95/197/CE: Decisione della Commissione, dell' 8 giugno 1995, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti su alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone e della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/06/1995 pag. 0058 - 0059
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1995 che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti su alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone e della Repubblica di Corea (95/197/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, previa consultazione in sede di comitato consultativo, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CEE) n. 2112/90 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2967/92 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone e classificati ai codici NC: - 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16 e 8542 11 18 per le DRAM come prodotto finito, - ex 8542 11 01 per le DRAM in forma di wafer, - ex 8542 11 05 per le DRAM in forma di dado (dice) o piastrine (chip) e - ex 8473 30 10 o ex 8548 00 00 per le DRAM in forma di piastre di memoria (moduli). Con il regolamento (CEE) n. 611/93 (4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni degli stessi prodotti originari della Corea. (2) L'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base [regolamento (CE) n. 3283/94] prevede che le misure antidumping istituite a norma del regolamento suddetto possano essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. L'articolo 14, paragrafo 4 specifica inoltre che le misure possano essere ripristinate in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. (3) A partire dalla fine 1993 - inizio 1994 a causa dell'incremento della domanda di DRAM soprattutto da parte di fabbricanti di computer, i prezzi delle DRAM, a livello mondiale, si sono mantenuti stabili. Per tutto questo periodo l'intervallo tra gli ordinativi e le consegne dei prodotti in questione era considerevole. Per quanto riguarda, in particolare, il mercato comunitario, la Commissione ha potuto seguire l'andamento della situazione poiché quasi tutti i produttori giapponesi e coreani conosciuti le forniscono regolarmente relazioni particolareggiate sulle vendite, a norma degli impegni che la Commissione ha accettato nell'ambito dei due procedimenti antidumping succitati (5). L'analisi di tali relazioni ha confermato che il comportamento commerciale degli esportatori interessati corrisponde alla valutazione generale dell'evoluzione dei prezzi effettuata dalle società di ricerche di mercato, alcune delle quali seguono con particolare attenzione il mercato dei semiconduttori. (4) Per quanto concerne la situazione dell'industria comunitaria delle DRAM, le informazioni ricevute dalla Commissione confermano che anche l'industria in questione ha beneficiato delle attuali condizioni del mercato. La situazione dell'industria comunitaria si è infatti stabilizzata con l'istituzione delle misure antidumping succitate e con i notevoli investimenti destinati alla produzione della più recente generazione di DRAM. L'industria comunitaria, in seguito all'aumento del volume delle vendite e dei prezzi delle DRAM, ha quindi realizzato entrate sufficienti per eliminare le perdite finanziarie sulle vendite correnti e per ottenere rendimenti crescenti. (5) I dazi antidumping sono stati istituiti a sostegno degli impegni e per evitare che le importazioni di DRAM non vincolate da impegni avvenissero a prezzi pregiudizievoli. L'attuale situazione del mercato è caratterizzata da una forte domanda e il livello dei prezzi determinato dalle forze di mercato è equivalente o superiore a quello al quale le ditte interessate si sono impegnate a vendere nella Comunità. È possibile quindi concludere che l'attuale assenza di dumping e del conseguente pregiudizio sulle vendite di DRAM sul mercato comunitario non dipenda dal mantenimento in vigore delle misure antidumping. Dato che i prezzi minimi applicabili a norma degli impegni sono stati superati dai prezzi di mercato, l'applicazione di dazi antidumping ad valorem costituisce un inutile ostacolo all'ingresso sul mercato comunitario delle DRAM non vincolate da impegni. (6) Tuttavia, in base all'esperienza realizzata in relazione al mercato delle DRAM, si può ragionevolmente pensare che la recente evoluzione dei prezzi sia di natura temporanea. Il mercato delle DRAM è caratterizzato infatti da cicli alterni di rapido aumento e drastico calo dei prezzi. Data la probabilità che le condizioni attuali rappresentino un fenomeno temporaneo, è stato concluso che la soluzione più appropriata sia una sospensione temporanea dei dazi antidumping. (7) In conclusione, la Commissione ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la sospensione dei dazi antidumping in questione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4 e che pertanto tali dazi debbano essere sospesi per un periodo di nove mesi. Tale conclusione è stata raggiunta sulla scorta degli elementi seguenti: - informazioni affidabili sulle vendite, raccolte nel corso dei procedimenti antidumping pertinenti, che riflettono i prezzi di mercato nella Comunità, - la situazione complessiva del mercato mondiale delle DRAM che, trattandosi di prodotti primari, è intrinsecamente trasparente e - l'esperienza della natura ciclica dell'industria in questione. (8) La Commissione continuerà a seguire attentamente l'evoluzione del mercato delle DRAM e il comportamento dei singoli operatori presenti sul mercato. Qualora si riscontrasse una situazione tale da causare il riemergere del pregiudizio a scapito dell'industria comunitaria, la Commissione ripristinerà senza indugio le misure antidumping di cui sopra. (9) A tal fine, l'obbligo di presentare relazioni sulle vendite e sui prezzi, a norma degli impegni, consentirà alla Commissione di seguire l'andamento del mercato. La Commissione è tuttavia del parere che, durante il periodo di sospensione, l'obbligo di aderire alle disposizioni relative al prezzo minimo contenute negli impegni non si debba applicare. Durante il periodo in questione, pertanto, la Commisisone non effettuerà il calcolo trimestrale dei prezzi da esaminare alle ditte in questione. (10) Conformemente a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha informato il denunziante della sua intenzione di sospendere le misure antidumping di cui sopra e gli ha dato la possibilità di presentare eventuali osservazioni. Tali osservazioni sono state tenute nel debito conto al momento di formulare la presente decisione. (11) Il comitato consultivo è stato sentito in merito alla sospensione delle misure antidumping e non ha fatto obiezioni, DECIDE: Articolo unico I dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone e della Corea, istituiti rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 2112/90 e (CEE) n. 611/93, sono sospesi per un periodo di nove mesi. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente