati relativi.

1.4. Richiesta di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i detersivi

L'organismo competente nazionale può effettuare un controllo sul sito della ditta richiedente e visitare gli impianti di produzione e di imballaggio.

L'organismo competente deve garantire che le richieste corrispondano ai requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 880/92 e rispettino i requisiti procedurali.

Appendice IV

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

APEO: Alchilfenoletossilato

BCF: Fattori di bioconcentrazione nei pesci

BOD: Richiesta biochimica di ossigeno

VCDTOX: Volume critico di diluizione (tossicità)

FC: Fattore di correzione

DIN: Deutsches Institut für Normung (Istituto tedesco di normalizzazione)

DID: Base di dati degli ingredienti dei detersivi

EO: Gruppo etossilico

CE50: Concentrazione con effetti (concentrazione alla quale per il 50 % degli organismi di prova si rileva un effetto in un tempo dato)

Ecetoc: Centro europeo di ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze chimiche

EDTA: Etilendiamminatetracetato

Sesclusione: Soglia di esclusione

IUPAC: Unione internazionale della chimica pura e applicata

IEC: Commissione elettrotecnica internazionale

ISO: Organizzazione internazionale di normalizzazione

LTE: Effetto a lungo termine

CL50: Concentrazione letale (concentrazione alla quale il 50 % degli organismi di prova presentano effetti letali in un tempo dato)

NOEC: Concentrazione priva di effetti osservati (in una prova cronica)

POW: Rapporto di distribuzione ottanolo/acqua

QSAR: Relazioni quantitative struttura-attività

RB: Biodegradabilità rapida

THOD: Fabbisogno teorico di ossigeno

FI: Fattore di indeterminazione

FP: Fattore di ponderazione

(1) Per « ingredienti » s'intendono le sostanze chimiche inserite dal produttore nella formula di un detersivo.

(2) Questo criterio è inserito provvisoriamente allo scopo di tener conto del potenziale contributo di alcuni detersivi all'eutrofizzazione. In sede di revisione della presente decisione sarà considerata l'opportunità di sostituire tale parametro con un criterio basato sull'impatto, sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche, della disponibilità dei dati pertinenti e della situazione concreta.

(3) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

(4) La misura in cui tali composti azotati aromatici devono essere esclusi sarà eventualmente modificata, se necessario, alla luce delle future raccomandazioni del comitato scientifico di cosmetologia.

(5) GU n. L 250 del 19. 9. 1994, pag. 17.

(6) GU n. L 291 del 10. 10. 1989, pag. 55.