31995D0137

95/137/CE: Decisione del Consiglio del 7 aprile 1995 relativa alla firma, da parte della Comunità, senza riserva di ratifica, della convenzione servazione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (Ginevra, 21 gennaio 1994)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 22/04/1995 pag. 0045 - 0045


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1995 relativa alla firma, da parte della Comunità, senza riserva di ratifica, della convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (Ginevra, 21 gennaio 1994) (95/137/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto, con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, qui di seguito denominata « convenzione », negoziata in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite e firmata a Ginevra il 21 gennaio 1994, riguarda la promozione dell'utilizzazione efficace dei container nel trasporto internazionale mediante la semplificazione delle formalità amministrative, al fine di ridurre il trasporto di unità prive di carico;

considerando che la convenzione è aperta alla firma delle organizzazioni d'integrazione economica regionale, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 della convenzione stessa;

considerando che, vista la sua grande utilità pratica per gli operatori economici, è opportuno che tale convenzione sia approvata e firmata, senza riserva di ratifica, da parte della Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno che tale approvazione sia accompagnata dalla formulazione di una riserva che tenga conto di talune esigenze proprie dell'Unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di importazione e di esportazione di pezzi di ricambio per riparazioni e di accessori e attrezzature per container;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità diventi parte contraente della convenzione previa formulazione della riserva di cui sopra,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, accompagnata da una riserva, è approvata in nome della Comunità europea per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua esclusiva competenza.

I testi della convenzione e della relativa riserva della Comunità figurano rispettivamente agli allegati I e II.

Il testo della notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della convenzione figura nell'allegato III.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a:

- firmare, senza riserva di ratifica, la convenzione di cui all'articolo 1 e a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità;

- procedere alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della convenzione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ROSSI