31995D0163

95/163/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 11 maggio 1995 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall' Australia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 107 del 12/05/1995 pag. 0055 - 0055


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1995 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che dei casi di encefalite B giapponese sono stati riscontrati sull'isola di Badu (Mulgrave Island - Gorres Strait - Queensland) in Australia;

considerando che la presenza di questa malattia in Australia può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità; che è opportuno adottare rapidamente a livello comunitario le misure di protezione necessarie nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia;

considerando che è necessario prevedere condizioni supplementari per l'importazione di equidi provenienti dallo Stato di Queensland (Australia);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per l'ammissione temporanea di cavalli registrati e l'importazione di equidi provenienti dallo Stato di Queensland (Australia) deve essere richiesto un certificato supplementare firmato dalle competenti autorità centrali veterinarie australiane.

2. Nel certificato di cui al paragrafo 1, deve figurare la seguente garanzia: gli equidi sono stati vaccinati contro l'encefalita giapponese B il .......... (inserire data), vale a dire nei sei mesi precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti dell'Australia per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile sino al 31 luglio 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione