31995D0157

95/157/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1995 che stabilisce le misure transitorie che la Svezia deve applicare in materia di controlli veterinari relativi ad animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 06/05/1995 pag. 0040 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1995 che stabilisce le misure transitorie che la Svezia deve applicare in materia di controlli veterinari relativi ad animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi (95/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 30,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che per quanto concerne i posti d'ispezione frontalieri per i prodotti di origine animale e per gli animali vivi, gli Stati membri debbono applicare misure transitorie; che a tal fine, con decisione 94/24/CE (3), la Commissione ha fissato l'elenco dei posti frontalieri preselezionati;

considerando che anche la Svezia deve essere in grado di applicare siffatte misure; che è pertanto necessario fissare per detto Stato membro un elenco di posti d'ispezione frontalieri preselezionati;

considerando che la Svezia non dispone finora di sufficienti infrastrutture appropriate per il controllo degli animali vivi e dei prodotti di origine animale lungo la frontiera terrestre con la Norvegia; che è pertanto opportuno prevedere, per detta frontiera, misure transitorie specifiche;

considerando che nel quadro delle misure suddette occorre determinare i posti di controllo connessi alle località di passaggio alla frontiera esterna; che di conseguenza le pertinenti disposizioni del capitolo I della direttiva 91/496/CEE e del capitolo I della direttiva 90/675/CEE vanno adattati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione mirano a garantire che tutti i controlli previsti siano effettuati dalle autorità svedesi;

considerando che la presente decisione deve essere adottata lasciando impregiudicata l'applicazione, a tempo debito, delle pertinenti disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE e dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE;

considerando che per ragioni di chiarezza occorre prevedere in un'unica decisione tutte le misure transitorie che la Svezia dovrà applicare;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 1° luglio 1995, la Svezia applica le misure previste dalla presente decisione per quanto concerne i controlli veterinari degli animali vivi e dei prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

CAPITOLO I

ANIMALI VIVI

Articolo 2

1. L'introduzione degli animali vivi provenienti da paesi terzi nel territorio della Svezia deve essere effettuata attraverso uno dei posti d'ispezione frontalieri preselezionati a norma dell'articolo 3 o attraverso una delle località di passaggio a norma dell'articolo 4.

2. Le autorità svedesi prendono le opportune misure per sanzionare le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, l'abbattimento degli animali.

Articolo 3

Le disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio sono applicabili quando gli animali vivi sono introdotti attraverso uno dei posti d'ispezione frontalieri preselezionati di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

All'atto dell'introduzione di animali vivi attraverso una delle località di passaggio di cui all'allegato II, si applicano le seguenti regole:

1) Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, a norma dell'allegato II. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sotto la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2) Il trasferimento degli animali vivi dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica mediante telefax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Il veterinario ufficiale invia, sempre mediante telefax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3) Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2.

4) Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/496/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) la nozione di « località di passaggio » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero »;

- all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

5) Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 91/496/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 4, paragrafo 1, la nozione di « località di passaggio » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero »;

- all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero »;

6) Si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 91/496/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

7) Si applicano le disposizione dell'articolo 7 della direttiva 91/496/CEE nonché le relative modalità d'applicazione. Tuttavia, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

8) Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio nonché le relative modalità d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 8, sezione A, punto 1), lettera a) la nozione di « località di passaggio » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero »;

- all'articolo 8, sezione A, punto 1), lettera b) la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero »;

- all'articolo 8, sezione A, punto 2), la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

9) Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 91/496/CEE nonché le realtive modalità d'applicazione. Tuttavia, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

10) Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio nonché le relative modalità d'applicazione. Tuttavia, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

11) Si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.

12) Si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio nonché le relative modalità d'applicazione. Tuttavia, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo comma, frase introduttiva, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

13) Si applicano le disposizioni degli articoli da 13 a 17 della direttiva 91/496/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

CAPITOLO II

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 5

1. L'introduzione dei prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi nel territorio della Svezia deve essere effettuata attraverso uno dei posti d'ispezione frontalieri preselezionati a norma dell'articolo 6 o attraverso una delle località di passaggio a norma dell'articolo 7.

2. Le autorità svedesi prendono le opportune misure per sanzionare le infrazioni del disposto del paragrafo 1 commesse da persone fisiche o giuridiche. Tali misure possono prevedere, per i casi più gravi di infrazione, la distruzione dei prodotti.

Articolo 6

Le disposizioni della direttiva 90/675/CEE sono applicabili quando i prodotti di origine animale sono introdotti attraverso uno dei posti d'ispezione frontalieri preselezionati di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 7

All'atto dell'introduzione dei prodotti di origine animale attraverso una delle località di passaggio di cui all'allegato IV, si applicano le seguenti regole:

1) Ad ogni località di passaggio corrisponde un determinato posto di controllo, a norma dell'allegato IV. Ogni località di passaggio e il corrispondente posto di controllo sono posti sono la responsabilità del servizio veterinario competente dei controlli alle frontiere.

2) Il trasferimento degli animali vivi dalla località di passaggio al corrispondente posto di controllo è effettuato senza indugio sotto sorveglianza doganale. Inoltre, l'autorità competente della località di passaggio comunica mediante telefax la partenza di ogni partita al veterinario ufficiale responsabile del posto di controllo. Detto veterinario ufficiale invia, sempre mediante telefax, conferma dell'arrivo di ogni partita all'autorità della località di passaggio.

3) Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

4) Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 90/675/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

5) Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 90/675/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

Tuttavia,

- all'articolo 4, paragrafo 2, la nozione di « località di passaggio » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero »;

- all'articolo 4, paragrafo 4, la nozione di « autorità competente della località di passaggio » sostituisce quella di « personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero »;

6) Si applicano le disposizioni degli articoli da 5, 6 e 7 della direttiva 90/675/CEE nonché le relative modalità d'applicazione.

7) Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 10 della direttiva 90/675/CEE nonché le relative modalità d'applicazione. Tuttavia, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

8) Si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio nonché le relative modalità d'applicazione. Tuttavia, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

9) Si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 18 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio nonché le relative modalità d'applicazione. Tuttavia, la nozione di « posto di controllo » sostituisce quella di « posto d'ispezione frontaliero ».

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

Posti d'ispezione frontalieri preselezionati per il controllo degli animali vivi

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Posti d'ispezione frontalieri preselezionati per i controlli dei prodotti di origine animale

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO IV

>SPAZIO PER TABELLA>