31995D0291

95/291/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1995, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Portogallo (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/08/1995 pag. 0024 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1995 relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Portogallo (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (95/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione (2), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che nel corso del 1993 e 1994 sono insorti in Portogallo focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che, per contribuire ad eradicarla al più presto, la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso le misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che siffatte misure sono state notificate dalle autorità portoghesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1993 e 1994, il Portogallo può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria fissata:

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame;

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulitura, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità viene concessa dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dal Portogallo al più tardi dopo sei mesi dalla notificazione dalla presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.