31994Y0507(01)

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (CCR)

Gazzetta ufficiale n. C 126 del 07/05/1994 pag. 0001 - 0004


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1994 sul ruolo del Centro comune di ricerca (CCR) (94/C 126/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. CONFERMA la risoluzione del 29 aprile 1992 sul CCR, in particolare:

- il carattere comunitario del CCR e il suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione;

- la necessità che il CCR prosegua e rafforzi il suo orientamento verso un approccio più competitivo in base ad un autentico rapporto cliente/fornitore.

2. RICORDA che il CCR deve apportare il suo contributo alla politica di ricerca comunitaria, in particolare nei settori in cui dispone di competenze speciali se non uniche, nonché nei settori in cui la sua neutralità è essenziale per il supporto scientifico e tecnico alle politiche comunitarie.

3. SOTTOLINEA inoltre la necessità di aggiungere una nuova impostazione per il CCR in modo che esso sia inserito, generalmente nell'ambito di una rete con altri laboratori, nei programmi specifici dei programmi quadro a cui esso può contribuire, nonché per le attività di supporto scientifico e tecnico alle politiche comunitarie che possono essere oggetto di tale impostazione competitiva; che occorre che le decisioni relative al finanziamento adottate a titolo dei programmi quadro di ricerca (1994-1998) rispecchino questo obiettivo.

4. RICONOSCE che, per raggiungere l'obiettivo così definito e affinché il CCR possa funzionare in modo flessibile e dinamico, occorre assicurare un'evoluzione progressiva e l'adeguamento delle normative e delle procedure attuali.

5. RITIENE che qualsiasi decisione volta a modificare l'orientamento del CCR debba includere un programma d'azione che definisca gli obiettivi fondamentali e consenta pertanto di effettuare una valutazione dei progressi ottenuti.

6. DECIDE quindi che questa evoluzione dovrà essere realizzata gradualmente e progressivamente nel periodo 1995-1998; conviene che la parte delle attività del CCR nei programmi quadro che deve rientrare nel regime competitivo dovrà essere, mediamente, rispettivamente del 22 % nel programma quadro CE e del 10 % nel programma quadro CEEA per il periodo 1995-1998.

7. SOTTOLINEA il ruolo del Consiglio di amministrazione del CCR, nell'attuazione delle presenti conclusioni e linee direttrici.

8. SOTTOLINEA la necessità di prendere debitamente in considerazione i risultati della valutazione in atto del CCR da parte di esperti indipendenti.

9. SI DICHIARA d'accordo sulle linee direttrici precisate nell'allegato, su cui si baserà la definizione delle attività del CCR, segnatamente nel contesto dei programmi quadro di ricerca (1994-1998).

10. CHIEDE alla Commissione di prendere con la massima sollecitudine le misure necessarie per l'attuazione di tali linee direttrici:

- modificando le sue norme interne ogniqualvolta necessario;

- proponendo al Consiglio, quanto prima, e in ogni caso immediatamente dopo l'adozione dei programmi quadro (1994-1998), tutte le decisioni necessarie sul piano giuridico, del bilancio, finanziario e amministrativo (compresa la normativa relativa alla gestione del personale).

11. SI IMPEGNA ad assicurare l'attuazione di queste linee direttrici procedendo, non appena possibile nel 1994, all'adozione delle decisioni necessarie, in base alle proposte soprammenzionate della Commissione, affinché esse siano applicate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

12. INVITA la Commissione a presentare, nel 1996, al Parlamento europeo e al Consiglio, previo parere del Consiglio d'amministrazione, una relazione sull'andamento riscontrato nell'attuazione delle presenti conclusioni, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di fare il bilancio della situazione.

13. SOTTOLINEA la necessità per il CCR di essere meglio integrato in reti con partner appartenenti a tutti gli Stati membri, sia nelle attività istituzionali sia in quelle concorrenziali. Il CCR dovrebbe in particolare svolgere un ruolo di stimolo volto a garantire migliori collegamenti tra laboratori e istituti di ricerca di tutte le regioni della Comunità.

ALLEGATO

CENTRO COMUNE DI RICERCA Linee direttrici

I. TIPI DI ATTIVITÀ

1. Attività istituzionali

Queste attività saranno integralmente finanziate nell'ambito dei programmi quadro, come avviene attualmente.

a) Attività istituzionali di ricerca

Attività di RST per le quali il CCR dispone di competenze e impianti speciali se non unici nella Comunità e che contribuiscono all'attuazione della politica dell'Unione in materia di ricerca.

b) Attività istituzionali di supporto

Attività di supporto scientifico e tecnico necessarie per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie e dei compiti che spettano alla Commissione in virtù dei trattati, per le quali è indispensabile la neutralità del CCR. Pur garantendo la massima flessibilità, le risorse finanziarie previste a titolo di queste attività sarano iscritte nel bilancio di ricerca e gestite dalla Commissione in un ambito che accorda competenze alle direzioni generali «clienti» che si rivolgeranno al CCR in qualità di fornitore di servizi.

