31995D0188

95/188/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1995, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/33.686 - COAPI) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 02/06/1995 pag. 0037 - 0050


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1995 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/33.686 - COAPI) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (95/188/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la domanda presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione, del 6 luglio 1993, di avviare la procedura in merito al presente caso,

dopo aver dato all'associazione di imprese Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) l'occasione di far conoscere il proprio punto di vista in merito agli addebiti contestati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. La denuncia

(1) Il 29 agosto 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia ufficiosa contro il Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (in appresso COAPI). Secondo l'autore della denuncia, il COAPI stabilisce listini di prezzi per la prestazione di servizi connessi al deposito di un brevetto, alla registrazione di un marchio o di un modello di utilità e ad altre procedure relative alla proprietà industriale, servizi forniti dagli agenti del COAPI in Spagna, determinando in tal modo un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

(2) L'autore della denuncia ha inviato previa il listino distribuito dal COAPI ai membri con i prezzi delle prestazioni che dovevano essere praticati a partire dal 1° gennaio 1988; ma sono state in particolare le risposte alle richieste formali d'informazioni rivolte al COAPI il 16 ottobre 1990, il 15 maggio 1991 e il 4 giugno 1992 che hanno consentito di determinare i fatti nel contesto economico e giuridico loro proprio.

B. L'API e la sua attività

(3) La definizione di consulente in materia di proprietà industriale (« Agente de la Propiedad Industrial », in appresso API), così come una descrizione delle attività da esso esercitate, sono contenute all'articolo 156 della legge spagnola n. 11/1986, del 20 marzo 1986, relativa ai brevetti. Si tratta di persone fisiche iscritte come tali al Registro de la Propiedad Industrial (RPI) che, nell'esercizio di una libera professione, offrono in generale i propri servizi di consulenza, assistenza o rappresentanza a terzi ai fini del riconoscimento dei vari tipi di proprietà industriale e della difesa, presso RPI (1), dei diritti ad essa connessi.

In generale, i servizi di base offerti da un API nell'esercizio della libera professione consistono soprattutto nel (2):

i) fornire, nella fase iniziale, illustrazioni e definizioni del diritto;

ii) fornire servizi e prestazioni nella fase di acquisizione del diritto;

iii) effettuare la rappresentanza e fornire la consulenza nella fase di garanzia e attuazione del diritto e nel corso di possibili conflitti per l'ottenimento e/o tutela del diritto.

L'API esercita dunque funzioni diverse: consulente giuridico, rappresentante presso uffici dei brevetti, rappresentanti per le domande di brevetti in paesi stranieri in stretto collegamento con i colleghi stranieri, assistente nelle azioni legali in materia di contraffazioni e in altre materie, assistente in materia di vigilanza e rinnovo di un brevetto o di un marchio (pagamento delle annualità entro le scadenze previste e altre formalità richieste dalla legge), ecc.

In generale, l'API ha tre tipi di clienti: i singoli inventori, le imprese e i colleghi stranieri.

Un API si incarica tanto delle domande relative ai diritti di proprietà industriale del paese in cui esercita l'attività quanto di quelle provenienti da altri paesi.

Le attività esercitate nei due casi non sono molto diverse tra loro. Tuttavia, quando la domanda proviene da un paese straniero, l'API non interviene, nella maggior parte dei casi, nella prima registrazione, bensì nella registrazione di una domanda di brevetto corrispondente ad una prima registrazione effettuata in un paese straniero. Egli deve dunque preparare la domanda corrispondente conformemente alla legge nazionale, modificando la prima domanda, nella sostanza e nella forma, e traducendola nella lingua del proprio paese.

Inoltre, L'API assiste anche il suo cliente nazionale nella presentazione di domande di registrazione dell'invenzione in paesi stranieri; questa azione dev'essere condotta contemporaneamente alla prima domanda nel caso in cui il paese straniero non aderisca alla convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale ed entro il termine di un anno dalla data della prima domanda nel caso vi aderisca.

Per quanto riguarda i brevetti europei (3), gli API si incaricano, tra l'altro, della convalida di una domanda pubblicata di brevetto europeo avente per designazione la Spagna onde ottenere la tutela provvisoria, nonché della convalida di un brevetto europeo avente per designazione la Spagna, onde ottenere gli effetti nazionali. Questi servizi comportano principalmente attività di traduzione, formalità relative alla pubblicazione e alla stampa e verifiche delle iscrizioni registrate.

Rientra inoltre nelle loro attività la presentazione di domande di brevetto europeo da parte di clienti spagnoli.

C. Il COAPI e il suo quadro legislativo e regolamentare

(4) Il COAPI è l'organizzazione professionale degli API in Spagna, che ha, secondo il diritto spagnolo, la forma giuridica di una associazione professionale di diritto pubblico ed è formato da tutti gli API che esercitano l'attività in questo Stato membro.

Il COAPI si colloca nel quadro legislativo e regolamentare generale proprio delle professioni organizzate in ordini (« colegios ») - costituito dalla legge n. 2/1974, del 13 febbraio 1974, modificata dalla legge n. 74/1978, del 26 dicembre 1978, relativa agli ordini professionali - e il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento interno (in appresso denominato il regolamento COAPI). L'esercizio di questa professione è inoltre disciplinato da alcune disposizioni legislative o regolamentari specifiche.

1) Quadro legislativo generale: la legge sugli ordini professionali

(5) La legge n. 2/1974, del 13 febbraio 1974, modificata dalla legge n. 74/1978, del 26 dicembre 1978, definisce gli ordini professionali tra cui il COAPI come « associazioni professionali di diritto pubblico sostenute dalla legge e riconosciute dallo Stato, dotate di personalità giuridica propria e di capacità di realizzazione dei loro fini » (articolo 1, paragrafo 1). Gli scopi di tali corporazioni sono essenzialmente la regolamentazione (« ordenación ») dell'esercizio della professione, la loro rappresentanza esclusiva e la difesa degli interessi professionali dei membri senza pregiudizio della competenza dell'amministrazione pubblica nel quadro di un rapporto funzionale (articolo 1, paragrafo 3).

(6) Ai sensi dell'articolo 5 della legge spetta agli ordini professionali, nel loro campo d'azione territoriale, l'esercizio in particolare delle seguenti funzioni:

- rappresentare e promuovere la difesa della professione presso i pubblici poteri [lettera g)];

- regolamentare l'attività professionale dei membri, vigilare sull'etica e la dignità professionali e sul rispetto dei diritti dei singoli ed esercitare il potere di imporre sanzioni disciplinari [lettera i)];

- ricercare l'armonia e la collaborazione tra i membri, impedendo la concorrenza sleale [lettera k)];

- adottare le misure necessarie ad evitare l'intrusione (esercizio illegale, della professione) [lettera l)];

- amministrare gli onorari minimi quando non sono esigibili sotto forma di diritti doganali, tariffe amministrative o canoni [lettera ñ)]. Questa funzione è attribuita ai Consejos Generales de los Colegios, organi rappresentativi e coordinatori superiori degli ordini, nella misura in cui ha una portata o una ripercussione nazionale (articolo 9, paragrafo 1, [lettera a)];

- fornire di visto i lavori professionali dei membri, se gli statuti dell'ordine professionale lo prevedono [lettera q];

- rispettare e far rispettare dai membri (« colegiados ») le leggi generali e specifiche, gli statuti professionali e i regolamenti interni, nonché le norme e le decisioni prese dagli organi degli ordini (« colegios ») nelle materie di loro competenza [lettera t)].

