95/269/CE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 1995, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l' afta epizootica
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 15/07/1995 pag. 0023 - 0023
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/269/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 14, considerando che, conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (3), la costituzione di banche di antigeni rientra nell'azione comunitaria volta ad istituire riserve comunitarie di vaccino contro l'afta epizootica; considerando che, ai sensi dell'articolo 3 dell'ultima decisione succitata l'Institute for Animal Health di Pirbright (Regno Unito) designato come organismo presso il quale è costituita una banca di antigene per la conservazione delle riserve comunitarie; considerando che le funzioni e i compiti delle banche di antigene sono definiti all'articolo 4 della succitata decisione; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'effettuazione di detti compiti da parte della banca di antigene; considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità per le banche di antigene al fine di consentire loro di esercitare le funzioni e svolgere i compiti stabiliti nella suddetta decisione; considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno; considerando che, in particolare per fini di controllo, occorre che siano applicabili gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'alfta epizootica. Articolo 2 L'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è garantita dall'Institute for Animal Health di Pirbright (Regno Unito). Tale azione dev'essere conforme al disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE del Consiglio. Articolo 3 L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60 000 ECU per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995. Articolo 4 L'aiuto finanziario della Comunità è concesso secondo le seguenti modalità: - il 70 % a titolo di anticipo, su richiesta del Regno Unito, - il saldo, previa presentazione delle pezze giustificative che deve essere effettuata entro il 1° ottobre 1995. Articolo 5 Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio sono applicabili, mutatis mutandis. Articolo 6 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione