31995D0199

95/199/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 1995, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Hesse (Repubblica federale di Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 10/06/1995 pag. 0023 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Hesse (Repubblica federale di Germania), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a), per il periodo dal 1994 al 1999 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (95/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (2), in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che, il 29 aprile 1994, il governo tedesco ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90, per il Land in Hesse completato da informazioni complementari trasmesse il 16 agosto, il 7 settembre, il 7 novembre 1994 e il 12 e il 27 gennaio 1995; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del FEAOG, sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (3);

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3193/94 (5);

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94 (7), prevede che, nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 (9), prevede, all'articolo 1, che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che, al fine di assicurare la chiarezza sull'insieme delle condizioni che regolano l'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 in Germania, lo Stato membro sottoporrà alla Commissione, entro il 15 maggio 1995, una versione codificata del documento unico di programmazione così come risulta dall'accordo ottenuto nel quadro della partnership concretizzato nel documento allegato alla presente decisione (1); che tale versione codificata deve contenere tutte le indicazioni richieste conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 866/90 ed agli articoli 8, 9, 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie adatte a permettere la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi delle informazioni fornite dalle autorità tedesche dimostra la tenuta in considerazione di questo principio; che la verifica complementare di tale rispetto deve essere effettuata sulla base di informazioni che devono essere fornite insieme alla versione codificata del documento unico di programmazione; che, inoltre, la verifica continua del rispetto di questo principio deve essere proseguita nel quadro del partenariato durante la realizzazione del documento unico di programmazione; che tali verifiche sono indispensabili al proseguimento del contributo del FEAOG alle msiure oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Hesse per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carne,

- ortofrutticoli,

- patate,

- altri prodotti (non alimentari/piante medicinali e aromatiche,

- prodotti appartenenti a diversi settori (prodotti biologici).

Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 20 980 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione (2).

Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 3 330 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione