31995D0196

95/196/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (Il testo in lingua finnica è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/06/1995 pag. 0035 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1995 relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (Il testo in lingua finnica è il solo facente fede) (95/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5, ultimo comma,

considerando che, a norma del summenzionato articolo 142, la Commissione autorizza la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine, allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni nordiche; che, secondo il paragrafo 2 dello stesso articolo, spetta alla Commissione determinare queste regioni;

considerando che, ai fini di tale determinazione, per facilitare la gestione amministrativa del regime previsto è opportuno, analogamente alla prassi seguita nell'applicazione della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2), modificata dalla direttiva 80/666/CEE (3) e dal regolamento (CEE) n. 797/85 (4), adottare il comune (kunta) come unità amministrativa pertinente; che, tuttavia, si possono prendere in considerazione come unità amministrative pertinenti anche il distretto rurale (maatalouspiiri) di Mikkeli, la Carelia meridionale, nonché - nei limiti valevoli alla data del 31 dicembre 1993 - la zona n. 3 definita nel regime finlandese vigente prima dell'adesione, che accordava aiuti all'agricoltura commisurati alla dimensione delle aziende;

considerando che, in base al paragrafo 1 del precitato articolo 142, le regioni di cui trattasi dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile; che, per determinare tali regioni, la Commissione deve prendere in particolare considerazione la scarsa densità di popolazione, la parte delle terre agricole rispetto alla superficie globale e la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana rispetto alla superficie agricola utilizzata;

considerando che, sulla base degli elementi sopra indicati, è stato compilato, per le sottoregioni finlandesi C1, C2, C2nord, C3 e C4 contemplate dalla presente decisione, un elenco di unità amministrative situate a nord del 62° parallelo o ad esse limitrofe, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile e caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una proporzione della superficie agricola utilizzata (SAU) inferiore al 10 % della superficie totale del comune; nonché da una proporzione della SAU investita a seminativi per l'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %; che, per quanto riguarda i comuni interclusi in tali zone, è opportuno inserirli nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche;

considerando che la zona nordica così determinata rappresenta una superficie di 1 417 000 ettari (ha) di SAU, il che costituisce il 55,5 % della SAU totale della Finlandia;

considerando che, in virtù del paragrafo 3 del predetto articolo 142, spetta alla Commissione determinare il periodo di riferimento durante il quale si deve accertare l'andamento della produzione o del livello di sostegno globale; che, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, si deve assumere come periodo di riferimento, per quanto concerne la produzione agricola, il triennio 1991, 1992 e 1993, ad eccezione del settore del latte di vacca e del settore bovino, per i quali il periodo più appropriato consiste nell'anno 1992 (che viene utilizzato tanto per stabilire la quota lattiera quanto per determinare la mandria di riferimento del paese in questione), e ad eccezione altresì del settore orticolo, per il quale le statistiche più attendibili sono quelle relative all'anno 1993; che, per quanto concerne invece il livello di sostegno globale, per valutare il quale si deve tener conto della differenza esistente tra la Finlandia e la Comunità in maniera di livello del sostegno, è d'uopo assumere come periodo di riferimento l'anno 1993, allorché i prezzi non erano ancora influenzati dalle conseguenze dell'adesione;

considerando che è opportuno indicare, per gli anni sopra citati, il volume di produzione e l'importo del sostegno per prodotto;

considerando che la Finlandia in data 26 ottobre 1994 ha sottoposto alla Commissione il regime di aiuti previsto, successivamente ha trasmesso informazioni complementari e il 20 gennaio 1995 ha notificato il testo finale relativo al regime stesso; che quest'ultimo prevede, a favore dell'agricoltura delle regioni in causa, la concessione di aiuti differenziati in base al sistema di produzione tradizionale delle singole aziende; che esso prevede inoltre aiuti specifici a favore della popolazione degli Scolt, dell'economia basata sull'allevamento delle renne e dell'economia naturale delle regioni in questione;

considerando che le misure previste possono essere autorizzate, in quanto sono conformi alle condizioni enunciate all'articolo 142, paragrafo 3 dell'atto di adesione; che infatti queste misure tengono nel debito conto il livello sia dell'indennità compensativa, sia degli aiuti agro-ambientali istituiti per le regioni nordiche, sia degli aiuti previsti dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM), livelli che è opportuno rammentare per motivi di trasparenza; che le suddette misure tengono pure conto degli aiuti transitori concessi a norma degli articoli 138-140 dell'atto di adesione; che gli aiuti in esame non possono né dar luogo a un aumento del sostegno globale, né - ove siano abbinati ai provvedimenti necessari - provocare un incremento della produzione rispetto al periodo di riferimento sopra menzionato; che a questo proposito una riduzione degli aiuti l'anno successivo, da attuare proporzionalmente alla percentuale di cui la produzione risulta in eccesso rispetto a quella del periodo di riferimento, costituisce uno strumento adeguato;

considerando su quest'ultimo punto che - ad eccezione del latte di vacca, per il quale l'aumento della produzione è regolamentato dal regime di quote previsto dalla relativa OCM - gli aiuti sono concessi non per i quantitativi prodotti, bensì in funzione di determinati fattori di produzione [per unità di bestiame grosso (UBG) o per ha] entro limiti regionali stabiliti dalla presente decisione; che l'aiuto è calcolato per capo di bestiame anche per le giovenche destinate alla macellazione e quindi estranee al circuito della produzione lattiera;

considerando che gli aiuti al trasporto previsti dal presente regime di aiuti possono essere autorizzati a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma; che, all'atto di un'eventuale autorizzazione di aiuti al trasporto nel quadro di un regime di aiuti nazionali a finalità regionale, è opportuno accertare che i diversi regimi di aiuti non forniscano una doppia compensazione per la stessa attività;

considerando che detti aiuti corrispondono agli obiettivi definiti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, essendo destinati a mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, a migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ad agevolare lo smercio dei medesimi ed a garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;

considerando che, alla luce di tali elementi, gli aiuti in oggetto possono essere autorizzati, a condizione tuttavia che rispettino i limiti stabiliti per taluni prodotti nell'ambito delle OCM;

considerando che il regime proposto contempla l'erogazione di aiuti per i prodotti orticoli delle regioni nordiche; che esso prevede aiuti anche per il magazzinaggio di detti prodotti, considerato in questo caso come una misura atta ad agevolare lo smercio dei medesimi ai sensi del suddetto articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, terzo trattino;

considerando che la Commissione deve essere tenuta informata circa l'andamento effettivo, in Finlandia, dei prezzi di mercato dei prodotti orticoli considerati nella presente decisione, in modo da poter verificare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione;

considerando che gli aiuti progettati per l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne sono conformi al disposto dell'articolo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 827/68,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DELIMITAZIONE DELLE REGIONI E DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Articolo 1

La regione nordica della Finlandia è ripartita in sottoregioni, ciascuna delle quali è suddivisa in province ed ulteriormente in comuni (Kunta), come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

1. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3 dell'atto di adesione abbraccia:

a) per quanto riguarda il livello di produzione da rispettare:

- l'anno 1992 per il latte di vacca e i bovini,

- l'anno 1993 per il settore orticolo,

- la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;

b) per quanto riguarda il livello di sostegno globale, l'anno 1993.

2. La produzione e il sostegno globale degli anni suddetti sono specificati, per prodotto, nell'allegato II.

TITOLO II

AIUTI AUTORIZZATI

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono autorizzati gli aiuti di cui all'allegato III.

Sono indicati:

- nell'allegato III, gli importi concessi per sottoregione, per fattore di produzione (ha, UBG) o per quantità prodotta, nonché l'importo globale previsto,

- nell'allegato IV, il numero massimo di ettari o di animali cui gli aiuti si riferiscono,

- nell'allegato V, i tassi di conversione in UBG dei vari tipi di animali.

