31995D0307

95/307/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0058 - 0061


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1995 che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/307/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che con la direttiva 92/65/CEE sono state adottate disposizioni applicabili agli scambi di sperma equino; che il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino fresco, refrigerato e congelato dev'essere stabilito in conformità con tale direttiva;

considerando che talune malattie infettive degli equidi possono essere trasmesse attraverso lo sperma; che per individuare tali malattie si rendono pertanto necessari esami zoosanitari specifici, i quali devono essere effettuati, sia prima della raccolta dello sperma sia nel corso di essa, conformemente a programmi di esami predisposti in funzione degli spostamenti degli stalloni donatori;

considerando che la decisione 95/176/CE, che modifica gli allegati della direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie equina, si applica dal 1° ottobre 1995; che le disposizioni in mateia di certificazione veterinaria per gli scambi di sperma equino entrano quindi in applicazione alla stessa data;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri dispongono che lo sperma equino spedito dal loro territorio verso il territorio di altro Stato membro sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario debitamente compilato, corrispondente al modello riprodotto nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO per gli scambi di sperma equino 1. Speditore (nome e indirizzo completi) CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2. Stato membro di raccolta 3. Destinatario (nome e indirizzo completi) 4. Autorità competente Note a) Per ogni partita di sperma viene emesso un certificato distinto b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita fino al luogo di destinazione 5. Autorità locale competente 6. Luogo di carico 7. Nome e indirizzo del centro di raccolta 8. Mezzo di trasporto 9. Luogo e Stato membro di destinazione 10. Numero di registrazione del centro di raccolta 11. Numero e contrassegno dei recipienti 12. Identificazione della partita: sperma equino fresco/refrigerato/congelato (1) 12.1. Numero di recipienti 12.3. Specie 12.5. Identità dei donatori 12.2. Data o date di raccolta 12.4. Razza (1) Cancellare la dicitura inutile.

>FINE DI UN GRAFICO>

13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

13.1. Il centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di commercializzazione:

13.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di essa, a norma del capitolo I, allegato D della direttiva 92/65/CEE,

13.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio (1) di uno Stato membro che, dalla data di raccolta dello sperma sino alla data di spedizione di quest'ultimo allo stato fresco/refrigerato (1) o sino alla fine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria dello spermo congelato (1), risultava indenne da peste equina, conformemente alla legislazione comunitaria,

13.1.3. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione di quest'ultimo allo stato fresco/refrigerato (1) o alla fine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato (1), ottemperava al disposto dell'articolo 4 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (2),

13.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione di quest'ultimo allo stato fresco/refrigerato (1) o alla fine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato (1), ha ospitato soltanto equidi che non presentavano sintomi clinici di arterite virale e di metrite contagiosa;

13.2. tutti gli equidi sono stati ammessi al centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 90/426/CEE;

13.3. Lo sperma oggetto del presente certificato è stato prelevato su stalloni donatori che:

13.3.1. il giorno di raccolta dello sperma, non presentavano sintomi clinici di una malattia infettiva o contagiosa,

13.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale,

13.3.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende contenenti equidi che non presentavano sintomi clinici di arterite virale,

13.3.4. nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende contenenti equidi che non presentavano sintomi clinici di metrite contagiosa,

13.3.5. a conoscenza del sottoscritto e per quanto egli abbia potuto accertare, nei 15 giorni precedenti la raccolta dello sperma non sono stati in contatto con equidi colpiti da una malattia infettiva o contagiosa;

13.3.6. sono stati sottoposti con risultato negativo ai seguenti esami zoosanitari, effettuati conformemente ad uno dei programmi di esami descritti al punto 13.3.7 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:

13.3.6.1. per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta « test di Coggins »,

13.3.6.2. per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione (diluizioni < 1/4),

oppure a una prova di isolamento del virus dell'arterite, effettuata su una certa percentuale della quantità totale di sperma dello stallone donatore,

13.3.6.3. per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, ad un controllo effettuato in due occasioni, a 7 giorni d'intervallo, su prelievi di liquidi preeiaculatorio o su un campione di sperma, nonché su tamponi genitali almeno in corrispondenza della fossetta uretrale, compreso il seno uretrale, e del pene, compresa la fossa glandis;

13.3.7. sono stati sottoposti ad uno dei seguenti programmi di esami (3):

13.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno i 30 giorni precedenti la raccolta di sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equino del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equini in condizioni sanitarie inferiori. Gli esami di cui al punto 13.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati in data . . . . . . . . . . (4) e . . . . . . . . . . (4) almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo di riproduzione;

13.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta o degli equini del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con altri equini in condizioni sanitarie inferiori. Gli esami di cui al punto 13.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati in data . . . . . . . . . . (4) e . . . . . . . . . . (4), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo di riproduzione.

L'esame di cui al punto 13.3.6.1 è stato effettuato su un campione di sangue prelevato non più di 120 giorni prima del . . . . . . . . . . (4), data di raccolta dello sperma.

L'esame di cui al punto 13.3.6.2 è stato effettuato non più di 30 giorni prima del . . . . . . . . . . (4), data di raccolta dello sperma (1),

oppure l'impossibilità al dono di sperma da parte dello stallone che risulti sieropositivo per quanto riguarda l'arterite virale è stata confermata da una prova di isolamento del virus effettuata non più di un anno prima del . . . . . . . . . . (4), data di raccolta dello sperma (1);

13.3.7.3. gli esami di cui al punto 13.3.6 sono stati effettuati nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma stesso, e sono stati eseguiti su campioni prelevti in data . . . . . . . . . . (4) e . . . . . . . . . . (4);

13.4. lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dai capitoli II e III dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE.

Fatto a , il (Firma del veterinario ufficiale) (5) Timbro (5) (Nome e qualifica in lettere maiuscole) (1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(3) Sbarrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(4) Precisare la data.

(5) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.