(7) L'articolo 8 della stessa legge dispone che « le decisioni degli ordini e dei consigli generali ("consejos generales"), se sono soggette al diritto amministrativo, una volta esauriti i ricorsi interni, sono oggetto di ricorsi davanti alla "jurisdicción contencioso-adminitrativa" ». In particolare, sono nulli di pieno diritto gli atti degli organi dei « colegios » manifestamente contrari alla legge e quelli adottati senza averne la competenza. Gli atti contrari alla regolamentazione e lo sviamento di potere sono suscettibili di annullamento (articolo 8, paragrafo 3).

(8) Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1 dispone che gli ordini professionali siano disciplinati dai loro statuti e regolamenti interni, fatte salve le leggi che regolano la professione. I « consejos generales » stabiliscono gli statuti generali per tutti i « colegios » di una stessa professione, dopo averli ascoltati. Tali statuti sono sottoposti ad approvazione del governo tramite il ministero competente. La stessa procedura è seguita per i « colegios » di portata nazionale (articolo 6, paragrafo 2). Gli statuti generali riguardano gli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 3: diritti e obblighi dei « colegiados », organi di gestione, norme di costituzione e funzionamento, regimi di premi e sanzioni, scopi e funzioni specifici del « colegio », ecc.

(9) L'articolo 3, paragrafo 2 dispone inoltre che, « trattandosi di professioni "colegiadas" (organizzate in ordini), una condizione indispensabile all'esercizio della professione è costituita dall'affiliazione al "colegio") competente per il territorio sul quale si prevede di esercitarla ».

(10) Le disposizioni transitorie della legge indicano che le disposizioni regolamentari degli ordini professionali e dei loro « consejos superiores » nonché i loro statuti restano in vigore per gli aspetti che non sono contrari alla legge stessa, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente necessari.

(11) Nonostante le ripetute domande di dichiarazione di incostituzionalità delle legge n. 2/1974, la Corte costituzionale ne ha ribadito la conformità all'articolo 36 della costituzione spagnola, che dispone che « le caratteristiche proprie del regime giuridico degli ordini professionali nonché l'esercizio delle libere professioni devono essere disciplinati per legge. La struttura interna e il funzionamento degli ordini devono essere democratici ».

La Corte costituzionale ha sostenuto infatti nelle sue decisioni che l'obbligo di aderire all'ordine professionale e il rispetto della disciplina imposta dall'ordine non sono limitazioni ingiustificate, poiché non impediscono alle professioni organizzate in ordine di istituire associazioni o sindacati o di aderire a quelli già esistenti.

2) Regolamento del COAPI

(12) Il regolamento del COAPI, che ne è contemporaneamente anche l'atto costituito, è del 29 novembre 1926. Comprende disposizioni relative agli organi decisionali, alle tariffe degli onorari, alla pubblicità, agli obblighi e ai diritti dei membri e alle sanzioni (1).

Questo regolamento si basa su un decreto reale del 27 febbraio 1926. Questo decreto aveva sancito il principio dell'affiliazione obbligatoria degli API iscritti al « Registro de la Propriedad Industrial y Comercial » (in seguito divenuto RPI) ad una organizzazione professionale, a condizione che sia adottato un regolamento per il loro funzionamento conformemente ai principi di base indicati nello stesso decreto reale. Un decreto reale del 28 febbraio 1927 ha approvato il regolamento del 29 novembre 1926.

Attualmente, il regolamento di funzionamento del COAPI si fonda sulla legge n. 2/1974, del 13 febbraio 1974, modificata dalla legge n. 74/1978, del 26 dicembre 1978, suindicata (vedi sopra i considerandi da 5 a 10).

Organi decisionali del COAPI (13) Il COAPI è amministrato da un comitato direttivo (« Junta Directiva ») costituito da sette membri, tra cui un presidente e un vicepresidente, eletti dall'assemblea generale (articoli 4 e 8 del regolamento interno).

Al comitato direttivo spetta la rappresentanza legale del COAPI e, tra l'altro, la funzione di rispettare e far rispettare le decisioni dell'assemblea generale nonché le disposizioni del regolamento del COAPI e le disposizioni emananti dai pubblici poteri (articolo 13, paragrafo 7) e quella di esaminare i ricorsi contro i membri e prendere una decisione in merito.

L'assemblea generale tiene ogni anno una riunione ordinaria nel mese di gennaio e riunioni straordinarie convocate su richiesta del comitato direttivo o su richiesta scritta di un quarto dei membri.

L'assemblea generale decide sulle proposte presentate dal comitato direttivo. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti, salvo nel caso di una decisione di espulsione di un membro, che richiede la presenza di almeno la metà dei membri dell'ordine (articolo 39).

Disposizioni relative alle tariffe e alle sanzioni (14) In base all'articolo 49 del regolamento del COAPI la tariffa minima stabilita dall'assemblea generale è obbligatoria per tutti gli API e deve comprendere tutti i servizi relativi a casi di proprietà industriale da essi prestati a clienti sia nazionali che stranieri. Sono escluse solo talune prestazioni il cui prezzo è variabile e difficile da calcolare in anticipo (redazione di rapporti, ricorsi, casi di caducità ecc.). Questo articolo prevede inoltre due tariffe per i casi di proprietà industriale provenienti dall'estero: una per i consulenti in materia di brevetti di paesi stranieri (i corrispondenti) e l'altra per i privati che rivolgono direttamente agli API spagnoli.

D'altro lato, l'articolo 48 del regolamento in questione sottolinea che il comitato direttivo propone all'assemblea generale per approvazione « tariffe vigenti per tutti gli API ("tarifas que deban regir para todos los agentes por igual"), assicurando la misura massima possibile per le ipotesi in cui complicazione, la difficoltà e l'estensione casi richiedessero un aumento circonstanziale dei prezzi ».

(15) Per il resto, in base all'articolo 35 dello stesso regolamento (capitolo VII concernente le sanzioni), sono considerati infrazioni soggette a sanzione:

- la violazione delle disposizioni del regolamento o delle decisioni prese dalle assemblee generali (paragrafo 1);

- l'applicazione di onorari inferiori a quelli figuranti nelle tariffe approvate dall'assemblea generale (paragrafo 7).

Le sanzioni possono tradursi in ammende, sospensione temporanea dall'esercizio della professione o persino radiazione dall'ordine (articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5).

I poteri di sanzione sono attribuiti al comitato direttivo o all'assemblea generale, a seconda della gravità delle infrazioni (articolo 36).