Gli aiuti in oggetto:

- vengono autorizzati tenendo conto sia del livello degli aiuti comunitari di cui all'allegato VI, sia del livello degli aiuti consentiti in applicazione degli articoli 138-140 dell'atto di adesione,

- ad eccezione degli aiuti per il settore del latte di vacca, non possono in alcun caso essere concessi in funzione dei quantitativi prodotti.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono limitati:

a) per i seminativi: al numero medio di ettari della regione che nel triennio 1989-1991 sono stati investiti a colture dei seminativi o, se del caso, messi a riposo in base ad un regime di pagamenti compensativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1);

b) barbabietole da zucchero: quantità di barbabietole coperta da un contratto concluso tra un produttore delle regioni di cui all'articolo 1 ed uno zuccherificio operante nei limiti della quota (A e B) assegnatagli in virtù dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (2);

c) per il latte di vacca: al quantitativo di riferimento attribuito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (3);

d) per le vacche nutrici: ai massimali individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 4d, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (4);

e) per i bovini maschi: a 90 capi per azienda e per fascia d'età, in applicazione dell'articolo 4b, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68;

f) per gli ovicaprini: ai limiti individuali assegnati ai produttori in applicazione dell'articolo 5 sexies del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio (5).

Inoltre, per quanto concerne i prodotti citati alle lettere d) ed e), il fattore di densità di cui all'articolo 4g del regolamento (CEE) n. 805/68 appare rispettato.

Articolo 4

1. La Finlandia:

a) tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2 dell'atto di adesione, comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° aprile e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 1996, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, e più particolarmente sull'andamento della produzione, sullo sviluppo dei mezzi di produzione che fruiscono dell'aiuto, nonché sull'evoluzione economica delle regioni interessate;

b) prende adeguati provvedimenti per l'applicazione della presente decisione e per i necessari controlli a livello dei beneficiari;

c) ove i quantitativi di cui all'allegato II risultino superati, l'anno successivo riduce proporzionalmente, nelle sottoregioni in cui si è constatato il superamento, gli aiuti concessi per i prodotti in questione. Nel settore della produzione vegetale di pieno campo, tale riduzione viene applicata soltanto se il superamento oltrepassa in media il 10 % per due anni consecutivi;

d) nel corso del 1995 comunica alla Commissione, ogni quattro mesi, informazioni circa il livello dei prezzi alla produzione rilevati sul mercato ortofrutticolo interno.

2. La presente decisione viene riveduta qualora, in base alle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, lettera d), si constati che il sostegno globale è aumentato rispetto a quello del periodo di riferimento menzionato all'articolo 2.

Articolo 5

La presente decisione lascia impregiudicata:

- la facoltà delle autorità finlandesi di stabilire le condizioni di concessione degli aiuti alle diverse categorie di beneficiari, nel rispetto degli importi e degli altri elementi previsti dalla presente decisione,

- la facoltà della Commissione di rivedere la presente decisione, particolarmente in funzione dei seguenti elementi: l'evoluzione del valore della moneta nazionale, la determinazione del contingente finlandese di fecola di patate, la modifica degli aiuti autorizzati, in caso di adattamento di questi ultimi a norma degli articoli 138 e 140 dell'atto di adesione, o la modifica degli aiuti comunitari di cui all'allegato VI.

In quest'ultimo caso, qualunque revisione degli aiuti autorizzati per le zone nordiche potrà essere effettuata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello durante il quale la modifica di cui sopra ha acquistato efficacia.

Articolo 6

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

(Vedi articolo 2, paragrafo 2)

Per prodotto

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

III.1. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 1995

>SPAZIO PER TABELLA>

III.2. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 1996 >SPAZIO PER TABELLA>

III.3. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 1997 >SPAZIO PER TABELLA>

III.4. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 1998 >SPAZIO PER TABELLA>

III.5. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 1999 >SPAZIO PER TABELLA>

III.6. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, a partire dall'anno 2000 >SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino

Quantitativi espressi in fattori di produzione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

(Vedi articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, terzo trattino)

Coefficienti di conversione in UBG

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

(Vedi articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino)

Aiuti comunitari

1. Prodotti animali>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

<(BLK0)NOTES> </(BLK0)NOTES>

(1) Aiuti per pascoli (vacche, bovini maschi, altri bovini, vacche nutrici).

(2) Con prima estensivizzazione.

(3) Costi non detratti.

(4) 90 % imputabile, secondo le autorità finlandesi.

(5) Cavalli di razza finlandese.

(6) Sostegno per maggese non compreso.

(7) Costi non detratti.

(8) Tenuto conto delle restrizioni imposte agli agricoltori per la concessione dell'aiuto.

(9) Il frumento non è ammissibile, se la resa supera 2,5 t/ha.

(10) Da esaminare nel quadro del programma agroambientale.