31995D0089

95/89/CE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 30/03/1995 pag. 0025 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/89/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19,

considerando che sono stati riscontrati focolai di colera in Albania;

considerando che l'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che la Commissione, con la decisione 94/621/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/702/CE (4), ha adottato le misure necessarie;

considerando che una missione di esperti delle Commissione si è recata in Albania al fine di valutare le misure adottate dalle autorità albanesi; che, secondo il rapporto di questa missione, è necessario lasciare in vigore le disposizioni adottate nei confronti dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma, e nei confronti dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/621/CE è così modificata:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Gli Stati Membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originari o provenienti dall'Albania. »

2) L'articolo 3 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le disposizioni che essi applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 246 del 21. 9. 1994, pag. 25.

(4) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 64.