3) Contesto legislativo e regolamentare specifico

(16) L'attività degli API è disciplinata anche da disposizioni più specifiche previste dalla legge n. 11/1986, del 20 marzo 1986, relativa ai brevetti, modificata dalla legge n. 21/1992, del 16 luglio 1992 (legge dell'industria), e dal regolamento di esecuzione della legge relativa ai brevetti che possono riassumersi come segue:

- i residenti all'estero devono agire in tutti i casi tramite un API (articolo 155, paragrafo 2 della già citata legge n. 11/1986);

- solo i cittadini spagnoli o i cittadini di altri Stati membri aventi un domicilio professionale in Spagna possono ottenere l'iscrizione al Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial, purché soddisfino determinate condizioni, tra cui: non essere implicato né aver subito condanne per reati dolosi, essere in possesso di una licenza o di un titolo equivalente, aver sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile, aver versato una cauzione presso il RPI (attualmente OEPM). L'API deve inoltre prestare giuramento di osservare il segreto professionale e di non rappresentare interessi opposti nella stessa causa (prima disposizione aggiuntiva, paragrafo 3 della citata legge n. 21/1992 e titolo IV del regolamento di esecuzione della legge sui brevetti).

(17) Peraltro, l'articolo 17 della legge n. 32/1988, del 10 novembre 1988, sui marchi prevede una disposizione simile all'articolo 155, paragrafo 2 della legge sui brevetti.

4) Quadro regolamentare degli API a livello europeo

(18) Il 30 settembre 1986 la Spagna ha aderito alla convenzione di Monaco sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (in appresso denominata convenzione sul brevetto europeo), con la riserva che i brevetti europei relativi a prodotti chimici e farmaceutici non abbiano effetto in Spagna.

La convenzione sul brevetto europeo stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento dei rappresentanti delle persone fisiche e giuridiche qualsiasi persona fisica o morale nei procedimenti previsti della convenzione. Numerosi API spagnoli hanno acquisito, in virtù degli articoli 134 e 163 di tale convenzione, la qualità di « agente di brevetto europeo ». Di conseguenza, essi fanno parte dell'Istituto dei mandatari autorizzati (in appresso IMA) presso l'Ufficio europeo dei brevetti (in appresso UEB), che è stato istituito dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti. In qualità di agenti di brevetto europeo, gli API devono osservare le norme di condotta professionale stabilite dal consiglio di amministrazione dell'UEB nonché il codice di condotta professionale che il consiglio dell'IMA ha adottato. Queste norme professionali non contengono disposizioni in materia di raccomandazione o di fissazione di prezzi minimi.

D. Le tariffe stabilite dal COAPI

1) Prestazioni di servizi

(19) Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno (si veda il precedente considerando 14), le tariffe approvate dall'assemblea del COAPI riguardano i servizi concernenti pratiche di proprietà industriale prestati dagli API a clienti nazionali e stranieri. Queste tariffe non sono sottoposte per approvazione ai poteri pubblici.

Le tariffe per i clienti nazionali (tariffe nazionali espresse in PTA) contengono dal 1987 53 rubriche raggruppate in 13 capitoli (A - brevetti, B - brevetti europei, C - marchi, D - marchi internazionali, E labels, F - modelli di utilità, G - modelli e disegni industriali e artistici, H - modelli e disegni internazionali, I - denominazioni commerciali e insegne, J - film cinematografici, K - cessioni, L - investigazioni e M - opposizioni, risposte in sospeso, certificazioni ecc.).

Esistono due tariffe estere: la tariffa A (colleghi stranieri) e la tariffa B (privati o imprese stranieri) che contavano 52 rubriche nel 1987 e nel 1988 e 54 rubriche nel 1989, 1990 e 1991, raggruppate in sei capitoli (brevetti e modelli di utilità, brevetti europei, marchi di fabbrica, modelli e disegni industriali, cessioni e varie). Il capitolo « brevetti e modelli di utilità » riguarda le domande, le traduzioni dei descrittivi in spagnolo, le revisioni di testi ricevuti in spagnolo, le copie dei rapporti, le risposte alla sospensione, la presentazione di un'opposizione o la risposta ad un'opposizione, il pagamento di annualità, le domande di riabilitazione, ecc. Le prestazioni relative ai brevetti europei riguardano la convalida di una domanda pubblicata di brevetto europeo avente per designazione la Spagna per l'ottenimento della tutela provvisoria (23), la convalida di un brevetto europeo avente per designazione la Spagna per l'ottenimento di effetti nazionali (24), traduzione, adeguamento e revisione di testi ricevuti in spagnolo (26, 27 e 28). Il capitolo « marchi di fabbrica » comprende in particolare le domande di registrazione (29) e di rinnovo di un marchio (31), di riabilitazione di un marchio scaduto (33), il pagamento dei periodi quinquennali (35), le opposizioni (36) e le loro risposte (37).

Le rubriche concernenti i modelli e disegni industriali sono formate dalle domande (39 e 40), dai rinnovi (41), dalle risposte ad un'opposizione o ad una sospensione (42), dall'opposizione al rilascio di un modello industriale o disegno (43) e dal pagamento di tasse quinquennali (44). Il capitolo « cessioni » riguarda registrazioni di atti di cessione, trasferimento o cambiamento di denominazione (45). Fino al 1988 (incluso), il capitolo « varie » comprendeva le prestazioni sulla ricerca ufficiale generale relativa all'ammissibilità di un marchio (46), il deposito posteriore di un documento o di una domanda di proroga di una scadenza ufficiale (47), l'ottenimento di un certificato ufficiale (48), le copie di rapporti e disegni (49), la vigilanza su un brevetto o modello quando le annualità sono pagate da un altro agente (50), i ricorsi per riconsiderazione (51) e la comparizione relativa ad un caso di domanda nazionale presentata da un altro agente (52). A partire dal 1989, la rubrica 46 è passata a riguardare la prestazione « ricerca ufficiale sui marchi (elenci di antecedenti) ». Sono state aggiunte altre due rubriche: ricerca ufficiale sui marchi, compreso studio di antecedenti e valutazione (47) e rivendicazione di una priorità (48). Le ex-rubriche 47, 48, 49, 50, 51 e 52 sono divenute rispettivamente 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

2) Criteri di formazione dei prezzi

(20) Per stabilire le tariffe che distribuisce ai membri, il COAPI tiene conto, secondo le sue affermazioni, di fattori sia generali che specifici.

Nella prima categoria di criteri rientrano il tempo di lavoro utilizzato, i costi materiali diretti e i costi generali professionali e non professionali. Il tempo di lavoro è stimato in funzione del tempo dedicato alle diverse fasi della procedura amministrativa. Esso serve a calcolare il costo della manodopera diretta e indiretta.

I costi materiali diretti comprendono in particolare le tasse ufficiali, le spese per il materiale d'ufficio e per le comunicazioni.

Le spese generali professionali contengono l'incidenza delle imposte, l'abbonamento alle pubblicazioni ufficiali o della professione, ecc. Le spese generali non professionali riflettono l'incidenza delle spese di locazione, leasing, ammortamento, ecc.

I fattori specifici di cui si tiene conto per la stima dei livelli delle tariffe riguardano le caratteristiche dei clienti: idioma, livello di familiarità o di perizia, livello di professionalità nel settore della proprietà industriale nonché il fatto di essere ricevuti su appuntamento o per corrispondenza.

Questi fattori specifici comportano tre livelli scaglionati di tariffe: clienti locali/nazionali (tariffa nazionale), corrispondenti (colleghi stranieri) - tariffa A, e clienti diretti stranieri - tariffa B. Le tariffe A e B (tariffe estere) sono espresse in FF, DM, UKL, SFR, USD e YEN.

E. Il mercato

(21) I servizi qui esaminati rappresentano l'effettuazione delle formalità richieste da una domanda di brevetto, di registrazione di un marchio o da altre modalità relative alla proprietà industriale e qualsiasi prestazione connessa al rinnovo di tali diritti e alla vigilanza su di essi.

La domanda per le prestazioni intese al riconoscimento di un diritto di proprietà industriale è presentata sia da utenti residenti in Spagna (singoli inventori o imprese) sia da utenti stranieri (singoli inventori, imprese e consulenti di brevetti).

Le leggi spagnole sui brevetti e i marchi (si vedano i precedenti considerandi 16 e 17) riservano agli API spagnoli l'esclusività di tutte le prestazioni (1) (settori specifici non sono elencati) connesse al beneficio dei diritti richiesti dagli utenti residenti al di fuori della Spagna, siano essi privati cittadini, imprese o consulenti di brevetti.

A prescindere dalla questione se tali disposizioni legislative siano contrarie al trattato CE (dato in particolare che per queste stesse prestazioni, si richieste da utenti residenti in Spagna che desiderino avvalersi di un diritto di proprietà industriale in Spagna o in un altro paese, gli API non hanno l'esclusività), si può concludere che in seguito a dette disposizioni legislative le prestazioni di servizi fornite dagli API rientrano in due mercati distinti in cui le condizioni di concorrenza sono diverse, cioè:

a) il mercato delle prestazioni legate al riconoscimento di diritti di proprietà industriale in Spagna, che richiedono un rapporto con l'OEPM e sono richieste da non residenti, che costituitsce un mercato riservato agli API spagnoli iscritti d'obbligo al COAPI;

b) il mercato delle prestazioni legate al riconoscimento di diritti di proprietà industriale in Spagna o in altri paesi richieste da utenti residenti in Spagna per i quali esistono prestatori alternativi agli API spagnoli. Questi ultimi detengono però, necessariamente, una posizione importante su questo mercato, date la peculiarità e la tecnicità delle prestazioni e considerato che le condizioni di accesso a tale libera professione garantiscono agli utenti la qualificazione dei suoi membri per la prestazione dei servizi in questione.

Il numero dei membri del COAPI ammontava a 286 nel 1988, a 307 nel 1989 e a 323 nel 1990. Il COAPI stima che il fatturato globale annuo delle loro attività ammonti a [. . .] (*), il 14 % dei quali riguarda casi provenienti da altri Stati membri.

F. Le decisioni del COAPI in materia di fissazione dei prezzi

(22) Tramite la sua assemblea generale il COAPI decide regolarmente - in generale una volta l'anno - gli aumenti delle tariffe degli onorari e le eventuali modifiche delle rubriche nelle quali sono classificati i servizi prestati dagli API.

Il resoconto dell'assemblea generale ordinaria del 29 gennaio 1987 menziona, a questo proposito, la decisione di tenere periodicamente una riunione dell'assemblea generale prima della fine di ogni anno, per discutere le tariffe.

Lo studio delle tariffe è effettuato dal comitato direttivo che presenta le proposte di modifica all'assemblea generale.

I resoconti delle riunioni dell'assemblea generale degli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, nonché quelli delle riunioni del comitato direttivo (relative agli stessi anni e al 1991), durante le quali i lavori sono stati preparati, riferiscono delle procedure seguite per determinare gli aumenti dei prezzi nonché l'adozione delle nuove tariffe e la loro data di entrata in vigore. Inoltre, le circolari del 12 dicembre 1986 e del 21 settembre 1987 testimoniano dell'inclusione nelle tariffe di nuove prestazioni e dell'interpretazione di talune rubriche.

1) Circolari del COAPI del 12 dicembre 1986 e del 21 settembre 1987

(23) La circolare n. 27 del 12 dicembre 1986 comunica ai membri le nuove tariffe da applicare ai nuovi lavori (servizi) derivanti dall'adesione della Spagna alla convenzione sul brevetto europeo; si tratta di servizi prestati sia presso l'ufficio europeo dei brevetti per conto di clienti spagnoli, sia presso il RPI per conto di corrispondenti e clienti diretti stranieri, nonché di servizi risultanti dalla convalida di domande di brevetti europei aventi per designazione la Spagna e intese ad ottenere la tutela provvisoria o gli effetti nazionali. L'elenco delle nuove rubriche corrispondenti alla tariffa nazionale, alla tariffa estera per corrispondenti (tariffa A) e alla tariffa estera per clienti diretti (tariffa B) è allegato alla circolare.

Sia per la tariffa A che per la tariffa B sono inoltre indicati gli importi di base in PTA utilizzati per calcolare gli importi corrispondenti delle nuove rubriche in monete estere. La tariffa B è superiore del 20 % alla tariffa A (in PTA).

La stessa circolare precisava che gli importi erano considerati provvisori e sarebbero stati confermati o rivisti a seconda dell'esperienza compiuta, dopo essere stati discussi in assemblea generale e averne ricevuto l'approvazione.

(24) La circolare n. 10 del 21 settembre 1987 fornisce chiarificazioni ai membri sulla circolare n. 27 del 12 dicembre 1986 concernente l'applicazione delle tariffe, in particolare sulle rubriche da 23 a 28 delle tariffe in USD, UKL, DM e YEN e da 101 a 106 delle tariffe nazionali relative alla convalida di domande europee pubblicate e di brevetti europei concessi, per la tutela provvisoria o definitiva in Spagna.

2) Resoconto della riunione dell'assemblea generale ordinaria del 29 gennaio 1987

(25) Il resoconto di questa riunione riferisce dell'approvazione delle proposte del comitato direttivo relative:

- alla tariffa nazionale: aumento del 10 % della componente onorari e aumento della componente tasse proporzionalmente alla variazione reale delle tasse del RPI, ad eccezione delle rubbriche « rinnovi di segni distintivi » e « modelli industriali », il cui aumento dovrebbe riferirsi solo alla componente tasse;

- alle tariffe estere: portare al livello delle tariffe in SFR le tariffe in USD, UKL e FF (monete svalutate) e mantenere le altre (SFR, YEN e DM) allo stesso livello, dato che l'aumento concesso per l'anno precedente si riferiva ad un aumento del 10 % della tariffa in SFR e che a partire da quel momento SFR, DEM e YEN sono stati rivalutati del 12 % rispetto alla PTA, mentre l'USD si è svalutato del 7,5 %;

- alla data prevista per l'entrata in vigore delle nuove tariffe: il 1° febbraio 1987.

Con la circolare n. 3 del 4 febbraio 1987 il COAPI ha comunicato ai membri « gli importi più urgenti, prima che sia terminata la stampa delle nuove tariffe », relativi alle tariffe nazionali ed estere approvate dall'assemblea generale il 29 gennaio 1987. Di fatto, le tariffe estere sono entrate in vigore solo il 1° marzo 1987.

3) Resoconti: delle riunioni del comitato direttivo e dell'assemblea generale straordinaria del 24 novembre 1987

(26) Il 24 novembre 1987 il comitato direttivo ha deciso di proporre all'assemblea generale « un aumento generale del 5 % sia della tariffa nazionale (per correggere il tasso d'inflazione del 1987) sia della tariffa estera in SFR (il cui valore, rispetto alla PTA, non ha subito modifiche sensibili) e di portare al livello di quest'ultima le tariffe delle altre monete estere, ad eccezione di quelle che presentano una variazione inferiore al 2 % », con un aumento del 9 % per la tariffa in FF, del 7 % per la tariffa in DM e del 10,6 % per la tariffa in YEN.

