95/89/CE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 30/03/1995 pag. 0025 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1995 che modifica la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/89/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 18, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, considerando che sono stati riscontrati focolai di colera in Albania; considerando che l'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica; considerando che la Commissione, con la decisione 94/621/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/702/CE (4), ha adottato le misure necessarie; considerando che una missione di esperti delle Commissione si è recata in Albania al fine di valutare le misure adottate dalle autorità albanesi; che, secondo il rapporto di questa missione, è necessario lasciare in vigore le disposizioni adottate nei confronti dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma, e nei confronti dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 94/621/CE è così modificata: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 Gli Stati Membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originari o provenienti dall'Albania. » 2) L'articolo 3 è soppresso. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le disposizioni che essi applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 246 del 21. 9. 1994, pag. 25. (4) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 64.