Memorandum del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sul futuro delle attività finanziarie della CECA
Gazzetta ufficiale n. C 116 del 27/04/1994 pag. 0004 - 0006
MEMORANDUM DEL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO sul futuro delle attività finanziarie della CECA (94/C 116/05) (Adottato all'unanimità durante la 312a sessione del 24 marzo 1994) 1. Successivamente al memorandum del Comitato consultivo del 20 novembre 1992, le istituzioni europee competenti hanno pubblicato una serie di documenti inerenti al futuro del trattato CECA e in particolare: - una comunicazione della Commissione al Consiglio sul futuro del trattato CECA - Attività finanziarie [Doc. SEC(92) 1889 def. del 18 novembre 1992]; - le conclusioni del Consiglio del 24 novembre 1992: trattato CECA e attività finanziarie; - una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'attività di prestito attivo/passivo [Doc. COM(93) 512 def. del 20 ottobre 1993]; - un documento di lavoro della Commissione che aggiorna la comunicazione al Consiglio del 18 novembre 1992 sul futuro del trattato CECA - Attività finanziarie [Doc. SEC(93) 1596 def. del 20 ottobre 1993]; - la risoluzione adottata dal Parlamento europeo, in data 15 dicembre 1993, sul progetto di bilancio operativo della CECA per il 1994. 2. Nonostante si sia già espresso, a più riprese, sui punti seguenti [in particolare nel memorandum del 20 novembre 1992 (1) e nella risoluzione del 17 dicembre 1993 relativa a taluni aspetti delle attività finanziarie del trattato CECA (2)], il Comitato consultivo ha ritenuto necessario approfondire la propria riflessione sugli orientamenti più recenti della Commissione concernenti: - il trasferimento di talune attività di erogazione prestiti dalla CECA alla BEI; - il finanziamento dei provvedimenti sociali connessi alla ristrutturazione delle industrie siderurgiche e carboniere; - il finanziamento delle attività di ricerca CECA. Inoltre, il Comitato, nell'intento di mantenere un corretto equilibrio tra il «phasing-out» e il «phasing-in» sotto tutti gli aspetti, si riserva di ritornare a breve termine sui punti trattati nei primi due capitoli del suo memorandum del 20 novembre 1992: Responsabilità specifiche della Commissione nel campo del carbone e dell'acciaio - Aiuti pubblici. 3. Il Comitato desidera in primo luogo ricordare la posizione che ha costantemente sostenuto, ossia che le riserve CECA devono essere utilizzate in via prioritaria a beneficio delle imprese e dei rispettivi lavoratori, che fin dal 1952 hanno contribuito in misura essenziale alla loro costituzione. In tale spirito, il trasferimento di determinate attività di erogazione/assunzione di prestiti della CECA deve consentire di liberare al più presto il massimo di riserve, cosa che l'attuale situazione delle industrie carbosiderurgiche rende più che mai necessaria, - al fine di destinarle prioritariamente al processo di ristrutturazione delle industrie del settore carbosiderurgico attenuandone il costo sociale e industriale, - creando altresì le condizioni che consentano di proseguire nella riduzione del tasso di prelievo. 4. Il confronto dei documenti successivi pubblicati dalla Commissione fa emergere, ad un anno di intervallo, un cambiamento fondamentale degli orientamenti della Commissione stessa. Nella sua comunicazione del 18 novembre 1992, la Commissione presentava come possibili: - la riduzione, fin dal 1993, delle attività di erogazione di prestiti della CECA e l'assunzione di detta attività da parte della BEI; - il finanziamento tramite il FESR, a far data dal 1998, degli abbuoni di interesse relativi alla riconversione; - l'assunzione da parte del Fondo sociale europeo, a far data dal 1994, di una parte degli aiuti alla riconversione a fronte degli obiettivi di detto fondo; - l'integrazione in due fasi, a far data dal 1994, della ricerca CECA nel quarto e nel quinto programma quadro delle ricerche CE. Lo scenario illustrativo, allegato alla presente comunicazione, prevedeva, per il quinquennio 1993-1997, una diminuzione delle riserve pari a 373 milioni di ECU, di cui essenzialmente 160 a titolo dei prestiti di riconversione e 187 a titolo dei prestiti agli investimenti destinati ad incentivare il consumo dei prodotti CECA. Nei documenti SEC(93) 1596 e COM(93) 512 del 20 ottobre 1993, la Commissione non prevede un'altra liberazione di riserve prima del 1997. Tale rinvio è dovuto non soltanto al fatto che la Commissione auspica destinare una parte delle riserve CECA alla garanzia dei prestiti che intende erogare per contribuire alla ristrutturazione dell'industria siderurgica europea, ma anche e soprattutto al fatto che essa: - stabilisce come principio che il trasferimento alla BEI possa interessare soltanto le nuove richieste di prestiti; - nell'immediato prevede tale trasferimento soltanto per i prestiti «consumo» agli investimenti nelle grandi infrastrutture; - rimanda