Il resoconto dell'assemblea generale indica che gli aumenti di queste tariffe estere corrispondono all'aumento del 5 % accordato più il recupero del valore perduto da tali monete.

Con la circolare n. 19 del 25 novembre 1987 il COAPI ha comunicato ai membri gli « importi più urgenti », dato che la stampa delle tariffe non era ancora stata completata, per consentire il rispetto della data stabilita per l'entrata in vigore delle nuove tariffe, cioè il 1° gennaio 1988.

4) Resoconto delle riunioni del comitato direttivo e dell'assemblea generale straordinaria del 20 ottobre 1988

(27) Le proposte del comitato direttivo in materia di modifica delle tariffe presentate all'approvazione dell'assemblea generale del 20 ottobre 1988 si basavano in particolare su:

- un aumento eventuale (futuro) del 3 % dei tributi parafiscali che avrebbe avuto una ripercussione sui tributi applicabili ai segni distintivi, ai modelli e ai disegni industriali;

- la fluttuazione delle varie monete di fatturazione.

D'altro lato, il resoconto della riunione del comitato direttivo del 14 novembre 1988 testimonia della decisione di aumentare del 5 % tutte le rubriche della tariffa nazionale, in forza del mandato accordatogli dall'assemblea generale del 20 ottobre 1988.

Per quanto riguarda le tariffe estere, quella in UKL non sarebbe stata modificata, salvo per talune rubriche, poiché tale tariffa aveva presentato la quotazione più stabile durante l'anno e aveva subito una rivalutazione del 3,5 % cioè dello stesso livello dell'aumento previsto per le tasse.

Di conseguenza, le tariffe sottovalutate (FF, DM e SFR) sarebbero state semplicemente portate al livello delle tariffe in UKL, salvo per le rubriche per le quali erano proposti aumenti. Per il resto, le tariffe sopravvalutate (YEN e USD) sarebbero state modificate solo per le stesse rubriche, se gli aumenti fossero oscillati fra il 20 e il 30 %.

Con la circolare n. 16 del 21 novembre 1988 il COAPI ha informato i membri che l'assemblea generale del 20 ottobre 1988 aveva approvato nuove tariffe e ha comunicato i prezzi « più urgenti », dato che la stampa delle tariffe non era stata ancora ultimata.

5) Resoconti della riunione del comitato direttivo del 17 gennaio 1990 e dell'assemblea generale ordinaria del 25 gennaio 1990

(28) Il resoconto dell'assemblea generale del 25 gennaio 1990 riferisce dell'approvazione della proposta del comitato direttivo di aumentare la tariffa nazionale del 5 % (aumento previsto per le tasse del RPI) e le tariffe estere della stessa percentuale con aggiunta delle fluttuazioni delle quotazioni delle varie monete. La tariffa in DM è stata presa come base di riferimento. Tutte le altre tariffe sono state portate al livello di quella di riferimento e in seguito tutte le rubriche sono state aumentate del 5 %, ad eccezione di quattro (opposizioni, risposte alla messa in sospensione, ricerche sui marchi e ricorsi di opposizione).

È stata stabilita inoltre, come data di entrata in vigore delle nuove tariffe, il 1° aprile 1990, ed è stato deciso di distribuire ai membri le bozze delle tariffe prima della stampa definitiva, in modo da consentire il rispetto della data accordata, cosa che è stata fatta tramite la circolare n. 7 del 5 marzo 1990.

6) Resoconti della riunione del comitato direttivo del 21 settembre e del 10 dicembre 1990 e dell'assemblea generale dell'11 dicembre 1990

(29) Il resoconto della riunione del comitato direttivo del 21 settembre 1990 riferisce della proposta, da presentare all'assemblea generale, di aumento delle tariffe estere: aumento del 10 % della tariffa in DM e adeguamento delle altre al livello di quest'ultima.

L'assemblea generale dell'11 dicembre 1990 ha approvato la proposta di aumento delle tariffe presentata dal comitato direttivo, che era stata rinviata con decisione dell'assemblea generale del 24 ottobre 1990.

Le nuove tariffe sarebbero state determinate secondo i seguenti criteri:

- aumento del 12 % della tariffa in PTA (5 % dovuto all'aumento delle tasse e 7 % dell'indice dei prezzi al consumo;

- adeguamento delle varie tariffe in valuta estera a quella in DM e aumento generale del 10 %.

7) Resoconti delle riunioni del comitato direttivo del 6 novembre, 20 novembre e 4 dicembre 1991 e del 9 gennaio 1992

(30) Il resoconto del comitato direttivo del 6 novembre 1991 riferisce di una proposta di aumento generale delle tariffe del 5 %, corrispondente all'aumento delle tasse del RPI.

Secondo il resoconto della riunione del 20 novembre 1991, « le tariffe dovrebbero seguire l'andamento di quelle praticate dai colleghi stranieri, in particolare da quelli della CE. Un dettagliato esame comparativo tra le tariffe degli API spagnoli e le tariffe praticate dai colleghi stranieri porta alla conclusione e alla proposta che le tariffe per clienti stranieri non debbano essere modificate, tenuto conto dei loro importi e dell'evoluzione dei tassi di cambio delle rispettive valute. D'altro lato, la tariffa nazionale dovrebbe essere modificata particolareggiatamente a seconda delle rubriche ».

In questo spirito, il resoconto della riunione del comitato direttivo del 4 dicembre 1991 sottolinea, per quanto riguarda la tariffa nazionale, la proposta di aumentare dell'8 %, del 10 % o del 20 % la maggior parte delle rubriche. Altre rubriche, quali quelle delle opposizioni di marchi e di modelli industriali e la redazione di rapporti sono oggetto di aumenti particolari, rispettivamente del 30 % e del 25 % rispetto al 1990.

Per il resto, il comitato direttivo, nella riunione del 9 gennaio 1992, conclude che le tariffe estere non dovrebbero essere modificate, poiché « dall'ottobre 1990, data della loro ultima modifica, la PTA è stata svalutata di una percentuale oscillante tra lo 0,2 % e il 6,2 % rispetto all'USD, allo YEN e al DM, mentre la sua rivalutazione rispetto al FF, al SFR e alla UKL è oscillata tra lo 0,9 % e il 4,7 % ».

G. Gli argomenti del COAPI

(31) Gli elementi essenziali delle osservazioni scritte e orali che il COAPI ha presentato alla Commissione si possono riassumere come segue:

a) Il COAPI è un organismo della pubblica amministrazione (1). La natura di associazione professionale di diritto pubblico degli ordini professionali è stato confermato a più riprese dal tribunale costituzionale spagnolo, che ha stabilito che la legislazione di base sugli ordini professionali (vedi i precedenti considerandi da 5 a 10) è di esclusiva competenza dello Stato e non delle « Comunidades Autonomas ».

Tale conclusione presuppone, secondo il COAPI, che gli ordini professionali siano parte dell'amministrazione pubblica, poiché la costituzione spagnola attribuisce allo Stato la competenza esclusiva per quanto riguarda le « basi del regime giuridico della pubblica amministrazione ».

b) Il COAPI non può essere qualificato come associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Anche se ciascun API potesse essere assimilato ad un'impresa ai sensi di tale disposizione (questione che il COAPI lascia aperta), quando gli API si riuniscono in seno al COAPI non lo fanno in qualità di imprese, poiché il COAPI, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge n. 2/1974, modificata dalla legge n. 74/1978, deve tener conto dell'interesse dei privati.

Il COAPI ha dunque « l'obbligo di tener conto dell'interesse pubblico, diverso dal semplice interesse egoistico degli affiliati, nonché l'obbligo di fra rispettare agli affiliati gli obblighi risultanti dalla legislazione generale e specifica interessata »; esso è perciò investito di un potere pubblico.

c) Allorquando un ordine professionale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, i suoi atti sono atti amministrtivi « rivedibili e impugnabili » davanti al giudice amministrtivo. Le decisioni del COAPI costituirebbero pertanto atti amministrativi che in nessun caso potrebbero essere qualificati di decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

d) Il regolamento del COAPI è un decreto reale incorporato nel diritto spagnolo. Esso costituisce pertanto una norma dello Stato.

e) Nello stabilire prezzi minimi, il COAPI ha sempre seguito la legislazione spagnola generale sugli ordini professionali e la legislazione particolare relativa agli API. Non è mai andato al di là di quello che gli consentiva il quadro legislativo e regolamentare.

f) Poiché il regolamento del COAPI ha il carattere di una normativa statale, le sue disposizioni non possono essere dichiarate incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE sulla base di una procedura fondata sul regolamento n. 17. Lo stesso vale per le decisioni del COAPI, dato che esso fa parte dell'amministrazione pubblica e le sue decisioni sono atti amministrativi.

g) La Commissione deve perciò astenersi dall'istruire una procedura sulla base del regolamento n. 17 contro il COAPI, poiché i comportamenti a quest'ultimo imputati rappresentano solo la messa in atto, da parte della pubblica amministrazione, della legislazione sugli ordini professionali.

h) La Commissione dovrebbe invece avviare una procedura fondata sull'articolo 169 del trattato CE contro lo Stato spagnolo, qualora consideri che la legislazione in questione sia contraria all'articolo 85 del trattato CE poiché concede agli ordini professionali il carattere di amministrazione pubblica e attribuisce loro talune funzioni che possono limitare la concorrenza.

i) Ad ogni modo, la fissazione dei prezzi minimi da parte del COAPI ha il vantaggio di stimolare la concorrenza tra liberi professionisti tramite la qualità delle prestazioni. Allorché il cliente non può scegliere in base ai prezzi, deve scegliere il prestatore di servizi che gli fornisce le migliori garanzie di onestà, esperienza, dedizione, ecc., ciò che determina il miglioramento della qualità dei servizi e impedisce ai professionisti disonesti di ingannare il consumatore fornendogli servizi di qualità inferiore.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. L'articolo 85

1) Imprese e associazioni di imprese

(32) Gli API costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE dal momento che esercitano la loro professione in quanto indipendenti.

Essi prestano infatti i loro servizi in modo stabile e retribuito. Il fatto che costituiscano una libera professione regolamentata ai sensi della legge spagnola e della direttiva 89/48/CEE del Consiglio (1), che le prestazioni abbiano carattere intellettuale, tecnico o specializzato e siano fornite su base personale e diretta non cambia nulla alla natura di attività economica.

Secondo la Corte di giustizia, sentenza del 23 aprile 1991 nella causa C-41/90 Hoefner/Macroton (2), « la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento ».

(33) Il COAPI, che raggruppa in Spagna tutti gli API, costituisce pertanto un'associazione di imprese ai sensi di detta disposizione del trattato CE. Il fatto che si tratti di un ordine professionale al quale i pubblici poteri hanno affidato talune funzioni che gli consentono di disciplinare la professione e che il suo status giuridico è, secondo il diritto spagnolo, quello di una cooperazione di diritto pubblico, non osta a che il COAPI sia considerato un'associazione di imprese.

2) Accordi tra imprese e decisioni di associazioni di imprese

(34) Il regolamento del COAPI (concernente la costituzione del COAPI e le sue norme di funzionamento) è originariamente un accordo tra imprese, che è stato adottato dagli API riuniti in assemblea. In seguito l'assemblea del COAPI ha, più volte, modificato questo regolamento. Il regolamento del COAPI costituisce dunque anche una decisione d'associazione d'imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

D'altronde, attualmente, tale regolamento è disciplinato dalla legge n. 2/1974, del 13 febbraio 1974, modificata dalla legge 74/1978, del 26 dicembre 1978, che stipula che gli statuti e i regolamenti interni agli ordini professionali sono stabiliti dagli organi decisionali degli ordini previa operazione dei pubblici poteri.

Questo regolamento, che è sia un accordo che una decisione, è un atto autonomo e distinto dai provvedimenti legislativi che l'hanno preceduto (decreto reale del 27 febbraio 1926) o seguito (decreto reale del 28 febbraio 1927 e successive modifiche). Questi non ne modificano il carattere di accordo tra imprese o di decisione di associazione di imprese (vedi i considerandi da 44 a 48 in seguito).

(35) Allo stesso modo, le deliberazioni dell'assemblea generale del COAPI e del suo comitato direttivo in materia di fissazione dei prezzi, adottate in applicazione delle disposizioni del regolamento, sono decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Esse sono vincolanti per tutti i membri e il COAPI vigila a che siano applicate, ricorrendo al proprio potere di infliggere sanzioni (ammende e altre sanzioni, fino all'espulsione dal COAPI).

3) Restrizioni sensibili della concorrenza

a) Restrizioni relative ai prezzi previste dal regolamento del COAPI (36) L'articolo 48 del regolamento del COAPI prevede che per le pratiche particolarmente complesse, il comitato direttore proponga all'assemblea generale, per approvazione, « le tariffe vigenti per tutti gli API assicurando la misura massima possibile degli onorari ».

L'articolo 49 del regolamento del COAPI precisa che l'assemblea generale, su proposta del comitato direttivo, fissi le tariffe minime obbligatorie per tutti i servizi relativi a pratiche di proprietà industriale, salvo per quelle per le quali il prezzo è variabile e difficile da stabilire in anticipo (redazione di rapporti, memorie, ricorsi, casi di caducità ecc. - vedi considerando 14 supra). L'articolo 35, paragrafo 7 dello stesso regolamento mette in evidenza che « la pratica di onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa approvata dall'assemblea generale » è considerata come infrazione che dà luogo a sanzione.

