31995D0035

95/35/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 03/03/1995 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco (95/35/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, i particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il regime all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato modificato;

considerando che l'articolo 25 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede che in caso di modifica della normativa esistente la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso;

considerando che la Comunità ha concordato con il Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime mediante un'accordo in forma di scambio di lettere; che è opportuno approvare detto accordo;

considerando che è inoltre necessario fissare le modalità di attuazione delle disposizioni di tale accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità europea di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità,

Articolo 3

Le disposizioni d'applicazione dell'accordo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1) o secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti (2).

Laddove l'applicazione dell'accordo prescrive un stretta cooperazione con il Regno del Marocco, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per garantire tale cooperazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione (GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3).

(2) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.