95/139/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1995 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 22/04/1995 pag. 0055 - 0055
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1995 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (95/139/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione di sementi di piante oleose e da fibra (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, viste le domande presentate dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi, considerando che in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi la produzione di sementi di lino tessile conformi ai requisiti della direttiva 69/208/CEE è stata deficitaria nel 1994 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi; considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente mediante sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva; considerando che è quindi opportuno autorizzare il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi ad ammettere, fino al 30 giugno 1995, la commercializzazione di sementi di lino tessile soggette a requisiti meno rigorosi; considerando che è inoltre opportuno autorizzare ciascuno degli altri Stati membri ad ammettere la commercializzazione di tali sementi se quest'ultima è stata autorizzata in altri Stati membri a norma della presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1995, la commercializzazione nel loro territorio di 1 000 t al massimo di sementi di lino tessile (Linum usitatissimum L.) delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione », « sementi certificate di seconda riproduzione » o « sementi certificate di terza riproduzione », che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima. Tale massimo si applica a tutti e tre gli Stati membri considerati nel loro insieme. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) la facoltà germinativa non deve essere inferiore al 90 % del seme puro; b) l'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 90 % ». Articolo 2 Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma dell'articolo 1. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri, entro il 30 settembre 1995, i quantitativi delle sementi certificate e commercializzate nel loro territorio ai sensi della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.