(37) Gli articoli 48 e 49 del regolamento del COAPI sono intesi, quindi, a limitare in modo sensibile la libertà di comportamento dei membri del COAPI, dato che annunciano la fissazione comune di prezzi minimi. Queste disposizioni costituiscono dunque, in ogni caso, una intesa avente per oggetto di fissare le tariffe degli onorari in funzione dei clienti, come tale contraria all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE. Nell'approvare tali disposizioni, i membri del COAPI si sono privati reciprocamente della libertà di stabilire individualmente le proprie tariffe di remunerazione dei servizi da essi resi ai clienti.

b) Restrizioni relative ai prezzi risultanti dall'attuazione delle disposizioni del regolamento del COAPI (38) Le decisioni del COAPI che adottano gli aumenti annui della tariffa nazionale e delle tariffe estere (tariffa A applicata ai colleghi stranieri e tariffa B applicata ai privati stranieri) nonché le nuove tariffe degli onorari minimi e le relative date precise di entrata in vigore, registrate in particolare nei resoconti del 29 gennaio 1987, del 24 novembre 1987, del 20 ottobre 1988, del 25 gennaio 1990, dell'11 dicembre 1990 e del 4 dicembre 1991 (vedi i precedenti considerandi da 25 a 30), costituiscono restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE.

Queste decisioni rendono effettive le restrizioni contenute negli articoli 48 e 49 del regolamento. Esse hanno per oggetto e per effetto di impedire agli API di entrare in concorrenza tra loro ricorrendo ad onorari inferiori ai minimi stabiliti. Allo stesso tempo, esse rafforzano artificialmente gli ostacoli all'accesso al mercato da parte di nuovi API che desiderino avviare un'attività e limitano così l'accesso degli utenti a fonti alternative di prestazioni legate all'ottenimento di un diritto di brevetto o di marchio in Spagna.

Si tratta di restrizioni sensibili poiché riguardano l'insieme delle prestazioni in questione fornite dagli API agli utenti residenti in Spagna o all'estero.

(39) La fissazione collettiva dei prezzi è infatti una restrizione grave della concorrenza, vietata dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Secondo la Corte, « per sua stessa natura, l'accordo che fissi un prezzo minimo [. . .] obbligatorio per il complesso degli operatori economici del mercato di cui trattasi, ha per oggetto di alterare il gioco della concorrenza sul mercato stesso » - sentenza del 30 gennaio 1985 nella causa 123/83, BNIC-Clair (1).

4) Effetti sugli scambi tra gli Stati membri

(40) Dall'articolo 49 del regolamento interno del COAPI si evince che le tariffe minime praticate dai membri del COAPI riguardano due categorie di servizi: da un lato, quelli prestati a clienti che risiedono all'estero e, dall'altro, quelli forniti a clienti residenti in Spagna. I servizi che rientrano in quest'ultima categoria riguardano sia le domande di riconoscimento dei diritti di proprietà industriale in Spagna che le domande di riconoscimento di tali diritti all'estero. A questo proposito, è opportuno segnalare che un residente spagnolo può presentare domanda contemporaneamente per ottenere un diritto in Spagna e un diritto all'estero. Se un cliente vuole ad esempio assicurarsi l'uso esclusivo di un marchio (protetto in Spagna) negli Stati membri di esportazione dei prodotti muniti di tale marchio, deve registrarlo in ciascuno di questi paesi. Egli chiederà quindi ad un API di farlo o di presentare una domanda di marchio internazionale presso l'Ufficio della proprietà industriale di Ginevra, nel quadro della convenzione di Madrid.

Ne consegue che il sistema delle tariffe minime concordate all'interno del COAPI riguarda almeno due tipi di servizi transfrontalieri: quelli che consentono a clienti residenti all'estero di ottenere un diritto in Spagna e quelli che consentono a clienti spagnoli di ottenere un diritto all'estero. In tale misura, il sistema incriminato è in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE.

Come è stato sottolineato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 aprile 1988 nella causa 27/87 Erauw/La Hesbignonne (1), un accordo è soggetto al divieto di cui all'articolo 85 solo se incide in modo sensibile sugli scambi tra gli Stati membri. È chiaro pertanto che, nella fattispecie, le tariffe incidono sulla maggior parte del commercio in questione. Innanzitutto, queste tariffe coprono tutto il volume delle domande provenienti da clienti residenti all'estero; questo commercio è infatti monopolizzato dai membri del COAPI. In secondo luogo, per quanto riguarda il commercio aperto alla concorrenza (cioè le domande di clienti spagnoli che intendono ottenere diritti all'estero), i membri del COAPI vi occupano inevitabilmente una posizione preponderante. Ciò è dovuto al fatto che, contrariamente ai loro concorrenti spagnoli, essi sono specializzati in questa materia. Grazie all'affiliazione, i membri del COAPI soddisfano talune condizioni relative alla qualificazione professionale, che conferisce loro prestigio agli occhi dei clienti e consente loro in tal modo di richiamare la maggior parte della domanda esistente sul mercato in questione. Un cliente spagnolo sarà poi sempre incline a preferire un consulente spagnolo ad un concorrente estero, per ovvi motivi linguistici e pratici.

5) L'articolo 85, paragrafo 3

(41) Nella fattispecie, le imprese interessate sono tutte stabilite in unico Stato membro. Tuttavia, gli accordi o decisioni in causa riguardano però anche l'importazione e l'esportazione di servizi tra Stati membri. Essi non rientrano perciò nel disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1) del regolamento n. 17 e, in mancanza di notifica, non vi è motivo di accertare se l'intesa soddisfa o meno le quattro condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato per poter beneficiare di un'esenzione.

Tuttavia, anche se fosse stata effettuata una notifica, è escluso che le disposizioni regolamentari del COAPI in materia di fissazione delle tariffe e le sue decisioni di applicazione di tali disposizioni possano soddisfare le quattro condizioni di esenzione.

La prassi decisionale della Commissione, confermata per altro dalla Corte di giustizia, dimostra, infatti, che la fissazione collettiva di prezzi minimi è considerata un'infrazione grave alle regole di concorrenza del trattato CE e non può perciò beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3.

La fissazione collettiva di prezzi minimi, ammesso che sia intesa a garantire prestazioni di qualità, non costituisce comunque, nella fattispecie, lo strumento appropriato a tal fine.

Da un lato, essa non impedisce che prestazioni di qualità inferiore siano fornite impunemente, purché i prezzi restino superiori al minimo [vedi la decisione 82/896/CEE della Commissione (UGAL-BNIC), considerando 69 (2)].

D'altro lato, la qualità delle prestazioni degli API è già ampiamente garantita dalle condizioni di accesso alla professione, dall'esclusività di attività loro concessa e dagli elevati valori morali richiesti ai liberi professionisti.

(42) Inoltre, nella sentenza del 17 gennaio 1984, cause congiunte 43 e 62/82, VBBB/VBVB (1), la Corte di giustizia ha affermato che, anche supponendo che la fissazione collettiva di prezzi minimi costituisca una garanzia contro pratiche sleali, essa non sarebbe una ragione sufficiente per sottrarre un intero mercato all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE.

Anche l'obbligo legale del COAPI di tener conto dei diritti dei privati nell'esercizio delle funzioni affidategli per legge [vedi al considerando 6, l'articolo 5, lettera i) della legge n. 2/1974] non è sufficiente a concludere che le quattro condizioni di esenzione previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE sono soddisfatte. Infatti, la disposizione non regola specificamente gli onorari. Questi sono oggetto dell'articolo 5 lettera ñ) della stessa legge. Ora, questa disposizione lascia gli ordini professionali completamente liberi di fissare gli onorari minimi come vogliono. Il COAPI ha, fra l'altro, dichiarato che le sue tariffe si basano su una serie di fattori economici (vedi considerando 20 supra).