2. Attività concorrenziali nei programmi quadro

Nell'ambito transnazionale della ricerca comunitaria i laboratori del CCR potranno costituire reti con istituti di ricerca situati in qualsiasi Stato membro, senza peraltro escludere la cooperazione con un solo istituto.

a) Partecipazione del CCR alle azioni in compartecipazione finanziaria

Per questo tipo di azioni il CCR presenterà, in associazione con partner degli Stati membri, proposte nell'ambito di gare indette dalla Commissione o apporterà il proprio contributo a proposte presentate da altri laboratori.

b) Attività concorrenziali di supporto

Attività di supporto scientifico e tecnico alle politiche comunitarie che possono essere oggetto di un'impostazione competitiva nell'ambito di un rapporto cliente/fornitore. In tale contesto il CCR potrà soddisfare richieste specifiche da parte delle Direzioni generali della Commissione. Le risorse finanziarie previste a titolo di queste attività saranno iscritte nel bilancio di ricerca e rientreranno nelle competenze delle direzioni generali «clienti» che gestiscono tali risorse e le assegnano in un ambito competitivo.

3. Attività concorrenziali extra programmi quadro

a) Attività a favore di terzi

Tali attività comprendono la ricerca e la prestazione di servizi a favore di terzi in virtù di contratti, compresi quelli ottenuti nell'ambito di programmi di RST degli Stati membri.

b) Altre attività comunitarie

Il CCR potrà partecipare alle varie azioni varate dalla Comunità (ad es. PHARE, TACIS, PVS, ecc.) beneficiando, nel quadro di un'impostazione competitiva, di finanziamenti comunitari associati a tali azioni.

II. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per la partecipazione alle attività concorrenziali di supporto nell'ambito dei programmi quadro il CCR addebiterà il 100 % dei costi. Per le altre attività concorrenziali la partecipazione del CCR è prevista allo stesso titolo e alle medesime condizioni delle organizzazioni degli Stati membri.

Nell'ambito dei programmi quadro (1994-1998) al CCR sarà attribuito un bilancio operativo dell'importo globale di 900 milioni di ecu, di cui 300 milioni di ecu per le attività nucleari e 600 milioni di ecu per le attività non nucleari, che coprirà la totalità del finanziamento delle sue attività istituzionali e, riguardo alle attività concorrenziali, i costi non coperti dai contratti in compartecipazione finanziaria. Se, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 delle decisioni relative ai programmi quadro, è approvato un finanziamento aggiuntivo, il CCR riceverà una parte proporzionale alla sua quota di partecipazione sull'importo globale attuale dei programmi quadro, purché, a seguito di una valutazione, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengano che il CCR evolva in modo soddisfacente verso una maggiore apertura alla concorrenza.

III. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Tra le disposizioni regolamentari di cui al punto 10 delle conclusioni, possono essere menzionate in particolare:

- le modifiche del regolamento finanziario volte ad introdurre un autentico rapporto cliente/fornitore;

- le modifiche della nomenclatura e della struttura del bilancio comunitario;

- gli adeguamenti che si rendono necessari in materia di gestione del personale;

- le modifiche da apportare, se necessario, al sistema contabile del Centro.

IV. CONSEGUENZE PER LA STRUTTURA DEI PROGRAMMI QUADRO

Il Consiglio prende atto che la Commissione, se necessario, descriverà per ciascuna delle proposte di programmi specifici tematici di ricerca le attività che saranno svolte dal CCR specificando l'importo attribuito a tali attività in osservanza dello statuto del CCR. Tali attività ed importi saranno raggruppati in due distinte proposte di programmi per il CCR che la Commissione presenterà unitamente alle proposte di programmi specifici tematici di ricerca.

Ciascuno dei programmi del CCR definirà le attività istituzionali e stabilirà il bilancio operativo.

Per un efficace coordinamento tra le attività istituzionali del Centro e le altre attività previste dai programmi quadro saranno sistematicamente previsti scambi di opinioni tra il CCR, compreso il Consiglio di amministrazione, e i Comitati dei programmi specifici nell'ambito delle rispettive competenze. Tali scambi di opinioni si svolgono in modo da consentire ai Comitati di presentare alla Commissione il loro parere sui vari programmi di lavoro, adeguati annualmente, con cui devono essere coordinate le attività del Centro.

L'introduzione delle attività a carattere concorrenziale nei compiti del CCR avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1995 e progressivamente in parallelo con l'avanzamento dei programmi quadro (1994-1998).