al 1996 il trasferimento dei prestiti di riconversione; - esclude dal trasferimento taluni prestiti «consumo» e lo «strumento CECA» di 200 milioni di ECU per i PECO. 5. Il Comitato consultivo: 5.1. approva, naturalmente, la Commissione quando questa prevede di assegnare una parte dei mezzi finanziari CECA al prefinanziamento dei meccanismi volontari di ristrutturazione della siderurgia (che tuttavia, secondo i suoi stessi dati, rappresenta soltanto al massimo un quinto dell'insieme dei prestiti CECA «futuri»); 5.2. ma ritiene che essa dovrebbe trasferire alla BEI più rapidamente del previsto i cosiddetti prestiti di «consumo» ed i prestiti di riconversione, in conformità d'altronde alla vocazione di questa istituzione, quale è definita all'articolo 198 E del trattato sull'Unione europea. Parallelamente al trasferimento dell'attività dei prestiti di riconversione CECA alla BEI, è possibile un impiego sistematico delle possibilità del FESR. Inoltre, gli aiuti sotto forma di abbuoni di interesse per i prestiti di riconversione, attualmente finanziati a fronte del bilancio della CECA, potrebbero essere trasferiti al bilancio generale, come deciso per il meccanismo temporaneo a favore delle PMI. Su questo punto il Comitato appoggia la richiesta espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione del 15 dicembre 1993; 5.3. raccomanda, più in particolare, che i servizi della Commissione non concedano più, a partire da adesso, alcun prestito CECA appartenente a queste due categorie (prestiti di riconversione e prestiti di «consumo», che hanno una portata di interesse generale, e trasferiscano alla BEI il compito di esaminare, sulla base dei propri criteri, le domande di prestito presentate presso di loro; 5.4. chiede che sia studiata in modo più approfondito e senza indugio la possibilità di un ricorso diretto alla garanzia CE per i prestiti delle categorie di cui al punto 5.3 e già assegnati; 5.5. ritiene che la Commissione dovrebbe fin da ora rivedere la propria posizione per quanto attiene ai prestiti ai PECO, che, in base all'esperienza, sembrano rientrare nella competenza degli strumenti finanziari generali dell'Unione europea o della BERS; 5.6. chiede che i servizi della Commissione esaminino il futuro della politica degli alloggi sociali CECA, cui il Comitato annette rilevanza, nonché le implicazioni finanziarie di detta politica; 5.7. invita la Commissione a fornirgli tutti i chiarimenti del caso sullo stato delle riserve e sui rischi connessi agli impegni «fuori bilancio» e a precisare gli obblighi finanziari suscettibili di risultarne a livello di Fondo di garanzia. 6. Misure sociali Il Comitato insiste affinché la Commissione chiarisca al più presto le modalità con cui il Fondo sociale europeo ed il bilancio generale potranno contribuire al finanziamento dei capitoli sociali acciaio e carbone, che d'altronde dovranno ricevere aumenti sostanziali, essendo già ora ampiamente superate le stime iniziali relative alle conseguenze sociali delle ristrutturazioni siderurgiche e carboniere. 7. Finanziamento della ricerca Il Comitato consultivo 7.1. chiede che vengano mantenute le modalità organizzative per la ricerca CECA, sia tecnica che sociale, applicate con successo durante quaranta anni di prassi comunitaria; 7.2. ritiene che, contrariamente ai tagli operati nel finanziamento della ricerca, in sede di bilancio 1994, fondi sufficienti debbano essere destinati alla ricerca CECA fino alla scadenza del trattato, per garantire l'auspicabile transizione tra il regime della CECA e quello della CE; 7.3. auspica che la Commissione precisi con celerità le reali possibilità d'inserimento delle attività di ricerca CECA nei programmi generali di ricerca CE. 8. Conclusioni In generale, il Comitato ritiene che, fino alla scadenza del trattato, i mezzi finanziari della CECA debbano essere concentrati sui bisogni urgenti e prioritari delle industrie carboniera e siderurgica, a cui la Commissione stessa raccomanda insistentemente adattamenti strutturali fondamentali. Siffatta concentrazione dei mezzi finanziari della CECA è possibile soltanto mediante un trasferimento dell'attività di assunzione/erogazione di prestiti più rapido e consistente di quello attualmente contemplato dalla Commissione e, parallelamente, un inserimento, anch'esso più consistente, delle industrie nel settore carbosiderurgico nella sfera di responsabilità finanziaria dell'Unione europea e dei suoi strumenti intersettoriali. Il Comitato consultivo sottolinea il carattere giustificato di un simile inserimento, che porrà l'industria carbosiderurgica su un piano di parità con le altre attività economiche dell'Unione europea. A suo parere, esso dovrebbe concretizzarsi quanto prima e in via prioritaria con la concessione della garanzia CE ai prestiti di interesse generale. (1) GU n. C 14 del 20. 1. 1993, pag. 5. (2) GU n. C 8 del 12. 1. 1994, pag. 3.