(43) Le restrizioni in questione impediscono agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi inferiori che i professionisti più capaci potrebbero praticare, e scoraggiano gli API dal cercare altre forme di esercizio della professione che consentano loro di ridurne i costi. Esse non determinano pertanto un equo beneficio per gli utenti, non migliorano la distribuzione dei servizi né servono a promuovere il progresso economico o tecnico.

B. Irrilevanza del quadro giuridico nazionale ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato

(44) Il COAPI non può escludere la sua responsabilità sostenendo che i suoi comportamenti di cui trattasi si deducono dalle disposizioni della legge n. 2/1974, del 13 febbraio 1974, modificata dalla legge n. 74/1978, del 26 dicembre 1978.

L'unica obbligazione legale a cui è tenuto il COAPI è di stabilire un regolamento per il suo funzionamento (vedi considerando 8 supra). L'articolo 5, lettera ñ) della legge n. 2/1974, precisando che tocca agli ordini professionali « regolare gli onorari minimi della professione » non costituisce un obbligo di farlo.

(45) Questa legge non fissa le tariffe e neppure i criteri per fissarli, e lascia agli ordini professionali la responsabilità di farlo.

La concorrenza sui prezzi non è limitata dalla legge stessa, bensì dai comportamenti, permessi dalla legge, di operatori privati riuniti nell'ambito della loro organizzazione professionale, comportamenti che non rientrano nell'esercizio del pubblico potere.

(46) Il fatto che le decisioni del COAPI possano formare oggetto di un ricorso di privati davanti alla giurisdizione amministrativa non ne annulla il carattere di decisioni di associazioni di imprese.

La Corte ha affermato (sentenza del 30 gennaio 1985 nella causa 123/83 BNIC/Clair) (2) che « l'articolo 85, stando alla sua lettera, si applica agli accordi fra imprese ed alle decisioni di associazioni di imprese [. . .]. L'ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e sono adottate dette decisioni, come pure la definizione giuridica di tale ambito, data dai vari ordinamenti giuridici nazionali, sono irrilevanti ai fini dell'applicabilità delle norme comunitarie sulla concorrenza, e in particolare dell'articolo 85 del trattato ». Ora, le decisioni prese dal BNIC dovevano esser deferite alle giurisidizioni amministrative e non ordinarie (vedi sentenza citata, parte « I fatti », punto 2.1.2, pag. 408 della Raccolta).

Inoltre, il « Tribunal de Defensa de la Competencia » (TDC) nelle sue due decisioni precitate (vedi nota a piè di pagina relativa alla lettera a) del considerando 31) sottolinea che certi atti degli ordini professionali possono essere oggetto di un ricorso davanti alle giurisdizioni amministrative. Questo, non perché siano degli atti amministrativi ma per il fatto che queste giurisdizioni possono meglio comprendere i soggetti attinenti alle delegazioni di pubblici poteri. Il TDC aggiunge che ciò che decide dell'attribuzione di tali atti alla giurisdizione amministrativa è un semplice atto di opportunità legale e che non si può dedurre da questa attribuzione giurisdizionale che gli atti del « colegios » siano atti amministrativi.

(47) Per di più, nella sentenza del 16 novembre 1977 nella causa 13/77 INNO/ATAB (3), la Corte ha dichiarato che se non si vuole privare di qualsiasi effetto utile l'articolo 85 e seguenti, le imprese non possono sfuggire all'applicazione delle norme di concorrenza del trattato CE per il semplice fatto che il loro comportamento è reso possibile dai pubblici poteri.

(48) La responsabilità da parte dello Stato nella fattispecie, ammesso che sussista tale circostanze, potrebbe al massimo avere l'effetto di attenuare la responsabilità del COAPI ai fini dell'importo dell'ammenda, ma non di eslcudere l'applicazione delle regole di concorrenza nei suoi confronti [vedi sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1985 nella causa 41/83, Italia/Commissione (1)]. Infatti, anche quando lo Stato delega ad un'associazione di imprese la facoltà di fissare i prezzi che devono praticare i suoi membri, commettendo in tal modo un'infrazione agli articoli 3, lettera g), 5, secondo comma e 85 del trattato, l'esercizio di tale facoltà da parte dell'associazione non è sottratto all'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE.

C. Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17

(49) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate, a porre fine all'infrazione constatata.

Il COAPI non ha posto termine alle infrazioni constatate, poiché sostiene che le sue decisioni in materia di fissazione di tariffe minime di onorari non possono essere dichiarate contrarie all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato per il carattere di associazione professionale di diritto pubblico del COAPI e per i poteri accordatigli dalla legislazione nazionale. In queste circostanze, la Commissione ritiene di dover ordinare la cessazione delle infrazioni commesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE:

a) gli articoli 48 e 49 del regolamento del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI);

b) le decisioni del COAPI adottate a partire dal 1987 e relative alla fissazione annuale sia delle tariffe minime a carico dei clienti residenti in Spagna, nella misura in cui si riferiscono a dei servizi relativi alle domande per l'ottenimento od il rinnovo di diritti di proprietà industriale all'estero, che delle tariffe minime a carico dei clienti residenti all'estero.

Articolo 2

Il COAPI è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a porre termine immediatamente alle infrazioni di cui all'articolo 1 e ad astenersi, in futuro, dall'adottare misure aventi lo stesso oggetto o lo scopo.

Articolo 3

Il COAPI è tenuto ad informare per iscritto tutti i membri del contenuto della presente decisione e del fatto che ha posto termine alle infrazioni di cui all'articolo 1, precisando le conseguenze pratiche che ne derivano, in particolare la libertà di ciascun membro di fissare le proprie tariffe.

Il COAPI è tenuto, entro i due mesi successivi alla notifica della presente decisione, a comunicare alla Commissione l'informazione trasmessa ai membri ai sensi del primo comma.

Articolo 4

Il Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI),

c/Montera, 13,

E-28013 Madrid,

è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1995.

Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione

(1) Si tratta di prestazioni che richiedono un rapporto con l'OEPM.

(*) Segreto commerciale.

(1) Il Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha dichiarato tuttavia (decisioni del 20 novembre 1992 e del 30 dicembre 1993) che i « colegios profesionales » non sono organismi dell'amministrazione pubblica e che i loro atti non costituiscono atti amministrativi. Il TDC ritiene che i « colegios profesionales » siano corporazioni settoriali la cui base e il cui fondamento sono strettamente privati e aggiunge che tale giudizio è costante sia nella giurisprudenza del Tribunal Constitucional che in quella del Tribunal Supremo.

(1) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

(2) Raccolta 1991, pag. I-1979, punto 21 della motivazione.

(1) Raccolta 1985, pag. 391, punto 22 della motivazione.

(1) Raccolta 1988, pag. 1919, punto 17 della motivazione.

(2) GU n. L 379 del 31. 12. 1982, pag. 1.

(1) Raccolta 1984, pag. 19, punto 37 della motivazione.

(2) Raccolta 1985, pag. 423, punto 17 della motivazione.

(3) Raccolta 1977, pag. 2115, punti da 30 a 34 della motivazione.

(1) Raccolta 1985, pag. 880, punto 17 della motivazione.