31995D0148

95/148/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione dell'8 marzo 1995 che modifica il suo regolamento interno

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 29/04/1995 pag. 0082 - 0083


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1995 che modifica il suo regolamento interno (95/148/CE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattto che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno della Commissione è così modificato:

1) All'articolo 10, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se, allo scadere del termine assegnato per un procedimento scritto, nessuna riserva viene formulata o confermata da un membro della Commissione, la proposta si intende adottata dalla Commissione. Delle proposte adottate si dà atto in una nota giornaliera di cui viene fatta menzione nel processo verbale della riunione successiva. »

2) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Articolo 11 Nel pieno rispetto del principio di responsabilità collegiale, la Commissione può delegare ad uno o ad alcuni dei suoi membri o l'adozione, in suo nome e sotto il suo controllo, di provvedimenti di gestione o di amministrazione chiaramente definiti, e in particolare di atti preparatori di una decisione che il Collegio deve approvare successivamente.

La Commissione può inoltre incaricare uno od alcuni dei suoi membri, con il consenso del presidente, di adottare il testo definitivo di un atto di cui al primo comma, o di una proposta da presentare alle altre istituzioni, il cui contenuto sostanziale sia già stato definito in riunione.

Delle decisioni adottate mediante delegazione si dà atto in una nota giornaliera di cui viene fatta menzione nel processo verbale della riunione successiva.

Le competenze così delegate non possono essere oggetto di subdelegazione, salvo disposizione espressa contenuta nella decisione di delegazione.

Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano senza pregiudizio delle regole relative alle deleghe in materia finanziaria e ai poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina e all'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione. »

3) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Articolo 16 Gli atti adottati in riunione vengono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, al processo verbale della riunione della Commissione nel corso della quale sono stati adottati e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalle firme del presidente e del segretario generale apposte sulla prima pagina del suddetto processo verbale.

Gli atti adottati mediante procedimento scritto sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all'articolo 10 e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalla firma del segretario generale apposta sull'ultima pagina della predetta nota.

Gli atti adottati mediante delegazione sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all'articolo 11 e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalla firma del segretario generale apposta sull'ultima pagina della predetta nota.

Sono atti ai sensi del presente regolamento quelli di cui all'articolo 14 del trattato CECA, all'articolo 189 del trattato CEE e all'articolo 161 del trattato CEEA.

Ai sensi del presente regolamento, le lingue facenti fede sono tutte le lingue ufficiali delle Comunità quando si tratta di atti aventi efficacia generale e quelle dei destinatari negli altri casi. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 1995.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

Per la Commissione Il Presidente Jacques SANTER